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FONTE: Albo nazionale gestori rifiuti
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Indice Albo Nazionale Rifiuti

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

CIRCOLARE Prot.n. 1650/ALBO/PRES

Roma, 28 ottobre 2005

ALLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI LORO SEDI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA LORO SEDI


OGGETTO: : Iscrizione all‘Albo nella categoria 9

Con riferimento ai quesiti pervenuti dalle Sezioni regionali e dalle Associazioni degli operatori economici in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni relative all‘iscrizione in oggetto, il Comitato Nazionale ha fornito i seguenti chiarimenti operativi.

1. Obbligo di iscrizione.

Le attività di bonifica dei siti cui è necessario fare riferimento ai fini dell‘iscrizione nella categoria 9 sono quelle previste e disciplinate dall‘art. 17 del D.lgs. 22/97 e dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.Il Comitato Nazionale ha ritenuto di chiarire che l‘obbligo di iscrizione all‘Albo nella categoria 9 sussiste per tutte le suddette attività, anche se svolte in forma parziale nell‘ambito di un intervento complessivo di bonifica, ad esclusione della sola attività di progettazione.

2. Dotazione di personale tecnico.

All‘allegato "C" della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, è individuata la dotazione minima di personale tecnico di cui deve disporre l‘impresa ai fini dell‘iscrizione nella categoria 9. Il Comitato Nazionale ha specificato che le previste unità di personale debbono essere legate all‘impresa da rapporto di lavoro dipendente nelle forme previste dalla vigente normativa. Concorre al soddisfacimento della dotazione minima di personale tecnico anche il responsabile tecnico ove inquadrato come lavoratore dipendente.

3. Responsabile Tecnico.

3.1 All‘allegato "F" della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, relativo ai requisiti del responsabile tecnico, viene disposto che gli anni di esperienza maturata nei settori di attività debbono essere comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l‘iscrizione. Al riguardo il Comitato Nazionale ha specificato che :

a) per la classe E, in quanto classe d‘accesso nella categoria 9, non sussiste alcun limite inferiore. b) nell‘evenienza che le suddette attestazioni non riportino i nominativi dei responsabili tecnici, le stesse debbono essere integrate con dichiarazioni di atto notorio, sottoscritte dal legale rappresentante dell‘impresa che ha eseguito l‘intervento di bonifica, nelle quali venga attestato che l‘interessato ha ricoperto uno dei ruoli di cui all‘articolo 4 della deliberazione 16 luglio 1999, prot.

n. 003/CN/ALBO.

3.2 L‘articolo 2, comma 3, della deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, dispone che, al fine di usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni transitorie di cui al comma 2 dello stesso articolo, le imprese interessate dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO (17 settembre 2005):

a) per gli interventi di bonifica già eseguiti, mediante la presentazione di copia autentica dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo contenenti una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l‘esito.

b) per gli interventi di bonifica in corso, mediante la presentazione di copia autentica

delle autorizzazioni previste dal D.M.25 ottobre 1999, n. 471. Al riguardo il Comitato Nazionale ha ulteriormente precisato che le imprese debbono comprovare l‘avvenuta esecuzione, o lo svolgimento in corso, di almeno un intervento di bonifica nel periodo 1 gennaio 2005 œ 17 settembre 2005. In alternativa, è ritenuta sufficiente la presentazione di almeno tre interventi di bonifica eseguiti, o in corso di esecuzione, nel periodo 1 gennaio 2000 œ 17 settembre 2005.

 

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE