<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("2")%> rifiuti compostabili
                  
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DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 16 aprile 1998) (aggiornato con le modifiche apportate dal: D.M. 9 gennaio 2003; D.M. 27 luglio 2004

Rifiuti pericolosi e recupero agevolato Scadenza
VEDI ANCHE: Nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 maggio 1998 - prot. 15257 F1-2.
VEDI ANCHE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIRETTIVA 9 aprile 2002 - Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 108 del 10 maggio 2002)
Sommario Testo del decreto Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3

SOMMARIO ALLEGATO 1

1. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE   E PRODOTTI DI CARTA

2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERSIBILE
4. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI
5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI
6. RIFIUTI DI PLASTICHE
7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI
8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DELL’UTILIZZO DEL CUOIO E RIFIUTI TESSILI
9. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO
10. RIFIUTI SOLIDI IN CAUCCIU’ E GOMMA
11. RIFIUTI DERIVATI DALL’INDUSTRIA AGROALIMENTARE
12. FANGHI
13. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE
14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI PER LA PRODUZIONE DI CDR
15. RIFIUTI RECUPERABILI MEDIANTE PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA
16. RIFIUTI COMPOSTABILI
17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE
18. RIFIUTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI

Suballegato 2 - Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi.

16. RIFIUTI COMPOSTABILI

16.1 Tipologia: rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da:

a) frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente [200108] [200302];

b) Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole [020103];

c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero [030102] [030101] [030103] [030301];

d) rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali [020304] [020501] [020701] [020702] [020704];

e) Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa [040201];

f) Rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta [040202];

g) deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione [020106];

h) scarti di legno non impregnato [150103] [200107] [030101] [030199];

i) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [200101] [150101];

j) fibra e fanghi di carta [030306];

k) contenuto dei prestomaci [020102];

l) Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200201];

m) fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari [190804] [190805] [020201] [020204] [020301] [020305] [020403] [020502] [020603] [020705] [030302] [040107] [190602];

n) ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 [100101] [100102] [100103];

16.1.1 Provenienza: I rifiuti di cui al punto 16.1 devono derivare rispettivamente da:

a) frazione umida derivante da raccolta differenziata di RSU;

b) coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli;

c) attività forestali e lavorazione del legno vergine;

d) lavorazione dei prodotti agricoli;

e) e f) preparazione, filatura, tessitura di fibre tessili vegetali ed animali

g) allevamenti zootecnici e industria di trasformazione alimentare;

h) fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi, legno non impregnato (cassette, pallets);

i) e J) industria della carta;

k) industria della macellazione;

l) manutenzione del verde ornamentale;

m) impianti di depurazione, impianti di depurazione dell’industria alimentare;

n) impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali..

16.1.2 Caratteristiche del rifiuto: I rifiuti di cui al punto 16.1 devono avere rispettivamente le seguenti caratteristiche:

a) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata prima della raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi;

b) il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche agricole;

c) il rifiuto deve derivare dalla ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici;

d) il rifiuto deve derivare da lavorazione con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti;

e) e f) i rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche;

h) il rifiuto non deve provenire da lavorazioni che prevedono l’impiego di trattamenti chimici;

i) e j) il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo (carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc.);

k) l’impiego dei rifiuti da macellazione è limitato a quelli definiti "a basso rischio" ai sensi dell’art.: 2, comma 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

l) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulusica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade.

m) i fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all’allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari;

n) le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2.

16.1.3 Attività di recupero: compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed unificazione della sostanza organica.

Il processo deve essere condotto in modo da assicurare:

- il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza;

- il controllo della temperatura di processo;

- un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa. La durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di bio-ossidazione accelerata durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo. La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C. La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di bio-ossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato, ottenibile anche con coperture o paratie mobili, per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento: tali disposizioni non sono obbligatorie per gli impianti che trattano unicamente le tipologie di cui alle lettere b) c) h) e l) del punto 16.1; tali impianti devono comunque assicurare il contenimento di polveri durante l’eventuale fase di triturazione. Le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio. Per gli impianti che trattano solo le tipologie di cui alle lettere c), h) e l) tali disposizioni non sono obbligatorie qualora abbiano una capacità annua di trattamento inferiore a 1000 t di rifiuti.

16.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: Composti con le caratteristiche indicate negli allegati alla legge 19 ottobre 1984 n. 748.