ORDINANZA N. 245
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, 64, 101,
comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189,
comma 3, e 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), promosso con ricorso della
Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 aprile 2006, depositato
in cancelleria il 27 aprile 2006, ed iscritto al n. 56 del registro
ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri, nonché l’atto di intervento dell’Associazione
Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF);
udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino
per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 24 aprile 2006, depositato il
successivo 27 aprile, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181,
commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 Cost., ed ai principi di
leale collaborazione e di ragionevolezza, nonché ai principi ed alle norme
del diritto comunitario;
che, secondo la ricorrente, le norme impugnate violerebbero l’art. 76
della Costituzione ed il principio di leale collaborazione, in quanto
le modalità di acquisizione del parere della Conferenza Unificata hanno
sostanzialmente impedito che detto parere fosse reso;
che, inoltre, gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, nelle parti
in cui, rispettivamente, stabiliscono che «le autorità di bacino previste
dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile
2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino
distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto» ed accorpano
i precedenti bacini in otto distretti idrografici, si porrebbero in contrasto
con gli artt. 76, 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in quanto
ineriscono anche alla materia “governo del territorio” e, in violazione
dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla legge-delega 15 dicembre
2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione), recano vulnus alle competenze regionali;
che, in particolare: l’unificazione di più bacini realizza un accentramento
carente di giustificazione, in violazione del riparto di competenza fissato
dall’art. 117 Cost. e del principio di sussidiarietà; la configurazione dei
distretti quali enti sovraregionali altera la configurazione delle Autorità
di bacino fissata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo); il potere normativo
attribuito dall’art. 63, commi 2 e 3, al Presidente del Consiglio dei ministri
configura un potere regolamentare che, se fosse giustificato dal principio di
sussidiarietà, dovrebbe comunque essere esercitato d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni; la soppressione delle Autorità di bacino a far data dal 30 aprile 2006
comporta la sostanziale impossibilità di stabilire la disciplina transitoria,
rendendo incerta l’individuazione degli organi competenti ad emanare gli atti e
ad esercitare le funzioni di gestione, vigilanza e controllo, soprattutto nel
territorio della ricorrente; le norme censurate hanno carattere marcatamente
innovativo, in contrasto con i principi e criteri direttivi stabiliti nella
legge-delega n. 308 del 2004;
che gli artt. 181, commi 7-11, 183, comma 1, lettere g), h), m), n), q) ed u),
del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali, rispettivamente, riguardano la previsione
di accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero dei rifiuti
destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di
prodotti e la fissazione delle nozioni di “smaltimento”, “recupero”, “deposito temporaneo”,
“sottoprodotto”, “materia prima secondaria”, “materia prima secondaria per
attività siderurgiche e metallurgiche”, violerebbero gli artt. 11, 76, 117 e 118
della Costituzione, operando una deregolamentazione del settore e riducendo,
mediante l’introduzione di definizioni di sottoprodotto e materia prima secondaria
contrastanti con la disciplina comunitaria, l’area di applicazione del regime dei rifiuti;
che, per «per le stesse ragioni», i commi 3 e 5 dell’art. 214 del d.lgs. n. 152 del 2006,
«nella parte in cui ammettono rispettivamente lo strumento dell’accordo per le procedure
semplificate di smaltimento di rifiuti» e richiamano il decreto ministeriale 5 febbraio
1988 per la fase transitoria, violerebbero gli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione;
che, inoltre, l’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, disponendo che le terre e rocce da
scavo ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per
reinterri, riempimenti, rilevati e macinati «non costituiscono rifiuti» e, a determinate
condizioni, non rientrano nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto delegato,
stabilisce, ad avviso della Regione, in linea generale, una deroga al di fuori del quadro normativo
europeo, mentre l’art. 189, comma 3, dello stesso decreto delegato, concernente l’obbligo di
comunicare annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competenti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
oggetto di determinate attività, prevede un esonero in favore degli imprenditori e degli
enti che producono rifiuti non pericolosi, il quale comporta una perdita di informazioni
in ordine a molteplici categorie di rifiuti;
che, complessivamente, dette norme violano i principi ed i criteri direttivi fissati dall’art.
1, comma 8, lettere e) ed f), della legge n. 308 del 2004, con conseguente lesione delle attribuzioni
delle regioni in materia di tutela dell’ambiente, tutela della salute e governo del territorio;
che, ad avviso della ricorrente, l’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, assimilando
alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole, in queste comprese
quelle che svolgono attività di trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli, purchè
detta attività, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo
produttivo aziendale, riguardi materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività
di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità, violerebbe gli
artt. 76 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che ha sostituito al puntuale criterio
fissato dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, un concetto elastico di “materia prevalente”, che
definisce un criterio meno rigoroso, lesivo del livello di tutela delle acque, in contrasto
con i principi ed i criteri direttivi recati dall’art. 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera b),
della legge n. 308 del 2004, recando vulnus alle attribuzioni regionali stabilite dalle norme di
settore e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
che, infine, gli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali istituiscono la tariffa per
il servizio idrico quale corrispettivo del servizio idrico integrato, stabilendo: le modalità della
determinazione della tariffa; il potere del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di
definire con decreto, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, le
componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori
di impiego dell'acqua; il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di fissare con decreto,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, i criteri generali per la
determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica,
tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, prevedendo riduzioni del canone
nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti
a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di
scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, violerebbero gli artt. 76,
117, comma quarto, e 119, della Costituzione;
che, infatti, dette norme: prevedono poteri normativi ministeriali sovraordinati a quelli delle Regioni,
in violazione della competenza legislativa regionale nella materia; incidono sul metodo di tariffazione
istituito nella Regione Emilia-Romagna, che aveva ovviato agli inconvenienti che caratterizzano il tariffario
nazionale; riguardano la materia dei servizi pubblici locali, spettante alla competenza legislativa
residuale delle regioni; incidono su di un’entrata che deve essere disciplinata dalla Regione,
ponendosi in contrasto con il principio direttivo contenuto nell’art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004;
che la ricorrente, la quale ha depositato memoria in prossimità della camera di consiglio,
ha sollecitato la sospensione dell’esecuzione delle norme impugnate, ai sensi dell’art. 35
della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall’art. 9, comma 4, della legge 5
giugno 2003, n. 131, prospettando la ricorrenza del rischio di un irreparabile
pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica,
ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini;
che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo
l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure, contestando altresì i
presupposti della chiesta sospensione;
che, tuttavia, successivamente, è stata depositata la delibera del
Consiglio dei ministri in data 9 giugno 2006, con la quale il Governo
ha deliberato di «rinunciare all’intervento»;
che nel giudizio è intervenuta l’Associazione Italiana per il
World Wide Fund for Nature Onlus (WWF), chiedendo l’accoglimento delle
questioni sollevate dalla ricorrente.
Considerato che la Corte viene richiesta in questa fase, ai sensi dell’art. 35
della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall’art. 9, comma 4, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, di valutare esclusivamente la possibilità di disporre
d’ufficio la sospensione dell’esecuzione delle norme impugnate;
che la ricorrente, nel sollecitare l’esercizio del potere di sospensione delle norme
impugnate, ha tuttavia prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la
sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado
di indurre questa Corte ad eventualmente adottare, d’ufficio, i provvedimenti
di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953;
Visto l'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall’art. 9,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
impregiudicata ogni decisione anche in ordine all’ammissibilità dell’intervento
dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus (WWF);
dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione degli artt. 63, 64,
101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3,
214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio promosso con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2006.
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