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CIRCOLARE emanata dalla Provincia di Ancona il 23 maggio 1998

data in copia ai partecipanti alla giornata di lavoro tenutasi a Centobuchi (AP) INCONTRO DI LAVORO del 29/05/1998 - Il nuovo Decreto Ministero dell’Ambiente del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22".

CIRCOLARE n. 1/98

OGGETTO: D. Lgs.5 febbraio 1997, n. 22. Recupero di rifiuti, registri di carico e scarico e formulari di identificazione rifiuti.

PREMESSA

   In riferimento all'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'oggetto si ritiene opportuno. nell'attività di informazione e prevenzione che la Provincia ritiene fondamentale verso gli operatori, economici, fornire utili indicazioni circa la loro applicazione per un corretto esercizio delle attività di recupero/riciclo di rifiuti.

   La normativa italiana sui rifiuti fa capo al D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto "Decreto Ronchi"), modificato con D.lgs. 389/97, il quale ha previsto l'emanazione di numerosi decreti ministeriali aventi lo scopo di attuare in linea tecnica i propositi espressi nel provvedimento. Tra i primi di tali provvedimenti ad essere emanato, il D.M. 5/2/1998 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 16 aprile 1998) ha ridefinito gli ambiti nei quali le attività di recupero di rifiuti, ossia le operazioni descritte nell'all. "C" al D.lgs. 22/97, sono sottoposte alle procedure semplificate (comunicazione invece di richiesta di autorizzazione) di cui agli artt. 31 e 33 del D.lgs. 22/97.

   Con D.M. 11/3/1998, n. 141, è stato approvato il "Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica". Le caratteristiche di pericolo dei rifiuti. indicate nell'allegato I sono quelle che devono essere riportate nel formulario di identificazione rifiuti e che il gestore della discarica deve verificare al fine di poter accettare i rifiuti.

   Tale decreto è entrato in vigore il 27 maggio scorso.

   Con D.M. 1°' aprile 1998, n. 145, è stato approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti (f.i.r.); si evidenze l'obbligo della sua vidimazione e che costituisce parte integrante dei registro, per chi, ovviamente. è tenuto a tale adempimento. Il f.i.r. può essere emesso indistintamente dal produttore/detentore o dal trasportatore.

   Il decreto entra in vigore il 12 giugno 1998.

   A partire da tale data non potranno dunque essere utilizzati formulari di identificazione diversi in quanto non vi è alcuna norma transitoria che consente l'utilizzo di f.i.r. difformi da quello approvato anche se vidimati.

   Con D.M. 1° aprile 1998, n. 148 è stato adottato il modello dei registri di carico e scarico; il decreto entrerà in vigore il 13 giugno 1998.

   Si evidenze che l'art. 2 del decreto consente l'impiego dei registri già in uso alla data del 13 giugno 1998 purché contenga tutti gli elementi previsti ai sensi dell'art. 1 del citato decreto.

   Solo per i rifiuti non pericolosi, in alternativa ai registri di carico e scarico si possono utilizzare i seguenti documenti, purché vidimati. numerati e contenenti gli elementi indicati all'art.1, comma 5, del D.M. 148/98:

1) registri IVA di acquisto e vendite;

2) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del DPR n. 600/73;

3) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

 

COSA CAMBIA PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI

   Particolarmente rilevante è il citato D.M. 5 febbraio 1998 che ha individuato i rifiuti non pericolosi che possono essere destinati ad operazioni di recupero ricorrendo alle procedure semplificate.

   Il sistema del "recupero" è oggi quanto mai articolato, dovendosi far riferimento, per le procedure semplificate al suddetto D.M. 5/2/1998 per i rifiuti non pericolosi e ai DD.MM. 5/9/1994 o del 16/1/1995 per i pericolosi.

   Il ricorso alle procedure semplificate è una facoltà, potendo l'interessato ricorrere comunque alla procedura "normale" dell'autorizzazione (art. 27 e 23 D. Lgs. 22/97).

   Va in ogni caso richiesta l'autorizzazione per quei rifiuti non ricompresi nei citati DD.MM. o per effettuare operazioni di recupero che non rientrano fra quelle in essi definite.

   Le ditte che effettuavano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi alla data del 16/4/1998 dovevano, per poter proseguire la loro attività, presentare la comunicazione di cui all'art. 33 del D.lgs. 22/97 (alla Provincia) entro il 13/5/1998.

