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Nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 maggio 1998 - prot. 15257 F1-2.
Testo della nota
Oggetto: Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni - Procedure attuative.
E' stato segnalato alla scrivente Amministrazione il fatto che, ad avviso di alcuni Organi di controllo, dopo l'emanazione del Decreto sul recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al DM 5 febbraio 1998 di attuazione dell'articolo 33 commi 1,2 e 3 del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni, non sarebbe possibile procedere all'applicazione delle procedure agevolate a quella particolare operazione di recupero denominata "messa in riserva" di cui al punto R 13 allegato C, Dlgs 22/1997 cit, ove non espressamente menzionata nelle attività di recupero individuate negli allegati al citato Dm 5 febbraio 1998 .
Al riguardo si ritiene opportuno e doveroso segnalare quanto segue:
- nel progetto di norma tecnica sul recupero, concordato dai competenti Uffici della scrivente Amministrazione e dei Ministeri dell'Ambiente, della Sanità e delle Politiche agricole, inviato per la notifica alla Commissione UE in data 8 agosto 1997, l'attività di recupero denominata "messa in riserva" non veniva mai menzionata tra quelle specifiche indicate nello specifico paragrafo dei vari titoli che componevano il citato progetto. Tale attività veniva solo espressamente regolamentata in via generale nell'ambito dell'articolato proposto alla UE (articolo 5);
- successivamente, con nota del 2 dicembre 1997 (allegato 1), la Commissione UE ha formulato le sue osservazioni al progetto di norma tecnica di cui al punto precedente (non rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, direttiva 83/189/CEE). In tali osservazioni (fra l'altro) si legge che: "le attività di recupero dei rifiuti elencate nel progetto di decreto includono attività che, secondo la Commissione non possono essere considerate come attività di recupero. Operazioni quali selezione, separazione, compattamento, cernita, vagliatura, frantumazione, macinazione etc. sono fasi indispensabili di un processo di recupero ma non sono sufficienti, "per sé", per essere qualificate come operazioni di recupero".
- le osservazioni comunitarie, pertanto, hanno reso necessario l'inserimento esplicito e propedeutico della "messa in riserva" rispetto alle varie attività di recupero che la Commissione ha ritenuto "di per sé" non qualificabili come operazioni di recupero. Infatti, in difetto di tale inserimento, tutte le attività di recupero citate dalla Commissione UE non sarebbero state tali da legittimare l'accesso alla procedura agevolata per i rifiuti ad esse sottoposti. Il tutto, senza scendere nel non trascurabile dettaglio che l'articolo 3, comma 1, lettera b), direttiva 91/156/CEE stabilisce che gli Stati Membri devono incentivare "ogni altra azione diretta ad ottenere materie prime secondarie"
- l'articolo 6 del Dm 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi, articolo dedicato alla "messa in riserva", condiziona l'applicazione delle relative procedure agevolate solo ed unicamente alla menzione dei rifiuti ed all'osservanza delle condizioni ivi individuate. Tra queste non figura la menzione esplicita della "messa in riserva" nell'ambito delle attività di recupero che anzi, tale articolo 6, unitamente all'articolo 7 (quantità), regolamenta in modo generale ed autonomo.
Quanto precede, dimostra "per tabulas" che le attività di "messa in riserva", con l'applicazione delle procedure agevolate di cui all'articolo 33, Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni, possono essere intraprese per tutte le tipologie di rifiuti indicate negli allegati al Dm 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi a prescindere dalla menzione esplicita dell'attività nei singoli punti delle varie tipologie di rifiuti individuati dal citato Dm 5 febbraio 1998.
Pertanto, ad avviso della scrivente Amministrazione, in ragione di quanto precede e soprattutto della sua regolamentazione autonoma recata dagli articoli 6 e 7 del Dm 5 febbraio 1998, la "messa in riserva" può essere condotta con procedura semplificata anche in modo autonomo e disgiunto solo a condizione che si riferisca ai "rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle attività comprese negli allegati 1 e 2" al Dm 5 febbraio 1998 cit. Resta inteso che dovranno essere rispettate le condizioni quali-quantitative indicate ai medesimi articoli 6 e 7.
Quanto precede, del resto, è confermato "a contrario" dall'articolo 33, comma 12 bis, Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni, articolo riferito alla "messa in riserva" dei rifiuti pericolosi individuati, condotta in luogo diverso da quello in cui è ubicato l'impianto di recupero. Infatti, in questo caso, si ritornerà all'autorizzazione regionale, anche in presenza dell'individuazione dei rifiuti ad opera del futuro decreto. Si enuclea così una disciplina speciale rispetto a quella generale che impronta tutto il Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni; infatti, laddove la "messa in riserva" non si potesse condurre in modo agevolato anche al di fuori dell'impianto di recupero, il Legislatore non avrebbe avuto alcun bisogno di inserire l'articolo 33, comma 12 bis.
Non solo, ma l'articolo 33, comma 12 ter Dlgs 22/1997, dopo aver fatto salvo il disposto del precedente comma 12 bis, impone la previsione delle prescrizioni alle quali sottoporre i centri di "messa in riserva" non localizzati presso gli impianti di riciclaggio e di recupero, le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali avviare i rifiuti a tali operazioni: il che è stato adempiuto per i rifiuti non pericolosi con gli articoli 6 e 7 Dm 5 febbraio 1998.
Va anzi rilevato che, proprio al fine di evitare abusi, le prescrizioni relative ai centri di "messa in riserva" contenute nei citati articoli 6 e 7 sono state estese anche ai centri di "messa in riserva" localizzati all'interno dell'impianto dove avvengono le operazioni di recupero.
