Il Ministro dell'ambiente
di concerto con
il Ministro della sanità
Visto il testo unico delle leggi sulle acque e gli
impianti elettrici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1933, n. 1775;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la
legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il Dpcm 28 marzo 1983, n. 30, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 28 maggio
1983;
Rilevato che il Piano energetico nazionale nell'"aggiornamento
1985-87", approvato con deliberazione CIPE 20 marzo 1986, ha posto un
particolare accento sulla "necessità di dedicare una maggiore attenzione alle
conseguenze ambientali della produzione e dell'uso dell'energia, attraverso un
miglioramento della normativa esistente ed un potenziamento delle attività di
ricerca e dei servizi di protezione e controllo delle emissioni
nocive";
Viste le direttive del Consiglio delle Comunità europee del 15
luglio 1980 e del 7 marzo 1985 - riguardanti, la prima, l'immissione
nell'atmosfera di biossido di zolfo (SO2) e di particelle in sospensione e, la
seconda, gli ossidi di azoto (NOx) - emanate sulla base delle indicazioni
suggerite dall'Organizzazione mondiale della sanità;
Considerato che con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30, sono
stati già recepiti parzialmente gli standards fissati dalle direttive della CEE
sopracitate;
Rilevato che nell'ambito della convenzione di Ginevra (ECE-ONU
1979) sul trasporto a lunga distanza degli inquinanti è stato predisposto il cd.
protocollo di Helsinki, il quale prevede una riduzione nel 1993 del 30% delle
emissioni globali nazionali di SO2 rispetto a quelle del 1980;
Rilevato
altresì che presso il consiglio delle Comunità europee è in fase di avanzata
discussione una proposta di direttiva CEE, relativa alla riduzione delle
emissioni dei grandi impianti di combustione, e che essa mira ad una consistente
riduzione globale delle emissioni di SO2 per gli impianti già esistenti, nonché
ad un contenimento delle emissioni di SO2 ai minimi livelli ottenibili a costi
non eccessivi attraverso l'uso delle tecnologie a disposizione per gli impianti
nuovi e che analoghe azioni vengono suggerite per il contenimento delle
emissioni di NOx e delle polveri;
Considerato che gli indirizzi formulati al
riguardo dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee prevedono altresì che
gli obiettivi di riduzione delle emissioni vengano perseguiti attraverso
l'attuazione di programmi nazionali degli Stati membri che tengano conto per un
verso delle specifiche situazioni ambientali di riferimento, e per altro verso
delle condizioni di sviluppo economico comune;
Considerato che il Piano
energetico nazionale "aggiornamento 1985-1987", prevede la tempestiva
realizzazione di centrali a carbone già in costruzione, autorizzate o in corso
di localizzazione, come elemento essenziale nel processo di diversificazione
delle fonti di energia;
Considerato che per le ragioni sopraindicate appare
necessario adottare un provvedimento avente efficacia su tutto il territorio
nazionale, contenente prescrizioni e limitazioni per un ulteriore contenimento
delle emissioni, in relazione alle conoscenze scientifiche più avanzate in campo
internazionale;
Preso atto che la legge 8 luglio 1986, n. 349, all'art. 2,
comma 1, sub c), demanda al Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
della sanità le funzioni attribuite allo Stato in materia di inquinamento
atmosferico tra cui "la fissazione dei limiti minimi inderogabili
d'accettabilità delle emissioni... inquinanti
nell'atmosfera";
decreta:
Articolo unico.
- Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, n. 30, relative agli
standards di qualità dell'aria, sono fissati come segue i limiti alle emissioni
nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore:
- Nuovi impianti di centrale, di potenza complessiva superiore a 100 MW termici,
alimentati da combustibili liquidi o solidi, autorizzati successivamente al primo
gennaio 1980 e che entreranno in servizio dopo il primo febbraio 1987:
emissioni di biossido di zolfo (SO2): per i primi due anni dalla data di entrata
in servizio il valore medio di trenta giorni, calcolato come media dei valori
semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm3; successivamente tale valore non potrà
superare 400 mg/Nm3. Limitatamente agli impianti già in costruzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'installazione e la
messa in funzione dei dispositivi di riduzione delle emissioni, il valore medio di
trenta giorni predetto non potrà superare 1200 mg/Nm3 a partire dal compimento del
secondo anno successivo alla data di avviamento degli impianti medesimi; con
decorrenza dal compimento del terzo anno successivo alla predetta data tale valore
non potrà superare 400 mg/Nm3;
emissioni di ossidi di azoto (NOx): il valore medio di trenta giorni, calcolato come
media dei valori semiorari, non potrà superare 650 mg/Nm3;
emissioni di polveri: il valore medio di trenta giorni, calcolato come media dei valori
semiorari, non potrà superare 50 mg/Nm3.
- Impianti già in servizio di potenza superiore a 400 MW termici per i quali sono
in corso o sono programmati interventi radicali di trasformazione per l'impiego di
carbone non miscelato:
emissioni di SO2: a trasformazione completata il valore medio annuo calcolato come
media dei valori semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm3;
emissioni di NOx: a trasformazione completata il valore annuo, calcolato come media
dei valori semiorari, non potrà superare 1200 mg/Nm3.
Limitatamente agli impianti in corso di trasformazione alla data di entrata in
vigore del presente decreto, al fine di consentire l'installazione e messa in
servizio degli adeguati dispositivi di riduzione delle emissioni, gli esercenti
sono tenuti al rispetto di tali limiti entro il termine perentorio di cinque anni
dalla data sopraindicata.
- Tutti i valori dei limiti di cui ai precedenti punti A) e B) si intendono
riferiti ad un eccesso di ossigeno del 3% per i combustibili liquidi e gassosi
e del 6% per i combustibili solidi.
Nel calcolo dei predetti valori medi non si tiene conto dei valori semiorari
rilevati durante periodi di fuori servizio totale per guasto del dispositivo
di riduzione delle emissioni, purché la durata dell'arresto del dispositivo non
superi i dieci giorni consecutivi, né complessivamente trenta giorni all'anno.
Nel caso di fuori servizio totale oltre i dieci giorni consecutivi dei predetti
dispositivi si dovrà interrompere il funzionamento dell'impianto con quel
combustibile per il quale i dispositivi stessi risultano indispensabili per il
rispetto dei limiti alle emissioni.
- Complesso di centrali.
Ferme restando le prescrizioni indicate ai precedenti punti, ciascun esercente
di un complesso di centrali con impianti termoelettrici che nell'anno 1980 hanno
emesso nell'atmosfera un quantitativo globale di SO2 superiore a 300.000
tonnellate dovrà, entro l'anno 1990, ridurre le emissioni complessive del
30% rispetto alle emissioni dell'anno 1980.
- Ciascun esercente, a decorrere dal 1° febbraio 1987, dovrà presentare
annualmente al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità, i dati
di emissione globale di SO2, NOx e polveri dalle proprie centrali, non oltre
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello preso in considerazione.
- In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa.
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