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DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 16 aprile 1998) (aggiornato con le modifiche apportate dal: D.M. 9 gennaio 2003; D.M. 27 luglio 2004
| VEDI ANCHE: Nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 maggio 1998 - prot. 15257 F1-2. | |
| VEDI ANCHE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIRETTIVA 9 aprile 2002 - Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 108 del 10 maggio 2002) | |
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ALLEGATO 2
Suballegato 2
DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' Dl RECUPERO DI ENERGIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI
1. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati:
a) valori medi giornalieri:
| 1) polvere totale | 10 mg/m3 |
| 2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT) | 10 mg/m3 |
| 3) cloruro di idrogeno (HCI) | 10 rng/m3 |
| 4) floruro di idrogeno (HF) | 1 mg/m3 |
| 5) biossido di zolfo (SQ) | 50 mg/m3 |
b) valori medi su 30 minuti:
| A | B | |
| 1) polvere totale | 30 mg/m3 | 10 mg/m³ |
| 2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori,espresse come carbonio organico totale (COT) | 20 mg/m3 | 10 mg/m³ |
| 3) cloruro di idrogeno (HCI) | 60 mg/m3 | 10 mg/m³ |
| 4) floruro di idrogeno (HF) | 4 mg/m3 | 2 mg/m³ |
| 5) biossido di zolfo (SQ) | 200 mg/m3 | 50 mg/m³ |
c) tutti i valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora
| 1) Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) | totale 0,05 mg/m³ |
| 2) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl) |
| 3) Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) | 0,05 mg/m³ |
| 4) Antimonio e suoi composti, espressi come antinionio (Sb) | totale 0,5 mg/m³ |
| 5) Arsenico e suoi conposi, espressi come arsenico (As) | |
| 6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) | |
| 7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) | |
| 8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co | |
| 9) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) | |
| 10) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) | |
| 11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) | |
| 12) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) | |
| 13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn) |
Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti presenti nelle emissioni in forma di gas o vapori.
2. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite nelle emissioni per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO), se non diversamente indicato nel suballegato 1:
a) 50 mg/Nm3 di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;
b) 100 mg/Nm3 di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.
3. I valori limite di emissione sono rispettati:
- se tutti i valori medi giomalieri non superano i valori limite di emissione stabilito al paragrafo 2 lett. a) e al paragrafo 1 lett. a)
- tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 1 lett. b) ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 1, lett. b)
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 1, lett. c), non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale paragrafo.
- se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2, lett. b.
4. Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.
5. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE;
6. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:
- Benz [ a ] antracene
- Dibenz [ a,h ] antracene
- Benzo [ b ] fluorantene
- Benzo [ j ] fluorantene
- Benzo [ k ] fluorantene
- Benzo [ a ] pirene
- Dibenzo [ a,e ] pirene
- Dibenzo [a,h ] pirene
- Dibenzo [ a,i ] pirene
- Dibenzo [ a,l ] pirene
- Indeno[ l,2,3 -cd ]pirene
7.Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione concemente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203: Per il campionamento e le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI 9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni degli inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto va effettuato con i valori medi ottenuti statisticamente mediante determinazioni su un numero di campioni rappresentativo del lotto in esame non inferiore a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi si riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.