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Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. ( pubblicato sulla G.U. n° 109 del 13 maggio 1998) (aggiornato con le modifiche disposte dalla direttiva ministeriale 9 aprile 2002)
TESTO ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C ALLEGATO D ALLEGATO E
VEDI ANCHE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIRETTIVA 9 aprile 2002 - Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 102 alla Gazzzetta Ufficiale italiana n. 108 del 10 maggio 2002)
ALLEGATO C
DESCRIZIONE TECNICA.
I. Sul frontespizio del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A".
II. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi.
III. Nella prima sezione dovranno essere riportati:
A) nella casella (1) i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITÀ LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO
- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT.31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.
B) Nella casella (2), destinatario, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
- CODICE FISCALE
- INDIRIZZO DELL'UNITÀ LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ Dl GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT.31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.
C). Nella casella (3), trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- INDIRIZZO DELLA IMPRESA
- NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI
Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti
dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.
IV. Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni
V. Nella terza sezione dovranno essere riportati:
A) alla casella (4), caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:
- CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
- CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido.
- CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI). [ nota 1 ]
B) alla casella (5) l'indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.
C) alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)
D) alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve).
E) alla casella (8) l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID
VI. Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:
A) nella casella (9), apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.
B) nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza.
VII. Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantitè di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma.
N. d R.
Nota 1) La DIRETTIVA ministeriale 9 aprile 2002 "Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti" dispone la soppressione dell'allegato E; conseguentemente nell'allegato C, punto V, lettera a, terzo trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto," perdono significato considerando il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento 2557/2001.