<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("2")%> Decreto Ministro dell'Ambiente del 10 marzo 1999 - Proroga dei termini per la dismissione di gas halons
                  
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Halon
AVVISO: il presente decreto è stato abrogato dal DECRETO 3 ottobre 2001 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 249 del 25 ottobre 2001)

DECRETO Ministro dell'Ambiente 10 marzo 1999 - Proroga dei termini per la dismissione di gas halons. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100, del 30 aprile 1999)

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 16 giugno 1997, n. 179, art. 2, comma 3,

che attribuisce al Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, la competenza per la regolamentazione della dismissione o della limitazione delle produzioni e degli usi delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 28 dicembre 1993, n. 549;

Visto il decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria dei 26 marzo 1996, art. 2, lettera b), e art. 5, che disciplina in particolare la dismissione e la sostituzione degli halons, sostanze di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 1993, n. 549; Visto il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, che recepisce i termini del decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria dei 26 marzo 1996;

Vista la legge 16 giugno 1997, n. 179, art. 7, comma 1, che conferma la validità dei provvedimenti adottati degli effetti prodottisi, e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520;

Considerato che il rapporto del 1998 sullo stato dell'ozono, predisposto dall'Organismo scientifico dei Protocollo di Montreal ratificato dall'Italia con legge 23 agosto 1988, n. 393, mette in evidenza che la distruzione della fascia di ozono risulta accelerata anche per effetto della crescente concentrazione nella stratosfera dei composti dei bromo derivanti dall'uso degli halons, che hanno il potere di distruzione dell'ozono più elevato tra tutte le sostanze pericolose ed un rilevante potere di riscaldamento dell'atmosfera;

Viste le decisioni X/7 e X/16, adottate al Cairo il 24 novembre 1998 dalla decima riunione delle Parti firmatarie dei Protocollo di Montreal, secondo le quali i paesi devono stabilire entro il 2000 una strategia nazionale per la dismissione degli halons, e devono essere considerati in modo integrato i programmi per la protezione della fascia di ozono stratosferico e per la prevenzione dei cambiamenti climatici;

Considerato che l'Italia intende perseguire gli obiettivi per la protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai sensi dell'art. 130T dei Trattato di Roma;

Considerato che il programma di dismissione degli halons entro il 31 dicembre 1998 non risulta completato nelle condizioni e nei termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 marzo 1996;

Considerata l'esigenza di consentire il completamento del programma di dismissione degli halons per corrispondere agli obiettivi di tutela dell'ambiente e di protezione della fascia stratosferica di ozono;

Decreta:

 Art.1

1. Il termine stabilito dal decreto ministeriale 26 marzo 1996, art. 2, comma 1, lettera b), per la dismissione degli halons in tutti gli apparecchi ed impianti dagli usi non considerati critici, è prorogato al 31 dicembre 2000.

2. La proroga suddetta non trova applicazione nei seguenti casi:

a) se dopo il 31 marzo 1996 ha avuto luogo un collaudo;

b) se dopo il 31 marzo 1996 vi è stata una ricarica.

3. Qualora il collaudo o la ricarica di cui al comma precedente intervengano tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2000, la proroga è limitata alla data del collaudo o della ricarica.

 

Art. 2

Ogni detentore di halons entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto deve trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria una relazione illustrativa sul programma di dismissione da attuare entro il 31 dicembre 2000.

 

Art. 3

Entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 marzo 1996, devono inoltrarla ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria qualora non abbiano già provveduto.

 

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

 

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

 

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

BERSANI

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1999

Registro n. 1 Ambiente, foglio ?L 20

99A3349