Fonte: sito internet del Ministero delle finanze AVVISO: Il documento non ha carattere di ufficialità. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nella riproduzione del documento, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. CIRCOLARE N. 6 /DPF
Roma, 07.08.2002
MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento per le Politiche Fiscali
UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
Area I Reparto VI
Prot. 23090/2002/DPF/UFF
Alle Regioni LORO SEDI Alle Province LORO SEDI AllUnione nazionale delle province italiane (Upi) Roma AllAutomobile club dItalia Direzione centrale Servizi delegati (D.S.D.) Roma e, p.c.: AllAgenzia dellEntrate SEDE OGGETTO: Art. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138. Ulteriori precisazioni sulle agevolazioni fiscali concernenti lacquisto di autoveicoli.
Giungono allo scrivente numerose richieste dirette a precisare lambito applicativo del regime di favore recato dallart. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138, concernente lacquisto di autoveicoli dotati di dispositivi antinquinamento, sul quale si forniscono i seguenti chiarimenti ad integrazione di quelli contenuti nella circolare n. 5/DPF del 22 luglio 2002.
1. LA DEFINIZIONE DI "ATTI DI ACQUISTO". E stato chiesto quale sia lesatto significato da attribuire alla definizione di "atti di acquisto" presente nellart. 2 del D.L. n. 138 del 2002, e, in particolare, a quale data si deve far riferimento per stabilire se lacquisto dellautoveicolo sia stato compiuto nel periodo compreso tra l8 luglio ed il 31 dicembre 2002, individuato dalla norma per accordare le agevolazioni fiscali in esame.
Al riguardo, si fa presente che nella circolare n. 5/DPF è stato affermato che la data da cui far decorrere le agevolazioni in questione coincide con quella dellatto di acquisto della proprietà dellautoveicolo e non con il momento dellesecuzione delle formalità di trascrizione al P.R.A.; pertanto è a tale momento che bisogna far riferimento per stabilire se il trasferimento della proprietà dellautoveicolo sia avvenuto durante il periodo 8 luglio 31 dicembre 2002 e se quindi non siano dovuti gli importi relativi allimposta provinciale di trascrizione (IPT), alla tassa automobilistica di possesso, agli emolumenti spettanti al P.R.A. per lesecuzione delle formalità di trascrizione del titolo di acquisto della proprietà ed allimposta di bollo.
Per quanto concerne il significato da attribuire ad "atti di acquisto della proprietà" di autoveicoli, per i fini di che trattasi, appare ovvio che ci si debba riferire al momento in cui sorge lobbligazione tributaria, ossia il momento dal quale decorrono i termini di versamento previsti per lIPT e per la tassa automobilistica. Le agevolazioni in esame, infatti, stabiliscono che questi due tributi non vengano pagati per gli atti di acquisto compiuti nel periodo in questione.
Nel caso di autoveicoli di prima immatricolazione, lart. 93 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada", stabilisce che gli autoveicoli sono immatricolati e dotati di carta di circolazione che viene intestata "a chi si dichiara proprietario del veicolo".
Pertanto, è alla data di immatricolazione che si deve fare riferimento per poter stabilire se per gli autoveicoli di prima immatricolazione spettano le agevolazioni di cui allart. 2 del D. L. n. 138 del 2002. Ciò risulta confermato anche dalla disciplina relativa allIPT ed alla tassa automobilistica, la quale prevede che i due tributi vengano corrisposti a partire dalla data di immatricolazione degli autoveicoli stessi.
Per quanto riguarda in particolare l IPT, il termine iniziale di pagamento del tributo deve necessariamente coincidere con la data di immatricolazione dellautoveicolo in ragione del fatto che la richiesta di trascrizione al P.R.A. del titolo di acquisto dellautoveicolo deve essere effettuata, a norma dellart. 93 del D. Lgs. n. 285 del 1992, entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione. Unulteriore conferma di tale principio è direttamente ricavabile dal comma 3 dellart. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che l'aumento delle tariffe di base, eventualmente approvato dalla provincia, interessa le immatricolazioni effettuate dalla data di decorrenza della deliberazione di aumento.
