| ATTI - SENTENZE - ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA |
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 Agosto 2005 - 2 Agosto 2005, n. 74 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 36 del 07 SETTEMBRE 2005 - serie Corte Costituzionale )
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 agosto 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Molise in materia di rifiuti radioattivi - Preclusione del deposito (anche temporaneo) e dello stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale - Denuclearizzazione del territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo - Attribuzione alla Regione della «vigilanza ambientale sanitaria» e delle misure di prevenzione - Ricorso dello Stato - Denunciata genericita' dell'articolato normativo la cui vigenza concretizza un inadempimento comunitario di cui deve rispondere lo Stato - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in materia di ambiente e di circolazione dei rifiuti radioattivi - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente (comprensiva, nei settori regolati da direttive comunitarie, della protezione della salute) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005. - Legge Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22, art. 1. - Costituzione art. 117, comma primo; Trattato C.E. artt. 10, 30 e 174; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Molise in materia di rifiuti radioattivi - Preclusione del deposito (anche temporaneo) e dello stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale - Denuclearizzazione del territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo - Attribuzione alla Regione della «vigilanza ambientale sanitaria» e delle misure di prevenzione - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ambiente e di ecosistema (nell'accezione di valore trasversale che non esclude il concorso delle normative regionali) - Impossibilita' di applicazione in materia di utilizzo e di smaltimento di materiale radioattivo di un criterio di «autosufficienza» delle singole Regioni - Violazione del principio di libera circolazione delle cose e delle persone tra le Regioni. - Legge Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22, art. 1. - Costituzione artt. 117, commi primo e secondo, lett. s) e 120; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge; Contro Regione Molise, in persona del presidente della giunta regionale per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 1 della legge regionale del Molise 27 maggio 2005, n. 22, avente ad oggetto «Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi», per violazione degli artt. 117, commi 1 e 2 lett. s), 120 Cost., artt. 174, 30 e 10 Trattato C.E., d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/641/Euratom., 90/64/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti). Ricorso deliberato nella seduta del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2005. 1. - La legge del Molise 27 maggio 2005, n. 22, pubblicata nel BUR n. 12 del 1° giugno 2005, recante «Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi» dispone che sul territorio regionale sono preclusi il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica (art. 1, comma 1). La rilevazione tecnica e strumentale di presenze necessarie sul territorio regionale di materiale nucleare e' affidata alle «strutture preposte alla vigilanza ambientale sanitaria regionale» (art 1, comma 2). La regione adotta altresi' «le misure di prevenzione idonee ai fini di cui al comma 1» (cioe' a contrastare il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale) (art. 1 comma 2). La legge regionale ha l'effetto di denuclearizzare l'intero territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo. 2. - Nella relazione di accompagnamento della legge viene indicata come ragione unica della sua emanazione «... che il Governo ha recentemente adottato un decreto-legge (d.l. n. 314 del 14 novembre 2003) in materia di raccolta, smaltimento e stoccaggio di rifiuti radioattivi con il quale, prescindendo del tutto dalle competenze legislative regionali previste dal novellato titolo V della Costituzione ed in perfetta rotta di collisione con il principio costituzionale di leale cooperazione tra Stato e Regioni, ha individuato unilateralmente nella Regione Basilicata un sito dove raccogliere e smaltire i rifiuti nucleari...». L'unica ragione della legge regionale risulta dunque quella della individuazione nella Regione Basilicata di un sito dove raccogliere e smaltire i rifiuti nucleari. La legge regionale e' costituzionalmente illegittima per due ordini di motivi: l'uno, a carattere pregiudiziale, perche' in sede di conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, e' stata soppressa la identificazione del sito in Basilicata ove collocare il Deposito nazionale riservato ai soli rifiuti di III categoria radioattivi; l'altro, in quanto la procedura di individuazione di un sito ove collocare il Deposito nazionale, regolamentato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 314/2003 e' stata riconosciuta costituzionalmente legittima dalla sentenza 29 gennaio 2005, n. 62. 