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PRONUNCIAMENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE
Fonte: sito internet della Corte di Giustizia delle Comunitą europee  (http://curia.eu.int) 
Importante: I testi dei documenti riportati nel sito ambiente.it non hanno carattere di ufficialitą. Ricordiamo, inoltre, che i testi on line potrebbero non riprodurre esattamente i testi ufficiali.
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Comunicazione sulla GU

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 29.07.2005.

(Causa C-304/05)

(Lingua di procedura: l'italiano)

− permesso che siano prese misure suscettibili di avere un impatto significativo sulla ZPS IT 2040044 Parco Nazionale dello Stelvio senza assoggettare tali misure ad un'appropriata valutazione della loro incidenza sul sito alla luce degli obiettivi di conservazione dello stesso e, in ogni caso, senza rispettare le disposizioni che permettono di realizzare un progetto, in caso di conclusioni negative della valutazione dell'incidenza, solo in mancanza di soluzioni alternative e solo dopo avere adottato e comunicato alla Commissione ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata;


− omesso di adottare misure per evitare il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat delle specie nonché la perturbazione delle specie per le quali la ZPS IT 2040044 Parco Nazionale dello Stelvio è stata designata;


− omesso di conferire alla ZPS IT 2040044 Parco Nazionale dello Stelvio uno status giuridico di protezione che possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE1, e la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie non considerate nell'allegato I che ivi giungono regolarmente;

 

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, e 7 della direttiva 92/43/CEE2 e dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE.


condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

 

I motivi e principali argomenti si trovano nelle conclusioni della parte ricorrente
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1- GUCE L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

2- GUCE L 206 del 22.7.1992, pag. 7.