   Decorso inutilmente tale termine, la ripresa di dette operazioni può avvenire, come per le nuove attività, una volta trascorsi 90 gg. dal ricevimento, da parte della Provincia, della comunicazione ex art. 33.

   Si ricorda che le comunicazioni erano state a suo tempo rese, ai sensi dei vari decreti-legge sui "residui", con riferimento all'all. 3 al D.M. 5/9/1994 o all'all. 1 al D.M. 16/1/1995.

   Il soggetto interessato doveva dunque verificare entro il 18 maggio scorso se e quali di quei "residui" sono ora nell'elenco dei rifiuti non pericolosi dei D.M. 5/2/1998: per quelli non ricompresi dovrà chiedere l'autorizzazione alla Regione (ad eccezione dell'operazione di messa in riserva, di competenza della Provincia), non essendo possibile il ricorso alla procedura semplificata della comunicazione.

   Coloro che invece producono o effettuano operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi inclusi nell'all. 1 al D.M. 5/9/1994 (i cosiddetti "mercuriali", perché quotati nelle CCIAA) che siano effettivamente avviati al riutilizzo, devono conformarsi alla normativa vigente in materia di rifiuti entro il 17/7/1998.

   Si evidenzia che il citato D.M. 5/2/1998 ha assoggettato agli obblighi relativi ai rifiuti alcune tipologie di rifiuti precedentemente escluse, come ad esempio, scarti di legno, di metalli ferrosi e non ferrosi. di plastiche, di carta e cartone e di prodotti tessili, a suo tempo considerati "mercuriali" o "beni" a tutti gli effetti; dal 17/7/1998 anch'essi entreranno a far parte dei regime dei rifiuti.

   In sostanza, i produttori di detti materiali che vorranno avviarli al recupero saranno obbligati, dal 17 luglio 1998, ad affidarli a soggetti che abbiano effettuato la comunicazione all'Albo gestori rifiuti per il loro trasporto e dovranno sincerarsi che i rifiuti siano accompagnati durante il viaggio dal formulario di identificazione di cui al D.M. n. 145/98 (pubblicato nella G.U. n. 109 del 13/5/1998) vidimato e numerato dall'Ufficio del Registro o dalla CCIAA.

   I rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi derivanti da attività industriali o artigianali dovranno inoltre essere annotati nel registro di carico e scarico di cui al D.M. 148/98 (per le esclusioni e la possibilità di costituire il registro con altri documenti, vedi la nota n. 1).

   I rifiuti pericolosi di cui all'all. 1 al D.M. 5/9/1994 ("mercuriali pericolosi") continuano invece ad essere esclusi dall'ambito del D.lgs. 22/97 fino al termine di 3 mesi successivo all'adozione delle specifiche norme tecniche che il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo.

   In pratica: coloro che invece effettuano operazioni di recupero di rifiuti  pericolosi dovranno presentare la comunicazione solo quando saranno emanate le norme tecniche per il riutilizzo di tali rifiuti; fino ad allora resteranno valide quelle disposte dai citati DD.MM. 5/9/1994 (per i rifiuti da utilizzare in cicli di produzione o di consumo) e 16/1/1995 (per i rifiuti da utilizzare come combustibile o altro mezzo per produrre energia).

   Le comunicazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 22/97 (2 marzo 1997) sono ritenute valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era già stata ultimata.

   Le operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C al D.lgs. 22/97.

 

CONSIDERAZIONI

E' evidente l'intenzione del legislatore, conformemente alla normativa europea recepita dal D.lgs. 22/97, di far rientrare tutti i materiali di scarto (ad esclusione dei RSU e di rifiuti soggetti a normativa specifiche) tra i rifiuti, rendendo così più difficoltoso il loro smaltimento abusivo.

   Occorre comunque tenere presente che i rifiuti, alla fine del "ciclo" di recupero previsto dalle rispettive norme tecniche, se le materie prime secondarie e/o i prodotti ottenuti sono conformi a quanto indicato nei vari DD.MM. (del 5/2/1998 per i rifiuti non pericolosi - del 5/9/1994 o del 16/1/1995 per i pericolosi) "escono" dal regirne del D.lgs. 22/97 e possono essere utilizzati come qualsiasi altro bene o merce.