3. - Il generico richiamo alle competenze legislative regionali previste dal novellato Titolo V della Costituzione e il richiamo al principio costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni non vale a dare alla legge una motivazione che superi lo scrutinio di costituzionalita', ma semmai solo quello di consentire un tale scrutinio. La materia oggetto della legge attiene ai materiali radioattivi, ivi compresi i rifiuti radioattivi, i quali sono presi in considerazione dalla normativa comunitaria e da quella nazionale come «prodotti» rilevanti per l'ambiente, la tutela della salute, la sicurezza militare e l'ordine pubblico, il commercio. La legittimita' costituzionale della legge deve essere, pertanto, valutata in relazione all'articolo 117 Cost. nel suo complesso, in quanto norma che sotto il profilo delle competenze legislative, consente alla Repubblica di ottemperare ai propri obblighi internazionali e comunitari e di realizzare il contemperamento degli interessi unitari (affidati allo Stato) con quelli a dimensione territoriale (affidati alla regione). Il ventaglio di approccio per il sindacato di costituzionalita' puo' essere limitato, in relazione alla genericita' dell'articolato normativo, a quello del deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari, che rileva sotto il profilo ambientale e di protezione della salute e la circolazione intra-comunitaria. 4. - Violazione dell'articolo 117, comma 1, Cost. in relazione agli articoli 174, 30 e 10 Trattato CE, nonche' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314. Lo smaltimento di materiale radioattivo e' oggetto di disciplina comunitaria nell'ambito della tutela dell'ambiente, e cio' in quanto le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nella attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 6 CE, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Le direttive in materie di rifiuti perseguano un duplice obiettivo, garantire in primo luogo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di rifiuti al fine di abolire le disparita' che potrebbero creare condizioni di concorrenza diseguali e, in secondo luogo, realizzare una delle finalita' della Comunita' nel settore della protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualita' delle vita, con l'istituzione d'una normativa in materia di smaltimento di rifiuti. La Corte di giustizia in relazione ad una legge della Regione Vallona (Belgio) che istituiva un divieto assoluto di ammassare, di depositare, di scaricare rifiuti pericolosi provenienti da un altro Stato membro disapplicando in tal modo la direttiva 84/631/CEE, ha dichiarato l'inadempimento del Regno del Belgio agli obblighi comunitari. E cio', in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 30 del Trattato gli oggetti che vengono trasportati al di fuori di una frontiera nazionale per dar luogo a negozi commerciali, indipendentemente dalla natura di tali negozi, tanto che i rifiuti, riciclabili o no, devono considerarsi prodotti la cui circolazione, in conformita' alla suddetta disposizione, non dovrebbe in linea di principio essere impedita (sentenza 9 luglio 1992 in C-2/90). La fattispecie esaminata dalla Corte di giustizia e' coincidente con quella propria della legge regionale del Molise n. 22/2005 e, quindi, la sua vigenza concretizza un inadempimento comunitario del quale deve rispondere lo Stato: la normativa impugnata ha come effetto di impedire non solo e non tanto la circolazione intra regionale, ma quella comunitaria, stante la considerazione del territorio della Unione europea come uno spazio giuridico unitario per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 C.E. Nella applicazione di norme di recepimento di disposizioni comunitarie la nozione di «ambiente» deve essere ricavata dall'ordinamento comunitario, nella specie nell'articolo 174 del trattato CE, che ha come obiettivo di assicurare un ambiente salubre: dunque, per quanto riguarda le materie radioattive la disciplina dell'ambiente comprende anche quella della salute (oggetto di competenza concorrente: art. 117, comma 3, Cost.). E cio', in quanto la finalita' di armonizzazione che fonda il potere normativo della Comunita' comporta l'apprezzamento del «risultato» da conseguire, che e' indicato nelle premesse dell'atto-fonte comunitario. Ne consegue che il limite indicato nel comma 1 dell'articolo 117 Cost. costituisce