IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1315/2004,
proposto da Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature
(W.W.F. Italia), da Associazione italiana Italia Nostra Onlus, da
Associazione intercomunale per una mobilita' sostenibile "l'altro
nord est", da Coordinamento dei cittadini contro il passante
autostradale - Provincia di Treviso, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore nonche' da: Vesco Giuseppina, Valli
Giovanni Maria, Marra Genoveffa, Callegarin Antonio, Pezzato Angelo,
Massarotto Mirella, Bortolato Giuseppe, Coro' Marcella, Gatto
Eugenio, Vian Umberto, Menegazzi Eda, Stevanato Francesco, Bianco
Claudio, Naletto Luca, Dal Pozzo Dante, Manente Carlo, Manente
Sergio, De Zorzi Nerina, Manente Massimo, Manente Pietro, Visentin
Tiziano, Manente Paolo, Battaglion Ornello, Norbiato Mario, Norbiato
Luisa, Bertoldo Gemma, Salvalaio Paolo, Carraro Emilio, Montin
Flavio, Casarin Giuliano, Casarin Roberto, Pasqualato Gaetano,
Lazzarin Lucilla, Sabbadin Alfredo, Iovane Chiara, Vian Franca,
Frasson Giovanni, Zanetti Tarcisio, Zanetti Serafino, Bettin Andrea,
Trevisan Ennio, Trevisan Silvano, Trevisan Giuseppe, Trevisan Maria
Luisa, Messina Chetti, Gasparotto Adamo, Norbiato Lino, Tessari Luigi
Giuseppe, Zappa Luciano, Tessari Stefania, Scaggiante Vittorino,
Schiavinato Vincenzino, Norbiato Dino, Trevisanato Valter, Pellizzon
Enrico, Boldrin Mario, Norbiato Guido, Checchin Romina, Checchin
Giulio, Zamengo Anna Bruna, Agnoletti Rossella, Massaro Eros, Mozzato
Armando, Libralesso Mario, Mozzato Alfonso, Trevisan Miriam, Favero
Stefano, Pasqualato Gianluca, Pasqualato Andrea, Manente Daniele,
Marchiori Claudio, Tasso Antonio, Vecchiato Cirillo, Piovesan
Daniela, Vian Paola, Zanon Rosanna, Zara Lino, Scaramuzza Enzo,
Stefanato Paolo, Frasson Linda, rappresentati e difesi dagli avv.
Alfiero Farinea, Angelo Pozzan e Francesco Egitto, con elezione di
domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre-Venezia, via Torre
Belfredo 55/a;
Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato
interministeriale per la programmazione economica, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni
e le attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'A.N.A.S.
S.p.a., la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale
del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale
determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella
localita' di mestre del comune di Venezia, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege; la Regione Veneto
in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale,
rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini e Fulvio Lorigiola,
con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia,
Santa Croce 466/g; e nei confronti:
di Autostrade per L'Italia S.p.A. in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
di Societa' delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in
giudizio; e di Autovie Venete Sp.A. in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
di Ati Impregilo S.p.A. (capogruppo), Grandi Lavori Fincosit
S.p.A e Consorzio Cooperative Costruzioni in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Benedetto Giovanni Carbone, Angelo Clarizia, Giuseppe Giuffre' e Pier
Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio
dell'ultimo in Venezia, Santa Croce 466/g; e con l'atto di intervento
ad opponendum di Passante di Mestre S.C.p.A. in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Pier Vettor Grimani, con elezione
di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia, Santa Croce
466/g; per l'annullamento della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica in data 7 novembre
2003, n. 80, di approvazione del progetto preliminare del Passante di
Mestre riconoscendone la compatibilita' ambientale; della delibera
dello stesso Comitato, con la quale sono stati modificati i punti
2.2, 2.3 e 2.4 della delibera sopracitata; del parere del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 ottobre 2003;
del parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali in data
21 luglio 2003; dell'atto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con il quale vengono proposte prescrizioni e
raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto;
del parere di A.N.A.S. S.p.a. in data 6 febbraio 2003; del
provvedimento del Presidente della Regione Veneto in data 29 luglio
2003; della delibera della G.R. in data 3 ottobre 2003 n. 2912; del
parere della Commissione speciale di valutazione di impatto
ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
in data 16 settembre 2003; della domanda di pronuncia; della domanda
di pronuncia di compatibilita' ambientale del progetto e del relativo
studio di impatto ambientale; delle delibere del C.I.P.E. in data
21 dicembre 2001 e 31 ottobre 2002 n. 121 e n. 92; nonche' per
l'annullamento (con riferimento al Commissario delegato ed agli atti
dal medesimo compiuti): dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 19 marzo 2003 n. 3273; del D.PC.M. in data
28 febbraio 2003; ed altresi' dell'atto di proroga di detta
dichiarazione dello stato di emergenza assunto con DPCM in data
13 febbraio 2004; della nota del Presidente della Regione Veneto in
data 2 febbraio 2004; della richiesta del Commissario delegato in
data 21 aprile 2003 di pronuncia di compatibilita' ambientale al
C.I.P.E. sul progetto denominato "Autostrada A4 - Variante di Mestre
- il Passante Autostradale"; del decreto del Commissario delegato in
data 10 ottobre 10023, n. 9; dell'atto dello stesso Commissario
delegato in data 17 aprile 2003; nonche' di ogni altro atto connesso,
presupposto o conseguente;
E quanto, ai ricorsi per motivi aggiunti, del decreto del
Commissario delegato di approvazione del progetto definitivo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - parte seconda n. 237 in data
8 ottobre 2004; nonche' del decreto motivato del Commissario delegato
nel settore del Traffico e della Mobilita' nella localita' di Mestre
del comune di Venezia in data 3 marzo 2005 n. 7; del decreto motivato
dello stesso Commissario in data 3 marzo 2005 n. 12; ed altresi' del
decreto del Commissario Delegato per l'emergenza
socio-economico-ambientale in data 20 settembre 2004 n. 12/2004.
Visto il ricorso depositato presso la Segreteria il 29 aprile
2004 e successivamente notificato il 12 maggio 2005;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2006 (relatore il
Consigliere Angelo De Zotti) gli avvocati: Pozzan e Farinea per la
parte ricorrente, Cerifio per le PP.AA., Lorigiola e Biagini per la
Regione Veneto e Grimani per la societa' Passante di Mestre e per
A.T.I. Impregilo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
Fatto
Con ricorso notificato in data 28 aprile 2004 e con la
formulazione dei motivi aggiunti in data 5 novembre 2004
l'associazione italiana per il W.W.F., l'associazione nazionale
Italia Nostra, l'associazione non riconosciuta "L'altro Nord Est" ed
una pluralita' di cittadini uti singoli e in quanto partecipanti al
Coordinamento dei cittadini contro il Passante autostradale hanno
adito collettivamente il Tribunale amministrativo regionale
impugnando tutti gli atti che fanno parte del complesso procedimento
di localizzazione, progettazione preliminare ed approvazione del
Passante autostradale.
In particolare - e con riferimento agli atti adottati dal
Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale della
viabilita' di Mestre - sono stati impugnati, quali atti presupposti,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003
con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore del
traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di
Venezia e la successiva ordinanza n. 3273 del 19 marzo 2003 con la
quale e' stato nominato il Commissario delegato per la predetta
emergenza, con il compito di provvedere alla sollecita realizzazione
delle opere relative al Passante.
Dall'illegittimita' della nomina del Commissario delegato e,
ancor prima, dalla declaratoria dello stato di emergenza i ricorrenti
fanno conseguire l'illegittimita' di tutti gli atti adottati - dal
predetto Commissario e, in via ulteriormente derivata, della
richiesta di VIA e degli atti successivi, ivi comprese le delibere
del C.I.P.E. che sulla validita' di tale atto si fondano, nonche' gli
atti di indizione della procedura di gara per l'aggiudicazione a
contraente generale di cui all'art. 9 del d. lgs. 190/2002, della
progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori
per la realizzazione del passante autostradale.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati
altresi' il decreto del Commissario delegato per l'emergenza socio-
economico-ambientale in data 20 settembre 2004 n. 12/2004, di
approvazione del progetto definitivo del passante autostradale,
nonche' gli ulteriori decreti dello stesso Commissario delegato nel
settore del Traffico e della Mobilita' nella localita' di Mestre del
comune di Venezia in data 3 marzo 2005 n. 7 e in data 3 marzo 2005
n. 12.
Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito preliminarmente
l'inammissibilita' del ricorso (principale e per motivi aggiunti) per
difetto di legittimazione attiva dell'associazione intercomunale
"Nord Est", del Coordinamento dei cittadini contro il Passante,
nonche' delle Associazioni ambientalistiche WWF ed Italia Nostra
nella parte in cui queste ultime deducono motivi di gravame
esorbitanti rispetto alla sfera di interesse ambientale devoluta alla
loro tutela.
Deducono inoltre l'infondatezza del ricorso e ne chiedono la
reiezione con vittoria di spese.
Nella memoria conclusiva la Regione Veneto ha ecepito la
sopravvenuta incompetenza di questo Tribunale amministrativo
regionale, deducendo che la competenza sulla presente controversia
spetta, in via esclusiva, ex art. 3, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater
della legge n. 21/2006 al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio e comunque che l'incompetenza deve essere rilevata d'ufficio,
atteso che le norme anzidette "si applicano anche ai processi in
corso".
Diritto
Costituiscono oggetto del giudizio, in uno con gli atti adottati
dal CIPE, dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dall'ANAS, dalla Regione Veneto e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti, sia
presupposti che conclusivi, rispetto ai primi, adottati dal
Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale della
viabilita' di Mestre e relativi all'approvazione del progetto
preliminare e definitivo del Passante di Mestre.
Si tratta, come chiarito nelle premesse di fatto, di
provvedimenti che ineriscono ai poteri straordinari conferiti al
Commissario Delegato nominato per fronteggiare lo stato di emergenza
nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre,
emergenza dichiarata con il d.P.C.m. 28 febbraio 2003, emanato ai
sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 225/1992.
La controversia ha per oggetto, quindi, provvedimenti
commissariali "consequenziali" a tale ordinanza, come previsto.
dall'art. 3, comma 2-bis, della legge 27 gennaio 2006, n. 21
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2006, n. 23 ed
entrata in vigore dopo la proposizione del presente ricorso), di
conversione con modificazioni del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, che
recita: "In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la
competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle
ordinanze adottate e dei. consequenziali provvedimenti commissariali
spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione delle misure
cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede
in Roma".
Il comma 2-ter, a sua volta, prescrive che "Le questioni di cui
al comma 2-bis sono rilevate di ufficio", diversamente dalla norma
processuale vigente in tema di incompetenza territoriale dei
tribunali aniministrativi, che esclude la rilevabilita' d'ufficio
(art. 31 legge n. 1034/1971: la parte che l'eccepisce deve proporre
apposito regolamento preventivo davanti al Consiglio di Stato).
Secondo le nuove disposizioni, il tribunale adito, territorialmente
incompetente, non puo' in ogni caso pronunciarsi sull'istanza
cautelare, diversamente dal normale regime processuale che non
preclude tale pronuncia, se non sia stato ancora proposto il
regolamento preventivo di competenza.
I citati tre commi dell'art. 3, legge n. 21/2006 si configurano -
ad avviso del Collegio - come norme processuali "intruse" (che
sarebbero vietate secondo la circolare di "drafting" 2 maggio 2001
della Presidenza del Consiglio dei ministri) in una legge che ha un
oggetto (apparentemente) limitato all'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania (cosi' il titolo della legge). Anche
la rubrica dell'articolo nel quale tali norme sono state inserite ha
un oggetto diverso e pu' limitato ("Destinazione: delle risorse
finanziarie e procedure esecutorie").
Tuttavia, il testuale tenore delle disposizioni legislative in
commento non depone affatto a favore di un'interpretazione che ne
limiti gli effetti ai soli provvedimenti relativi all'emergenza
rifiuti nella Regione Campania.
Infatti, il comma 2-bis e' riferito a "tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225".
Inoltre, la formulazione del comma 2-ter, secondo periodo,
laddove prevede che "Davanti al giudice amministrativo il giudizio e'
definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e quella del comma 2-quater,
secondo periodo, laddove prevede che "L'efficacia delle misure
cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello
di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da
parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in
Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso"
suggeriscono una valenza generale dello spostamento di competenza,
perche' altrimenti non si sarebbero usate le locuzioni "Davanti al
giudice amministrativo" e "un tribunale amministrativo diverso", ma
le locuzioni "Davanti al tribunale amministrativo della Campania" e
"il tribunale amministrativo della Campania".
Anche se dai lavori parlamentari si evince che il Governo, autore
dell'emendamento inserito nella legge di controversia, intendeva
limitare lo spostamento di competenza giurisdizionale alle sole
situazioni emergenziali dei rifiuti in Campania, tuttavia cio' non e'
sufficiente ad orientare il Collegio verso una tale interpretazione
delle disposizioni processuali, perche' si dovrebbe altrimenti
forzare il significato letterale delle parole.
Com'e' noto, infatti, ai lavori preparatori puo' riconoscersi
valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge. Se
da essi possono trarsi elementi utili ai fini dell'individuazione del
significato di singole disposizioni normative e della ratio che le
giustifica, tale operazione trova tuttavia un limite in cio' che la
volonta' da essi risultante non puo' sovrapporsi alla volonta'
obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del
legislatore intesa come volonta' oggettiva della norma (voluntas
legis), da tenersi distinta dalla volonta' dei singoli partecipanti
al processo formativo di essa (voluntas legislatoris).
Le nuove disposizioni, dunque, si applicano - secondo
l'interpretazione del Collegio - anche alla presente controversia.
Circa la rilevanza della questione ai fini della decisione da
assumere, essa appare evidente.
Invero, il Collegio sarebbe tenuto, sulla base della normativa
sopravvenuta - ove non dubitasse della legittimita' costituzionale di
essa - a dichiarare tout court inammissibile il ricorso, con sentenza
in forma semplificata ex art. 26 legge n. 1034/1971, come prescritto
dal comma 2-ter dell'art. 3 del d.l. n. 245/2005 convertito in legge
n. 21/2006.
Della costituzionalita' di citati commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
del D.L. n. 245/2005 conv. in legge n. 21/2006, in ordine alla
competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, il Collegio dubita per diverse ragioni.
Anzitutto, si evidenzia il contrasto con l'art. 125 della
Costituzione, e segnatamente con il principio del decentramento e
dell'articolazione su base regionale degli organi statali di
giustizia amministrativa di primo grado, ivi espressa ("Nella regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica"), nonche'
col principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost.
La previsione costituzionale dell'art. 125, attuata con la legge
n. 1034 del 1971 che ha istituito i tribunali amministrativi
regionali, implica che la sfera di competenza di questi ultimi abbia
rilievo e garanzia costituzionali, ne' si vede perche' essa debba
subire una deroga generalizzata (pure in controtendenza alla riforma
del titolo quinto della Costituzione) con attribuzione . alla
competenza funzionale inderogabile al T.a.r del Lazio, allorquando le
singole situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente
locale.
Una deroga generale al principio derivante dall'art. 125 della
Costituzione, secondo cui i singoli Tribunale amministrativo
regionale sono posti su un piano paritario, con lo spostamento di
competenza ad un tribunale diverso da quello territorialmente
competente, non si giustificherebbe nemmeno facendo ricorso
all'argomento che il tribunale locale sarebbe troppo sensibile ed
esposto alle tensioni che possono sorgere presso la popolazione
locale, derivanti dagli eventi emergenziali e dai mezzi straordinari
impiegati per affrontarli.