   E' oggetto di discussione il fatto se un dato rifiuto, nel caso presenti sin dalla sua produzione le caratteristiche che rendono il suo utilizzo non sottoposto alla legislazione sui rifiuti possa essere già dalla sua nascita escluso dal campo di applicazione del D.lgs. 22/97 o se invece debba essere raccolto da operatori che abbiano effettuato la comunicazione e, solo una volta uscito dal centro di selezione, vagliatura, pressatura, ecc. possa configurarsi come un bene a tutti gli effetti.

   In attesa di interpretazioni ufficiali in materia, così come del resto consigliato anche da alcune Associazioni di Categoria, si ritiene che il problema vada risolto nel senso più restrittivo e cioè che ogni rifiuto sia soggetto al D.lgs. 22/97, fino a che, una volta sottoposto alle operazioni di recupero di cui all'all. C del suddetto D.lgs. (sebbene in taluni casi del tutto fittizie), possa configurarsi come materia prima secondaria o bene.

   Una diversa interpretazione farebbe risorgere i "'mercuriali" che il D.lgs. 22/97, per I rifiuti non pericolosi, ha invece ricondotto fra i rifiuti.

   Il problema potrebbe comunque essere superato con la comunicazione dei produttore dell'effettuazione delle operazioni di recupero, resa ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 22/97.

   Si ritiene necessario specificare inoltre che le comunicazioni ex art.33 del D.lgs. 22/97. in merito alle operazioni di recupero di rifiuti, sono in relazione al sito in cui vengono effettuate ed alle singole tipologie di rifiuti avviati al recupero.

   Ciò vuol dire che:

1) chi intende effettuare attività di recupero di rifiuti in più sedi, dovrà inviare una comunicazione per ogni sito alla Provincia competente per territorio;

2) nel caso in cui il soggetto decida di includere nella propria attività nuove tipologie di rifiuti dovrà attendere 90 gg. dalla comunicazione prima di iniziare il recupero di questi ultimi.

   Nel caso in cui un rifiuto non rientri nella normativa tecnica vigente (DD.MM. 5/9/94, 16/1/95 e 5/2/98), oppure.viene avviato al recupero con procedure differenti da quelle in essa previste, o ancora non corrisponda merceologicamente o analiticamente alla descrizione prevista dalla legge, le attività di riutilizzo (ivi compresa la messa in riserva) sono soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97.

   Il trasporto di rifiuti non sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 32 del D.lgs. 22/97 è soggetto all'iscrizione all'Albo gestori rifiuti con relativa stipulazione di idonee garanzie finanziarie. Il trasporto di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate richiede ugualmente l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti, ma non le garanzie finanziarie.

   Si evidenze la particolare rilevanza delle comunicazioni in quanto l'art. 31, comma 7, del D.lgs. 22/97 rinvia esplicitamente all'art. 21 della L. 241/90, in base al quale l'attività intrapresa (o continuata) sulla base di dichiarazioni false o mendaci non è asseverata. Ciò significa che chi rende una falsa o mendace comunicazione è punito oltre che con la sanzione penale dell'art. 483 C.P. (reclusione fino a 2 anni) anche per l'esercizio illecito di un'attività di gestione di rifiuti. Ad esempio, chi dichiara di effettuare il recupero di rifiuti dopo aver presentato una dichiarazione falsa (es. sulla sussistenza di propri requisiti soggettivi; sull'esistenza di un impianto inesistente, ecc.) soggiace sia alla pena di cui all'art. 438 C.P. che a quella di cui all'art. 51, comma 4, del D.lgs. 22/97.

   Poiché il D.lgs. 22/97 nulla richiede con riferimento alla normativa urbanistica, la Provincia non può che iscrivere la ditta sulla base della comunicazione. La Provincia darà di ciò notizia al Comune interessato che per verificare la compatibilità dell'attività di recupero esercitata con i propri strumenti urbanistici. L'iscrizione, in sostanza, non costituisce variante degli strumenti urbanistici. Saranno il Piano Regionale ed i Piani Provinciali a definire in quali casi attività di recupero possono svolgersi in aree non destinate ad insediamenti produttivi.

   Si evidenze altresì che in assenza delle norme tecniche dell'art. 32 D.lgs. 22/97 le operazioni di autosmaltirnento di rifiuti non pericolosi ricorrendo alla procedura semplificata non è ancora attivabile.

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

   La complessità della normativa nazionale è accentuata dall'attuale assetto di competenza che nella Regione Marche si fonda ancora sulla L.R. 26 aprile 1990, n. 31.