parametro di riferimento per l'esercizio della competenza legislativa dello Stato e della regione, che deve essere esercitata in modo da adempiere all'obbligo di risultato imposto dalla appartenenza alla Unione europea. La normativa comunitaria nel settore dei rifiuti radioattivi e' stata recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 (e successive modifiche), che contiene principi fondamentali e standards di tutela uniforme, senza i quali «l'equilibrio ambientale» non sarebbe garantito in maniera unitaria e soddisfacente su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'articolo 102 del decreto legislativo, riserva allo Stato l'adozione di dispositivi, provvedimenti ed ulteriori mezzi di rilevamento e sorveglianza per la protezione sanitaria ed ambientale. La legge regionale del Molise n. 22/2005 e', pertanto, sotto questo profilo costituzionalmente illegittima. 5. - Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., nonche' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Per quanto riguarda la disciplina ambientale, la Costituzione attribuisce allo Stato una competenza legislativa esclusiva, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle regioni, fondate sulle rispettive competenze, diretta al conseguimento di finalita' di tutela ambientale (in sentenze n. 407 del 2002, n. 307 e n. 312 del 2003, n. 259 del 2004). Il materiale radioattivo, ed in particolare i rifiuti radioattivi, a parte il carattere «particolare « (quanto alla fonte, soggetti a rigorosi controlli pubblici per motivi politici e e di potenzialita' di pericolo) della loro produzione presentano, quanto allo utilizzo e allo smaltimento, delicati problemi che richiedono - nell'interesse generale della protezione dell'ecosistema e della salute pubblica - soluzioni e controlli unitari. La legge regionale ha l'effetto di denuclearizzare l'intero territorio regionale da fonti estranee al territorio regionale medesimo. L'effetto non risponde ad una esigenza localizzata di tutela ambientale, che potrebbe prospettarsi nell'unica ipotesi che nella regione si verificasse una situazione di accumulo con effetti nocivi eccezionali nel territorio medesimo o in quelle circostanti. La salvaguardia ambientale e' interesse «unico» e la sua enfatizzazione in sede locale e' consentita solo ove non pregiudichi il quadro generale. Inoltre, il problema dello smaltimento di rifiuti pericolosi - e quelli radioattivi lo sono - di origine industriale non puo' essere risolto sulla base di un criterio di «autosufficienza» delle singole regioni, poiche' occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attivita' che producono tali rifiuti, nonche', nel caso dello smaltimento di rifiuti radioattivi, delle necessita' di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilita' di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi. La comprensibile spinta ad ostacolare insediamenti che aggravino il rispettivo territorio degli oneri connessi non puo' tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilevanza ultra regionale. La legge regionale impugnata in quanto discipline in modo preclusivo ad ogni altro intervento le presenze, anche temporanee, e lo stoccaggio di sostanze radioattive, invade palesemente la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e di ecosistema. 6. - Violazione dell'art. 117, comma 1 e 2, lett. s), Cost. La legge regionale n. 22/2005 applica impropriamente il «principio di autosufficienza» come recepito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti e, della direttiva 91/689/CE su rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi sui rifiuti di imballaggio. Il decreto legislativo di recepimento, invero, esclude dal suo campo di applicazione i «rifiuti radioattivi» (art. 8, comma 1, lett. a), con cio' esplicitando la specialita' del settore. La limitazione contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997 risponde alla esigenza di soddisfare l'interesse unitario alla protezione ambientale - nella sua accezione comunitaria - dal rischio di inquinamento nucleare. La esclusione, e quindi la disciplina separata, della regolamentazione dello smaltimento e della circolazione dei rifiuti nucleari risponde ai principi di razionalita' e di proporzionalita' in relazione a tutti i parametri comunitari, che costituiscono attuazione del principio contenuto nell'art. 6 C.E., ai quali fa riferimento la norma contenuta nel comma 1 dell'art. 117 Cost.
P. Q. M. Chiede che l'art. 1 della legge regionale del Molise 27 maggio 2005, n. 22, sia dichiarato illegittimo. Si producono: 1) Legge regionale Molise 27 maggio 2005, n. 22; 2) Delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2005. Roma, addi' 19 luglio 2005 L'Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli