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Decreto Ministeriale n. 148 del 1 aprile 1998 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998). (aggiornato con le modifiche disposte dalla direttiva ministeriale 9 aprile 2002)
TESTO ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C ALLEGATO D ALLEGATO E
VEDI ANCHE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIRETTIVA 9 aprile 2002 - Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 108 del 10 maggio 2002)
ALLEGATO C
C-1
DESCRIZIONE TECNICA MOD.'A'
PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/INTERMEDIARI E COMMERCIANTI DETENTORI
I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO "A".
II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:
a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
b) alla voce "ATTIVITA' SVOLTA": dati relativi all'attivita' svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attivita' di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 5.2.1997, n. 22;
c) alla voce "TIPO DI ATTIVITA'" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attivita', cosi' come individuata negli allegati "B" e "C' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;
d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione.
e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosita'" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifuti.
III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:
a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;
b) Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
- IL CODICE CER DEL RIFIUTO
- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi) [ nota 1 ]
- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico)
c) Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantita' di rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o presi in carico (in Kg o in litri e in metri cubi)
d) Nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l'attivita' di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attivita' di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unita' centralizzate o di coordinamento ai sensi dell'articolo 12, comma 13 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) nonche' (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della societa' commerciale o di intermediazione:
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- SEDE DELL'IMPRESA;
- NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI
e) nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni
C-2
DESCRIZIONE TECNICA MOD.'B'
INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI
I. LE SOCIETA COMMERCIALI O DI INTERMEDIAZIONE CHE NON - DETENGONO I RIFIUTI hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato "B".
II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico devono essere riportati
a) i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
b) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili-caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosita'" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti
III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:
a) Nella prima sezione devono essere indicati le informazioni relative alla DATA DELL'OPERAZIONE ed il NUMERO DEL FORMULARIO CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO
b) Nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto:
- IL CODICE CER DEL RIFIUTO
- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi) [ nota 1 ]
- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C' DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico
- LA QUANTITA' DI RIFIUTI (in kg. o in litri)
c) Nella terza colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O DETENTORE E DEL TRASPORTATORE
d) Nella quarta colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO, specificando se i rifiuti sono destinati ad attivita' di recupero o di smaltimento e il codice di attivita' riportato negli allegati "B" e "C' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
N. d R.
Nota 1) - La DIRETTIVA ministeriale 9 aprile 2002 "Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti" dispone la soppressione dell'allegato E; conseguentemente nel decreto ministeriale 148/1998, allegati C/1, C/2, punto III, lettera b quarto trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto" perdono significato considerando il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento 2557/2001