Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line - Corte Costituzionale
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ATTI - SENTENZE - ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 Dicembre 2004, n. 111

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 15 dicembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 3 del 19 gennaio 2005 - serie Corte Costituzionale )

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Marche - Disciplina delle competenze amministrative in materia di attivita' a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose - Previsione della competenza delle Provincie per la predisposizione degli appositi piani di emergenza esterni - Ricorso dello Stato - Denunciata difformita' dalla normativa statale e comunitaria in materia - Previsione della competenza della Provincia invece che del Prefetto, come previsto dalla normativa statale, nella predisposizione di appositi piani di emergenza esterni - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di informazione di servizi di emergenza di altri Stati, di organi statali preposti al coordinamento e di tutela dell'ambiente - Violazione della competenza statale concorrente in materia di protezione civile e governo del territorio - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative, basato sui principi di sussidiarieta' ed adeguatezza - Richiamo alla sentenza n. 407/2002 della Corte costituzionale. - Legge Regione Marche 4 ottobre 2004, n. 18, art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. a). - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. a), f) ed s), comma terzo, ultimo periodo; e 118. 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato nei confronti della Regione Marche, in persona del Presidente della giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Marche 4 ottobre 2004 n. 18, pubblicata nel B.U.R. n. 109 del 14 ottobre 2004, recante «norme relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti decreto legislativo l7 agosto 1999 n. 334 sul rischio industriale attuazione della direttiva 96/1982/CE», nell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1 lett. a), per contrasto con l'art. 117, comma secondo lett. a), lett. f), lett. s), comma terzo ultima parte e con l'art. 118 della Costituzione.

La legge regionale 18/2004 disciplina le competenze amministrative in materia di attivita' a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze per la persona e per l'ambiente.

Come chiarito nella sentenza n. 407/2002, tale disciplina ha un'incidenza su di una pluralita' di interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva dello Stato, quale l'ambiente, ed in parte di competenza concorrente delle regioni (in particolare la salute e la protezione civile, oltre al governo del territorio ed alla tutela e sicurezza del lavoro), i quali legittimano interventi regionali nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale.

L'art. 1 della legge regionale precisa che questa disciplina le anzidette competenze secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 334/1999 (di attuazione della direttiva 96/82/CE).

Quest'ultimo prevede, in particolare, che la regione: a) individui le autorita' competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalita' per l'adozione degli stessi; b) definisca le modalita' per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico regionale e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria.

Il successivo art. 20 stabilisce che, per gli stabilimenti per i quali il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza (data la presenza di sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nel richiamato allegato), il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, il prefetto, sempre d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza esterno dell'area interessata. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 20, nella predisposizione dei piani di emergenza si deve tener conto delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, secondo le quali detti piani devono indicare, tra l'altro, nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure di intervento, mezzi di informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse necessarie. mezzi per l'informazione della popolazione circa i comportamenti da adottare, disposizioni per garantire l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti che potrebbero avere conseguenze al di la' delle frontiere.

Si tratta dunque di operazioni che possono andare e che spesso vanno ben al di la' del territorio della provincia o della stessa regione e che, in relazione alla posizione geografica di alcune regioni, potrebbero riflettersi anche oltre i confini nazionali.

Cio' premesso, appare evidente che la Regione Marche, nel procedere alla disciplina delle competenze in subiecta materia «secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334», doveva tener presente i limiti propri delle previsioni di tale articolo ricavabili dalle disposizioni del successivo art. 20 inerenti ai piani di emergenza esterni, specificamente interessanti l'ambiente (art. 117, comma secondo lett. s) unitamente alla protezione civile, coerenti con le previsioni dell'art. 107 lettere a), b), d), e) f) del d.lgs. n. 112/1998.

La regione, nell'art. 6 in relazione all'art. 3, della legge n. 18/2004, ha invece dichiarato competente a provvedere all'elaborazione ed all'attuazione dei piani di emergenza esterni la provincia, sentiti la regione, l'ARPAM, l'ufficio territoriale del governo, il comando dei vigili del fuoco, il comune interessato e gli enti che concorrono nella gestione delle emergenze.

Cio' trascurando che il pericolo puo' superare i confini provinciali, coinvolgendo diversi livelli di territorio, ed assumere anche valenza ultraregionale, nonche' influire sugli eventi considerati nell'art. 2 della legge n. 225/1992, con la conseguenza che all'elaborazione ed attuazione del piano di emergenza non puo' che presiedere un organo statale. La legge regionale ha, pertanto, violato uno dei principi fondamentali stabilito da leggi dello Stato che emerge dalle disposizioni sopra richiamate (v. anche art. 5 d.l. 343/2001 in materia di protezione civile).

La competenza statale trova attuale riferimento nell'art. 118 Cost., in base ai principi di sussidiarieta' e di adeguatezza.

Per il rilievo nazionale dei relativi compiti, in ragione di quanto sopra, nell'art. 20 d.lgs. n. 334/1999 e' prevista l'intesa con le regioni, cui puo' provvedere adeguatamente solo un organo dello Stato. Ove del caso, poi, l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati non puo' che essere attuata a cura dello Stato (art. 117, secondo comma lett. a) Cost.

Inoltre, le misure di coordinamento delle risorse necessarie previste nel punto 2, lett. c), dell'allegato IV del d.lgs. n. 334/1999, investono anche organi dello Stato. Rispetto ad essi la provincia non puo' avere nessun potere (ne' la legge regionale puo' attribuirglielo; art. 117, comma secondo, lett. f) non solo per ragioni di gerarchia, ma soprattutto perche' il loro utilizzo deve essere disposto tenendo conto delle esigenze di intervento al di fuori della provincia o della regione.

P. Q. M.

Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge 4 ottobre 1994 della Regione Marche nell'art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. a), per le ragioni e come sopra precisato.

Roma, addi' 4 dicembre 2004

Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato

04C1463