Fonte: sito internet del Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri
PARERE FAVOREVOLE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI ALLA RIPARTIZIONE DI 826 MILIONI RESIDUI PER LINIZIATIVA "UN ALBERO PER OGNI NEONATO" (Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 25 ottobre 2001)
Parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta odierna, sulla proposta avanzata dal Ministro per le politiche agricole e forestali riguardante la ripartizione della residua somma di 826 milioni riferita agli anni 1998-2001, di cui alla legge 113/92.Essa sancisce lobbligo per ogni Comune di porre a dimora un albero per ogni neonato entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica e di registrare sul certificato di nascita, entro quindici mesi, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.
Le Regioni a statuto ordinario, avvalendosi anche del Corpo Forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare allo scopo, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni; quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.
I comuni che non dispongono di aree adeguate per la messa a dimora delle piante possono chiedere la concessione di aree appartenenti al demanio dello Stato. Le stesse non possono essere destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.
La proposta di ripartizione dei fondi disponibili considera oltre ai parametri precedentemente inseriti nei piani e legati alla natalità, anche un indice sulladempienza dei Comuni alla legge 113/92, verificato in base ai dati raccolti dal Corpo Forestale dello Stato negli anni 1994-95-96: il "grado di adempienza" alla legge per ogni Regione è stato calcolato come rapporto numero di comuni adempienti (40%) sul numero totale dei comuni.
Il nuovo piano di riparto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome e i fondi attualmente disponibili rappresentano lultima dotazione finanziaria statale che può essere erogata ai sensi della legge in questione a favore degli enti beneficiari.
Roma, 25 ottobre 2001