Relativamente alla tassa automobilistica, lart. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462, stabilisce che la stessa è dovuta a decorrere dal mese in cui avviene
l'immatricolazione ed è versata entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questultima avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
Diversamente si verifica per la vendita di autoveicoli cosiddetti "usati", vale a dire già immatricolati, in cui lobbligo di pagamento dell IPT decorre dalla dichiarazione di vendita prestata dinanzi ad un notaio, il quale certifica che le parti hanno sottoscritto in sua presenza la dichiarazione stessa, attestandone quindi la data. Detta formalità è, infatti, indispensabile per effettuare la trascrizione presso il P.R.A. del titolo di acquisto dellautoveicolo usato, ai sensi dellart. 2657 del codice civile e dellart. 94 del D. Lgs. n. 285 del 1992, e considerata, altresì, la certezza giuridica che deriva dalla trascrizione ai fini della opponibilità nei confronti dei terzi del momento del trasferimento del bene - costituisce lunico criterio certo per verificare il diritto ad usufruire delle agevolazioni previste nellart. 2 del D. L. n. 138 del 2002.
In conclusione, la data certa a cui fare riferimento per poter beneficiare delle agevolazioni in questione deve essere individuata per gli autoveicoli nuovi in quella di immatricolazione e per gli autoveicoli usati in quella dellautentica notarile della sottoscrizione delle parti.
2. LA CONSEGNA DEGLI AUTOVEICOLI AI CENTRI DI RACCOLTA AUTORIZZATI. La disposizione recata dal comma 3 dellart. 2 in oggetto, stabilisce per gli acquisti compiuti in regime di agevolazione una procedura speciale che quindi costituisce, limitatamente al periodo interessato, una parziale deroga a quella individuata dallart. 46 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Le disposizioni agevolative, infatti, impongono al solo venditore o locatore finanziario lobbligo di consegnare entro quindici giorni dalla data di consegna dellautoveicolo ecologico allacquirente lautoveicolo non conforme alle direttive CE n. 91/441 (Euro 1) e successive, ai centri autorizzati per la demolizione e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al P.R.A. dellautoveicolo ricevuto, rilasciando all'acquirente unattestazione comprovante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo ai suddetti centri.
Al riguardo, come già precisato, detta attestazione coincide con il certificato di cui al comma 4 dellart. 46 del citato D. Lgs. n. 22 del 1997, che dovrà essere rilasciato dal centro di raccolta al venditore o al locatore finanziario.
3. LA SPECIFICA REVISIONE PER GLI AUTOVEICOLI USATI. Le stesse considerazioni appena effettuate sulla specialità delle norme introdotte dallart. 2 del D. L. n. 138 del 2002, possono essere rivolte anche alla particolare revisione a cui devono essere sottoposti gli autoveicoli usati prima della vendita.
Si deve ritenere che la norma in questione introduce, nel periodo interessato dalle agevolazioni, una deroga al sistema generale dei controlli tecnici periodici, disciplinati dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996 n. 96/96CE e dallart. 80 del D. Lgs. n. 285 del 1997, che prevedono per gli autoveicoli immatricolati per la prima volta la revisione quattro anni dopo la prima
utilizzazione e, successivamente, ogni due anni. La possibilità di introdurre eccezioni a tale sistema è, peraltro, consentita dallo stesso art. 5 della suddetta direttiva comunitaria, secondo cui gli Stati membri possono anticipare le date dei controlli tecnici obbligatori.
La deroga introdotta dallart. 2 in esame ha, quindi, anticipato il termine di revisione limitatamente al periodo di vigenza della norma in questione e per gli autoveicoli interessati alle agevolazioni previste, i quali risultino immatricolati per la prima volta da più di 24 mesi ma da meno di 4 anni oppure siano stati sottoposti a successiva revisione da più di 12 mesi ma da meno di 2 anni. Resta inteso, che dalla data della suddetta revisione decorrono i termini ordinari per il successivo controllo tecnico.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Andrea MANZITTI