Anzitutto, tale ipotetica finalita' non sarebbe in assoluto
garantita nemmeno dalla concentrazione delle controversie di cui si
tratta presso il .Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e
cio' relativamente a quelle situazioni di emergenza riguardanti la
Regione Lazio.
Cio' che vale per i giudici operanti nei T.A.R regionali, invero
non puo' non valere, se l'idea di fondo e' quella della
sovraesposizione del giudice locale, per il giudice che ha sede nella
capitale e che decide cause che riguardano il proprio territorio.
E comunque, al perseguimento di tale esigenza, altri dovrebbero
essere i rimedi, di carattere non generale ed assoluto ma da
applicarsi caso per caso ed in relazione a situazioni contingenti: ad
esempio, lo spostamento di competenza potrebbe avere una sua
ragionevolezza se fosse concepito e disciplinato similmente alle
fattispecie di rimessione del processo ex artt. 45 e ss. c.p.p. (c.d.
"legittima suspicione") e non in via generale.
D'altronde, se questa fosse la ratio inespressa delle
disposizioni in esame,che peraltro rivelerebbe una ben scarsa
considerazione per la professionalita' e la dignita' dei magistrati
amministrativi in servizio presso i Tribunale amministrativo
regionale periferici, la loro introduzione resta di fatto
inspiegabile, anche se considerata essa stessa una scelta
emergenziale, perche' situazioni di questo tipo (tensione presso le
popolazioni coinvolte che si sia riverberata sui giudici
amministrativi locali, minandone la serenita' di giudizio) non si
sono finora registrate e comunque anche in questa prospettiva esiste
la immediata devoluzione della questione al giudice d'appello che e'
certamente in grado di correggere questa possibile distorsione del
giudizio sin qui del tutto virtuale.
Se invece, com'e' anche possibile ipotizzare, la ratio
sottostante delle disposizioni legislative in questione fosse da
ricercarsi nell'esigenza di assicurare un sistema vieppiu'
"rafforzato" di protezione civile, si dovrebbe concludere che la
finalita' surrettizia delle disposizioni in esame sarebbe quella di
evitare che, di fronte all'imminenza ed alla gravita' del pericolo
per l'integrita' di beni fondamentali dell'uomo, il giudice
amministrativo periferico possa utilizzare con leggerezza lo
Strumento cautelare, paralizzando l'efficacia di urgenti ed
indilazionabili interventi di protezione civile.
Senonche', tale esigenza sembra gia' garantita dalla previsione
che ai processi si applicano le norme di accelerazione ex
art. 23-bis, comma 2 e ss., legge n. 1034/1971 (come previsto dal
conima 2-ter, secondo periodo, dell'art. 3 d.l. n. 245/2005 conv. in
legge n. 21/2006).
Ma soprattutto, se questa e' l'esigenza sottesa alle norme sullo
spostamento di competenza, anch'essa rivela una ben scarsa
considerazione per la professionalita' e la dignita' dei magistrati
amministrativi in servizio presso i Tribunale amministrativo
regionale periferici, del tutto ingiustificata perche' la loro
qualificazione, la loro esperienza e lo svolgimento della loro
carriera sono perfettamente identici a quelli dei magistrati in
servizio presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Tale ratio rivela, poi, un disegno, irrazionale ed incompatibile
col dettato costituzionale dell'art. 125 Cost., inteso a modificare
l'assetto ordinarnentale della giustizia amministrativa, sia creando
un'asimmetria tra il t.a.r centrale e quelli periferici che va ben
oltre l'attuale criterio di riparto delle competenze basato
sull'efficacia ( regionale o ultraregionale) dei provvedimenti delle
autorita' centrali dello Stato, sia diversificando le funzioui dei
magistrati amministrativi, secondo che prestino servizio presso il
t.a.r centrale o presso un Tribunale amministrativo regionale
periferico.
