<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("2")%> Allegato D al D.M. n.148 del 1.4.1998 - Registro dei rifiuti
                  
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Decreto Ministeriale n° 148 del 1 aprile 1998 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998).

TESTO

ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C
freccia.gif (871 byte) ALLEGATO D
ALLEGATO E

Registri e rifiuti

ALLEGATO D

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21 gradi C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose;
H3-B "Infiammabili": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' pari o superiore a 21 gradi C e inferiore o pari a 55 gradi C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita' limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentare la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uono o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti generici ereditari o aumentare la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di liscivazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o difetti per uno o piu' settori dell'ambiente.

  

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e"irritante" e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (2).

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(1) GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2) GU n. L 259 del 16.10.1979, pag. 10.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno","teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione (1).

Metodi di prova.

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/547/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

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(1) GU n. L 257 del 16.9.1983, pag. 1.

(2) GU n. L 251 del 19.9.1984, pag. 1.