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DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 16 aprile 1998) (aggiornato con le modifiche apportate dal: D.M. 9 gennaio 2003; D.M. 27 luglio 2004
VEDI ANCHE: Nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 maggio 1998 - prot. 15257 F1-2. VEDI ANCHE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIRETTIVA 9 aprile 2002 - Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 108 del 10 maggio 2002)
Sommario Testo del decreto Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3
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SOMMARIO ALLEGATO 1
3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERSIBILE 4. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI 5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI 6. RIFIUTI DI PLASTICHE 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI 8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DELLUTILIZZO DEL CUOIO E RIFIUTI TESSILI 9. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO 10. RIFIUTI SOLIDI IN CAUCCIU E GOMMA 11. RIFIUTI DERIVATI DALLINDUSTRIA AGROALIMENTARE 12. FANGHI 13. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE 14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI PER LA PRODUZIONE DI CDR 15. RIFIUTI RECUPERABILI MEDIANTE PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA 16. RIFIUTI COMPOSTABILI 17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE 18. RIFIUTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI Suballegato 2 - Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi.
15. RIFIUTI RECUPERABILI MEDIANTE PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA
15.1 Tipologia: frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica [020106] [020204] [020305] [020403] [020502] [020603] [020702] [020705] [030306] [190805] [200302] [200201] [200108].
15.1.1 Provenienza: raccolta differenziata di frazione umida dei rifiuti urbani e raccolta selettiva dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a matrice organica.
15.1.2 Caratteristiche del rifiuto: frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica.
15.1.3 Attività di recupero: produzione di biogas mediante:
- processo di digestione anaerobica previo eventuale trattamento di separazione dei materiali indesiderabili finalizzato a ottenere una matrice con contenuto di materiali indesiderabili massimo pari al 5% in peso sul tal quale e triturazione;
Si intende per digestione anaerobica il processo di trasformazione della sostanza organica da condursi in reattori chiusi (digestori), in completa assenza di ossigeno (anaerobiosi) con formazione di un gas costituito prevalentemente da CH4 e CO2 (biogas).
Le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione della frazione organica e produzione di biogas devono avvenire in ambiente chiuso; i punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per labbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del DPR 203/88. Per le polveri il limite è fissato a 10 mg/Nm3. Limpianto deve disporre di aree separate per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti risultanti dalle eventuali operazioni di selezione. Larea dellimpianto deve essere recintata. Il biogas derivato deve essere trattato per labbattimento del contenuto di particolato, HC1, H2S, NH3 e deve avere le caratteristiche individuate alla voce 2 dellallegato 3 al presente D.M.; il suo utilizzo è, comunque, soggetto alle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.