Una lettura diversa da quanto sopra, giustificherebbe solo una paralisi dell'attività di recupero e farebbe venir meno:
- i presupposti di semplificazione che hanno improntato la stesura del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni, segnatamente individuati nella legge 52/1996 (cd. "legge Bassanini") nell'ambito delle premesse al citato provvedimento;
- la logica propedeusi del recupero rispetto allo smaltimento così come individuata negli articolo 4 e 5 del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni. In tal modo contraddicendo in termini uno dei principi fondamentali non solo delle direttive europee di settore ma dello stesso Dlgs 22/1997.
Ad una propedeusi di logica concettuale, se ne aggiunge una di carattere gestionale; vale a dire: è assolutamente impossibile procedere ad una qualsivoglia operazione di recupero in difetto di una preliminare "messa in riserva" (o di un'operazione di smaltimento, in difetto di un "deposito preliminare") ove, ovviamente, non ci si trovi in presenza di un deposito temporaneo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. m). in tale ultimo caso, ovviamente non si pone alcun problema di procedure autorizzatorie (agevolate e non).
Con riguardo al "deposito temporaneo", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera m), si sottolinea l'impossibilità lessicale di poter leggere "l'ovvero, in alternativa" ivi presente, come una "e" avente il valore di congiunzione, come peraltro rilevabile dagli atti parlamentari che hanno preceduto l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del Dlgs 389/1997, intervenuto a modifica del Dlgs 22/1997, con ciò consentendo una facoltà di scelta tra opzioni alternative al produttore di rifiuti che li deposita temporaneamente presso di sé prima della loro raccolta.
"Ad abundantiam", in questa sede, stante l'oggetto della presente nota, la scrivente Amministrazione coglie l'occasione per fare proprie le considerazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome espresse al riguardo nell'ambito dell'atto di indirizzo regionale del 23 aprile 1998 (allegato 2), in ordine al deposito temporaneo che non rispetta l'articolo 6, comma 1, lettera m) Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:
- se trattasi di rifiuti non individuati nei provvedimenti sul recupero e destinati allo smaltimento o al recupero, il loro deposito temporaneo, condotto in modo difforme da quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1, lettera m) è soggetto solo all'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 Dlgs 22/1997 cit, laddove non sia necessaria la realizzazione di opere aggiuntive (in tal caso, ovviamente, si aggiunge l'autorizzazione di cui all'articolo 27);
- se trattasi di rifiuti non pericolosi individuati dai decreti sul recupero, il loro deposito temporaneo condotto in modo difforme da quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1, lettera m) si configura come messa in riserva e quindi soggetto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni e sempreché -ovviamente- siano rispettate le prescrizioni di cui agli articolo 6 e 7 del citato Dm 5 febbraio 1998;
- se trattasi di rifiuti pericolosi individuati dai decreti sul recupero, il loro deposito temporaneo condotto in modo difforme da quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1, lettera m) si configura come messa in riserva e quindi soggetto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni, ovviamente solo nel caso in cui il recupero sia effettuato nello stesso luogo di produzione e sempreché siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 del citato Dm 5 febbraio 1998.
La problematica di cui alla presente nota, in ordine alla quale con la presente la scrivente Amministrazione espone il proprio avviso, rappresenta solo uno dei numerosi temi oggetto di diverse letture ed applicazioni da parte delle imprese e degli organi di controllo. Come, peraltro, sottolineato in tre precedenti note della scrivente Amministrazione (7 maggio, 8 agosto e 21 novembre 1997) la diversità di lettura e di applicazione è una conseguenza inevitabile -e non ascrivibile a carico degli Organi di controllo- in carenza di chiare e concertate interpretazioni delle norme che dovrebbero essere rese per iscritto da parte delle Amministrazioni concertanti. Pertanto, con la presente si coglie l'occasione per invitare nuovamente i competenti Uffici dei Ministeri in indirizzo a volersi raccordare al più presto con la scrivente Amministrazione al fine di concordare quanto prima, in un tavolo di lavoro comune che comprenda necessariamente anche le Regioni, un atto di indirizzo e coordinamento dell'Esecutivo, concertato con la Conferenza Stato/Regioni, che dia lettura certa ed univoca al Dlgs 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Solo in tal modo sarà consentito:
- da un lato agli Organi di controllo di avere i necessari strumenti per perseguire la finalità del Dlgs 22/1997 ("assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci", articolo 2, comma 2);
- dall'altro di fornire certezze comportamentali agli operatori di settore nel rispetto del più elementare e fondamentale principio della Carta costituzionale che al suo articolo 3 stabilisce il principio di uguaglianza. Il che se è di ovvia applicazione dinanzi ad ogni tipo di legislazione, diventa assolutamente imprescindibile laddove una legislazione settoriale e per sua natura inevitabilmente complessa, comporta giustamente dinanzi alla necessità di tutelare interessi collettivi primari come quello sanitario, ambientale, anche conseguenze a carico della restrizione della libertà personale dei singoli.
Va da sé che il riferimento è inevitabilmente posto anche con riguardo all'interesse produttivo ed economico nazionale, laddove in difetto di interpretazioni univoche si correrebbe l'inevitabile rischio di distorsione della concorrenza a livello interno ed internazionale.
La Confidustria ha recentemente paventato, per iscritto, il rischio di un'applicazione "a macchia di leopardo" della norma nazionale.
Della necessità di tale atto di indirizzo e coordinamento centrale, del resto, la scrivente Amministrazione ha provveduto a renderne edotti ripetutamente i Ministeri in indirizzo con note del 7 aprile 1997, 8 agosto 1997 e 21 novembre 1997.
Il Capo dell'Ufficio Legislativo