Peraltro, lo spostamento della competenza su questa materia e'
irrazionalmente solo parziale, poiche' il regime derogatorio sulla
Competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio
riguarda le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti
commissariali, ma non i decreti govemativi che dichiarano lo stato di
emergenza. Questi ultimi, infatti, non essendo nominati dalle norme
in questione, continuano a rientrare, paradossalmente, nell'ordinaria
competenza dei Tribunale amministrativo regionale presso la Regione
in cui i provvedimenti sono destinati ad avere efficacia.
A cio' si aggiunga che il comma 2-quater dispone: Le norme di cui
ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso.
L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale
amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino
alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo'
riproporre il ricorso.
In tal modo, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non
assume soltanto una nuova competenza funzionale esclusiva di primo
grado, ma sembra configurarsi anche come vero e proprio giudice di
appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo
"modificare" o "revocare" le misure cautelari da questo concesse, in
contrasto con la sua natura di organo di giustizia amministrativa di
primo grado.
Altri profili di irragionevolezza emergono, poi: a) dal fatto che
viene imposta ai tribunali periferici (dal comma 2-ter) la pronuncia
decinatoria di competenza con sentenza succintamente motivata ai
sensi dell'art. 26 della legge n. 1034/1971 (cio' che rientra,
invece, nella discrezionalita' del giudicante) e contemporaneamente
viene prescritta l'applicazione dei commi 2 e seguenti
dell'art. 23-bis della stessa legge n. 1034/1971, che riguardano un
diverso e piu' complesso modo di procedere in giudizio (dimezzamento
dei termini, fissazione accelerata dell'udienza; possibilita' di
emanazione di ordinanze cautelari in caso di estrema gravita' ed
urgenza); b) dal fatto che la mancata riproposizione - per la quale
non e' previsto un dies a quo - del ricorso davanti al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio (come previsto dal comma 2-quater)
quando siano state emanate pronunce cautelari da un Tribunale
amministrativo regionale periferico, comporta la permanenza di
efficacia di tali pronunce nonostante la norma preveda la loro
modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio.
Sotto i profili appena esposti emerge, quindi, un contrasto con
l'art. 125 Cost. nonche' un'intrinseca irragionevolezza delle norme
in questione, in contrasto col postulato fondamentale recato
dall'art. 3 della Costituzione.
In secondo luogo, le nuove norme recano un grave disagio ai
ricorrenti, non giustificato dalla natura accentrata della pubblica
amministrazione o dall'efficacia estesa a tutto il territorio
nazionale dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo il normale
criterio di riparto della competenza tra Tribunale amministrativo
regionale del Lazio e tribunali periferici.
Cio' comporta una violazione degli artt. 24 e 113 della
Costituzione, in quanto riduce le possibilita' di tutela dei diritti
e degli interessi legittimi, per la maggiore difficolta' ed i
maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per
esercitare l'azione presso il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, piuttosto che presso gli organi giurisdizionali periferici,
nonche' in via derivata una disparita' di trattamento con conseguente
violazione dell'art. 3 Cost..
Infine, la concentrazione presso il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio di queste controversie potrebbe influire
negativamente sui tempi dei processi e, sotto questo profilo, la
scelta del legislatore e' illogicamente antitetica al principio di
ragionevole durata dei processi (art. 111, primo comma, Costituzione)
la cui corretta applicazione vorrebbe invece che le controversie
fossero normalmente distribuite presso ciascun Tribunale
amministrativo regionale periferico.
Sotto gli anzidetti profili, il Collegio ravvisa un contrasto
dell'art. 3, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005
conv. in legge n. 21/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 113 e 125 della
Costituzione.
Il giudizio va pertanto sospeso e gli atti vanno trasmessi alla
Corte costituzionale.
DISPOSITIVO
P. Q. M.
Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater del d.l. 30 novembre 2005 n. 245 convertito in legge
27 gennaio 2006 n. 21.
Sospende quindi il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio, addi' 16 marzo
2006.
Il Presidente: Amoroso
L'estensore: De Zotti
07C0082
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