Essa è, sinteticamente, la seguente

SOGGETTO/ATTIVITÀ SVOLTA ENTE COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE O AL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE
1)   Iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Sezione Regionale dell'Albo, presso la CCIAA di Ancona
2)   Comunicazione per attività di recupero di rifiuti individuati dalle norme tecniche vigenti (DD.MM. 5/9/94, 16/1/95 e 5/2/98) PROVINCIA
3)   Approvazione progetto di impianto e autorizzazione all'esercizio per attività di recupero di rifiuti non individuati dalle norme tecniche vigenti (DD.MM. 5/9/94, 16/1/95 e 5/2/98) REGIONE (ad eccezione dell'operazione di messa in riserva, di competenza della Provincia)
4)   Approvazione progetto di impianto e autorizzazione all'esercizio per attività di recupero di rifiuti effettuate con procedure difformi da quelle previste dalle norme tecniche vigenti (DD.MM. 5/9/94, 16/1/95 e 5/2/98) REGIONE ( ad eccezione dell'operazione di messa in riserva, di competenza della Provincia)
5)   Autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di operazioni di:

a) deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi di terzi (D 15)

b) smaltimento dell'All. B) D.Lgs. 22/97 da D1 a D14 escluse quelle per i rifiuti individuati ex art. 31 ss.

c) messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi di terzi (R 13)

d) recupero dell'All. C) D.Lgs. 22/97 da R1 ad R12 escluse quelle per i rifiuti individuati ex art. 31 ss.

REGIONE
6)   Autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di operazioni di:

a) deposito preliminare di propri rifiuti speciali pericolosi (D15)

b) deposito preliminare di propri rifiuti speciali non pericolosi (D15)

c) deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi di terzi (D15)

d) messa in riserva di propri rifiuti speciali pericolosi (R13)

e) messa in riserva di propri rifiuti speciali non pericolosi (R13)

f) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi di terzi (R13)

PROVINCIA

 

 

 

 

 

SOGGETTO/ATTIVITÀ SVOLTA OBBLIGHI DI LEGGE
1)   Produttore/detentore di rifiuti speciali non pericolosi da avviare al recupero

( i rifiuti devono essere inclusi nel D.M. 5/2/98; in caso contrario occorre richiedere specifica autorizzazione)

- tenuta dl registro di carico e scarico ( 1 ) di cui al D.M. 148/98

- presentazione del MUD entro il 30/4 di ogni anno ( 1 )

- obblighi generali di cui all'art. 10 del D.lgs. 22/97 ( 2 )

- redazione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui al D.M. 145/98 per il loro trasporto

2)   Produttore/detentore di rifiuti speciali pericolosi da avviare al recupero

(i rifiuti devono essere inclusi nell'all. 3 al D.M. 5/9/1994 o nell'all. 1 D.M. 16/1/1995; in caso contrario occorre richiedere specifica autorizzazione)

- tenuta del registro di carico e scarico ( 3 ) di cui al D.M. 148/98

- presentazione del MUD entro il 30/4 di ogni anno ( 3 )

- obblighi generali di cui all'art. 10 del D.lgs. 22/97 ( 2 )

- redazione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui al D.M. 145/98 per il loro trasporto

3)   Produttore di rifiuti speciali non pericolosi da avviare al recupero inclusi nell'all. 1 al D.M. 5/9/1994 (c.d. " mercuriali") - adeguamento, entro il 17/7/1998, a quanto indicato al precedente punto 1)
4)   Soggetto che effettua il trasporto di rifiuti da avviare al recupero prodotti da terzi - comunicazione (da rinnovare ogni 2 anni) alla Sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 30, c. 16,  del D.lgs. 22/97 ( 4 )

- tenuta del registro di carico e scarico ( 1 ) di cui al D.M. 148/98

- effettuazione del MUD entro il 30/4 di ogni anno ( 1 )

- i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione di cui al D.M. n. 145/98; la 4° copia del documento, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, deve essere trasmessa al produttore entro 3 mesi dalla data del conferimento

5)   Soggetto che effettua il trasporto di propri rifiuti non pericolosi da avviare al recupero - i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione di cui al D.M. n. 145/98
6)   Soggetto che effettua il trasporto di propri rifiuti pericolosi da avviare al recupero - comunicazione (da rinnovare ogni 2 anni) alla Sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 30, c. 16,  del D.lgs. 22/97 ( 4 )

- rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione di cui al D.M. n. 145/98; ( 8 )

7)   Soggetto che effettua il trasporto di rifiuti non pericolosi da avviare al recupero, prodotti da terzi, inclusi nell'all. 1 al D.M. 5/9/1994 - adeguamento, entro il 17/7/1998, a quanto indicato nel precedente punto 4)
8)   Soggetto che effettua il trasporto di rifiuti pericolosi da avviare al recupero, prodotti da terzi, inclusi nell'all. 1 al D.M. 5/9/1994 - adeguamento, entro 3 mesi dall'adozione delle norme tecniche sui rifiuti pericolosi, a quanto indicato nel precedente punto 4)
9)   Soggetto che già effettuava operazione/i di recupero (all. "C" del D.lgs. 22/97) di rifiuti non pericolosi inclusi nell'all. 3 al D.M. 5/9/1994 alla data del 16/4/1998 - tenuta del registro di carico e scarico di cui al D.M. 148/98

- presentazione del MUD entro il 30/4 di ogni anno

- aver effettuato la comunicazione ex art. 33 D.lgs. 22/97 alla Provincia entro il 18/5/1998 (la normativa tecnica di riferimento è costituita dal D.M. 5/2/1998) ( 5 )

10)   Soggetto che intende effettuare operazione/i di recupero (all. "C" del D.lgs. 22/97) di rifiuti non pericolosi inclusi nel D.M. 5/2/1998 - effettuazione della comunicazione ex art. 33 D.lgs. 22/97 alla Provincia ( la normativa tecnica di riferimento è costituita dal D.M. 5/2/1998); decorsi 90 gg. è possibile iniziare l'attività di recupero

- tenuta del registro di carico e scarico di cui al D.M. 148/98

- presentazione del MUD entro il 30/4 di ogni anno

11)   Soggetto che effettua operazione/i di recupero (all. "C" del D.lgs. 22/97) di rifiuti pericolosi inclusi nell'all. 3 al D.M. 5/9/1994 o nell'all. 1 al D.M. 16/1/1995 (6) - tenuta del registro di carico e scarico di cui al D.M. 148/98

- presentazione del MUD entro il 30/4 di ogni anno

- aver effettuato la comunicazione alla Provincia ex art. 33 D.lgs. 22/97   (la normativa tecnica di riferimento è costituita dai DD.MM. 5/9/1994 e 16/1/1995)

- ripetere la comunicazione ex art. 33 del D.lgs. 22/97 alla Provincia entro 30 gg. dall'emanazione delle norme tecniche per il riutilizzo dei rifiuti pericolosi

12)   Soggetto che intende effettuare operazione/i di recupero di cui all'all. "C" del D.lgs. 22/97 di rifiuti pericolosi inclusi nell'all. 3 al D.M. 5/9/1994 o nell'all. 1 al D.M. 16/1/1995 (6) (7) - effettuazione della comunicazione ex art. 33 D.lgs. 22/97 alla Provincia ( la normativa tecnica di riferimento è costituita dai DD.MM. 5/9/1994 e 16/1/1995); decorsi 90 gg. è possibile iniziare l'attività di recupero

- tenuta del registro di carico e scarico di cui al D.M. 148/98

- presentazione del MUD entro il 30/4 di ogni anno

- ripetere la comunicazione ex art. 33 del D.lgs. 22/97 alla Provincia entro 30 gg. dall'emanazione delle norme tecniche per il riutilizzo dei rifiuti pericolosi

13)   Soggetto che effettua operazione/i di recupero di rifiuti non pericolosi inclusi nell'all. 1 al D.M. 5/9/1994 - adeguamento, entro il 17/7/1998, agli obblighi di cui al precedente punto 10)
14)   Soggetto che riutilizza propri rifiuti non pericolosi inclusi nell'all. 1 al D.M. 5/9/1994 nel luogo di produzione degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia adeguamento, entro il 17/7/1998, ai seguenti obblighi:

- tenuta del registro di carico e scarico di cui al D.M. 148/98

- effettuazione del MUD entro il 30/4 di ogni anno

- comunicazione ex art. 33 del D.lgs. 22/97 alla Provincia (la normativa tecnica di riferimento è costituita dall'all. 2 al D.M. 5/2/1998) ( 5 )

