<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("2")%> ALLEGATO 2 sub 2
                  
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DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 16 aprile 1998) (aggiornato con le modifiche apportate dal: D.M. 9 gennaio 2003; D.M. 27 luglio 2004

Rifiuti pericolosi e recupero agevolato Scadenza
VEDI ANCHE: Nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 maggio 1998 - prot. 15257 F1-2.
VEDI ANCHE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIRETTIVA 9 aprile 2002 - Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 108 del 10 maggio 2002)
Sommario Testo del decreto Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3

SOMMARIO ALLEGATO 2

Suballegato 1 - Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili e come altro mezzo per produrre energia

Suballegato 2 - determinazione dei valori limite e prescrizioni per le emissioni in atmosfera delle attività di recupero di energia dai rifiuti non pericolosi Suballegato 3 -determinazione dei valori limite per le emissioni dovute al recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia tramite combustione mista di rifiuti e combustibili  tradizionali

ALLEGATO 2

Suballegato 2

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' Dl RECUPERO DI ENERGIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI

1. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati:

a) valori medi giornalieri:

1) polvere totale 10 mg/m3
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio  organico totale (COT) 10 mg/m3
3) cloruro di idrogeno (HCI) 10 rng/m3
4) floruro di idrogeno (HF) 1 mg/m3
5) biossido di zolfo (SQ) 50 mg/m3

b) valori medi su 30 minuti:

A B
1) polvere totale 30 mg/m3 10 mg/m³
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori,espresse come carbonio organico totale (COT) 20 mg/m3 10 mg/m³
3) cloruro di idrogeno (HCI) 60 mg/m3 10 mg/m³
4) floruro di idrogeno (HF) 4 mg/m3 2 mg/m³
5) biossido di zolfo (SQ) 200 mg/m3 50 mg/m³

 

c) tutti i valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora

1) Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)

totale 0,05 mg/m³

2) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)

 

3) Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)

0,05 mg/m³

 

4) Antimonio e suoi composti, espressi come antinionio  (Sb) totale 0,5 mg/m³
5) Arsenico e suoi conposi, espressi come arsenico       (As)
6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)
7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)
8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co
9) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)
10) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)
11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)
12) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)
13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)

Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti presenti nelle emissioni in forma di gas o vapori.

 

2. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite nelle emissioni per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO), se non diversamente indicato nel suballegato 1:

a) 50 mg/Nm3 di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;

b) 100 mg/Nm3 di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.

 

3. I valori limite di emissione sono rispettati:

- se tutti i valori medi giomalieri non superano i valori limite di emissione stabilito al paragrafo 2 lett. a) e al paragrafo 1 lett. a)

- tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 1 lett. b) ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 1, lett. b)

- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 1, lett. c), non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale paragrafo.

- se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2, lett. b.

 

4. Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.

 

5. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE;

 

6. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:

- Benz [ a ] antracene

- Dibenz [ a,h ] antracene

- Benzo [ b ] fluorantene

- Benzo [ j ] fluorantene

- Benzo [ k ] fluorantene

- Benzo [ a ] pirene

- Dibenzo [ a,e ] pirene

- Dibenzo [a,h ] pirene

- Dibenzo [ a,i ] pirene

- Dibenzo [ a,l ] pirene

- Indeno[ l,2,3 -cd ]pirene

 

7.Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione concemente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203: Per il campionamento e le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI 9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni degli inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto va effettuato con i valori medi ottenuti statisticamente mediante determinazioni su un numero di campioni rappresentativo del lotto in esame non inferiore a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi si riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.