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MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Circolare n. 124976 del 17 febbraio 1993 - Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.

1. L'allegato schema A) costituisce il modello unificato della relazione annuale che le imprese utilizzatrici o che esplicano attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto debbono inviare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle unità sanitarie locali competenti a norma dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Le imprese debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all'obbligo di relazione.

3. Nel trasmettere il facsimile dello schema di relazione agli enti ed alle associazioni imprenditoriali interessati, le regioni potranno prorogare il suddetto termine di 45 giorni, relativamente alla prima attuazione di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge.

ALLEGATO A) (omesso n.d.r.)