15)   Soggetto che già riutilizzava propri rifiuti non pericolosi inclusi nell'all. 1 al D.lgs. 16/1/1995 e nell'all. 2 al D.M. 5/21/998, ma non rientranti nell'all. 1 al D.M. 5/9/1994, nel luogo di produzione degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia - tenuta dei registro di carico e scarico di cui al D.M. 143/98

- effettuazione del MUD entro il 30/4 di ogni anno

- aver effettuato la comunicazione ex art. 33 dei D.lgs. 22/97 alla Provincia entro il 18/5/1998 (la normativa tecnica di riferimento è costituita dall'all. 1 al D.M. 5/2/1998) ( 5 )

16)   Soggetto che già riutilizzava propri rifiuti pericolosi inclusi nell'all. 1 al D.M. 16/1/1995 nel luogo di produzione degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia - tenuta dei registro di carico e scarico di cui al D.M. 143/98

- effettuazione del MUD entro il 30/4 di ogni anno

- aver effettuato la comunicazione ex art. 33 dei D.lgs. 22/97 alla Provincia entro il 18/5/1998 (la normativa tecnica di riferimento è costituita dal D.M. 16/1/1995)

- ripetere la comunicazione ex art. 33 del D.lgs. 22/97 alla Provincia entro 30 gg. dall'emanazione delle norme tecniche per il riutilizzo di rifiuti pericolosi

17)   Soggetto che intende svolgere attività di recupero di rifiuti non individuati ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 22/97 - richiesta di specifica autorizzazione alla Regione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 (per il trasporto è necessaria l'iscrizione all'Albo Gestori rifiuti ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 22/97)
18)   Soggetto che intende svolgere attività di recupero di rifiuti in modo difforme da quanto previsto dalle norme tecniche vigenti - richiesta specifica di autorizzazione alla Regione ai sensi degli artt. 27 e 23 dei D.lgs. 27 e 28)
19) Soggetto che produce/detiene o effettua operazioni di recupero di rifiuti pericolosi da avviare al recupero inclusi nell'all. 1 al D.M. 5/9/1994 - adeguamento. entro 3 mesi dall'adozione delle norme  tecniche sui rifiuti pericolosi, a quanto indicato nei precedente punto 1) per i produttori/detentori ed a quanto indicato al precedente punto 10) per chi effettua operazioni di recupero
NOTE:    

1) solo per i produttori dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (esclusi i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile e gli imprenditori,agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume d'affari annuo non superiore a lire 15 milioni). I produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta dei registro di carico e scarico sostituendolo con: 1) registri IVA di acquisto e vendite. 2) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del DPR n. 600/73 e 3) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge. I suddetti documenti devono comunque essere vidimati e numerati, integrati dal formulario di identificazione dei rifiuti devono contenere tutti gli elementi di cui all'art 1. 5° comma, del D.M. 148/98.

2) l'art. 10 del D.lgs. 22/97 sancisce la responsabilità del produttore o del detentore di rifiuti di conferire gli stessi a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che abbia ricevuto il formulario di identificazione controfirmato e datato in arrivo da destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, oppure che alla scadenza di tale termine ubbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

3) esclusi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume d'affari annuo non superiore a lire 15 milioni.

4) sebbene la normativa non preveda espressamente specifiche scadenze. si ritiene opportuno. per chi già svolgeva alla data del 16/4/1998 l'attività di trasporto di rifiuti da avviare al recupero aggiornare la comunicazione effettuata a suo tempo con la nuova classificazione di cui al D.M. 5/2/1998. Nel caso in cui si intendesse iniziare l'attività di trasporto di rifiuti da avviare al recupero va fatta la comunicazione ex art. 30. comma 16. del D.lgs. 22/97 e occorre attendere 10 giorni.

5) il D.M. 5/2/1998 ha abrogato i DD.MM. 5/9/994 e 16/1/1995 per quanto riguarda le norme tecniche relative al riutilizzo dei rifiuti non pericolosi.

6) Le comunicazioni effettuate dopo il 2/3/1998 (data di entrata in vigore del D.lgs. 22/97) sono valide ad efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era già stata ultimata.

7) Le operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C al D.lgs. 22/97

8) Non è necessario tenere un ulteriore registro di carico e scarico oltre a quello obbligatorio in qualità di produttore di rifiuti speciali pericolosi.