<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("2")%> Titolo VI - D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
                  
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D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario  n. 101/L alla  Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999)

(AVVISO: Aggiornato con le modifiche del:  D.lgs 18 agosto 2000, n. 258 ; della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; della legge 28 dicembre 2001, n. 448; della legge 31 luglio 2002, n. 179 ; dalla legge 289/2002; dal dm 6 novembre 2003, n. 367; dal dm 29 dicembre 2003, n. 391); dal decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266

TITOLI I II III IV V VI ALLEGATI Elenco 1 2 3 4 5 6 7 Tutela delle acque

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 - Norme transitorie e finali

1. Il presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:

a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;

h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;

i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;

l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;

m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE;

n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I della direttiva 76/464/CEE;

o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I.

2. Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo temporaneamente e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per motivi di sicurezza idraulica volti ad assicurare l'incolumità delle popolazioni.

3. Le Regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'articolo 28, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo 44, comma 3.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.

5. Soppresso ( nota 1)

6. Soppresso ( nota 2 )

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977.

8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'articolo 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all'adozione di specifiche normative in materia.

9. Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di buona pratica agricola ai sensi dell'articolo 19, comma 5, devono provvedere all'adeguamento delle proprie strutture entro due anni dalla data di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

10. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ( nota 3 )

11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 45. ( nota 4 )

12. Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le norme, le prescrizioni e i valori-limite stabiliti, secondo i casi, dalle normative regionali ovvero dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33 vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli introdotte dal presente decreto. ( nota 5 )

13. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 14.

14. Le Regioni, le Province autonome e gli Enti attuatori provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla base di risorse finanziarie definite da successive disposizioni di finanziamento nazionali e comunitarie.

14-bis. In attuazione delle. disposizioni statali di finanziamento di cui al comma 14, una quota non inferiore al 10 e non superiore al 15 per cento degli stanziamenti è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione del presente decreto. ( nota 6 )

15. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, così come sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le parole: "tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane" sono sostituite dalle seguenti: "tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole,".

15-bis. Restano ferme ;e norme della legge 11 dicembre 1982, n. 979. ( nota 7 )

 

Articolo 63 - Abrogazione di norme

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:

- legge 10 maggio 1976, n. 319; 

- legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544; 

- legge 24 dicembre 1979, n. 650; 

- legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801; 

- decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515; 

- legge 25 luglio 1984, n. 381 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176; 

- gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16; 

- decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n. 130; 

- decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 131; 

- decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 132; 

- decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 133; 

- articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408; 

- articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552; 

- legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79.

2. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1999

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

LETTA, Ministro per le politiche comunitarie

RONCHI, Ministro dell'ambiente

BINDI, Ministro della sanità

BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DE CASTRO, Ministro per le politiche agricole

MICHELI, Ministro dei lavori pubblici

TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione

VISCO, Ministro delle finanze

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eosnomica

BELLILLO, Ministro per gli affari regionali

DELIBERTO, Ministro di grazia e giustizia

DINI. Ministro degli affari esteri

PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Deliberto

 

Note d.R. ------------------------------------------------------------------------

Nota 1) - Il comma 5 dell'art. 62 è stato soppresso dall'art. 24 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 258. Il testo era:" 5. L'abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificato ed integrato, quest'ultimo, dall'articolo 2, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, della legge 17 maggio 1995, n. 172, ha effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36.".

Nota 2) - Il comma 6 dell'art. 62 è stato soppresso dall'art. 24 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 258. Il testo era: "6. Il canone o diritto di cui all'articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni continua ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione del tributo ad opera del presente decreto. Per l'accertamento e la riscossione si osservano le disposizioni relative al tributo abrogato.".

Nota 3) - Il comma 10 dell'art. 62 è stato così sostituito dall'art. 24 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 258.

Nota 4) - Il comma 11 dell'art. 62 è stato così sostituito dall'art. 24 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 258.
I termini del comma 11, dell'articolo 62 sono stati differiti fino al 3 agosto 2004 dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 così come modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2003, n. 200. 
Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, così come modificato in sede di conversione dalla legge 28 luglio 2004, n. 192, ha differito al 31 dicembre 2004 i termini indicati al comma 11 dell'articolo 62, già differiti in precedenza dal decreto-legge 14/2003.

 

Nota 5) - Il comma 12 dell'art. 62 è stato così sostituito dall'art. 24 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 258.

Nota 6) - Il comma 14- bis dell'art. 62 è stato aggiunto dall'art. 24 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 258.

Nota 7) - Il comma 15- bis dell'art. 62 è stato aggiunto dall'art. 24 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 258.