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DECRETO 4 ottobre 1999 - Proroga dei termini di adeguamento dei valori limite di emissione delle polveri relativamente ad imprese di produzione del vetro. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1999)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'art. 3, comma 2 e l'art. 11;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione" ed in particolare l'art. 5;
Vista la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
Visto l'accordo volontario stipulato in data 15 giugno 1999 fra l'Assovetro, il Ministero dell'ambiente, con il quale l'industria del vetro piano e cavo, rappresentata dall'Assovetro, si e' impegnata a ridurre i consumi specifici di energia e di acqua industriale, la produzione di rifiuti solidi nonche' anche le emissioni inquinanti in attuazione della delibera CIPE del 3 dicembre 1997 concernente le misure da adottare in base agli impegni contratti con il protocollo di Kyoto;
Considerato che l'industria del vetro cavo e piano ha gia' realizzato interventi migliorativi per il contenimento delle emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti derivanti dai forni fusori, conseguendo riduzioni di emissioni di ossidi di azoto e di ossidi di zolfo maggiori di quelle richieste dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, ma, in alcuni casi, non raggiungendo le riduzioni di emissioni di polveri totali prescritte dal medesimo decreto;
Considerato altresi' che gli interventi che presentano un miglior rapporto costoefficacia per il raggiungimento di una sostanziale riduzione di tutti gli inquinanti emessi in atmosfera sono realizzabili in occasione della ricostruzione dei forni fusori e checomunque la realizzazione di interventi, sia primari sia secondari, in linea con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili cosi' come definite dalla direttiva 96/61/CE, puo' condurre a miglioramenti ambientali sostanzialmente maggiori di quelli richiesti dalla citata normativa vigente;
Ravvisata pertanto l'opportunita' di differire il termine, di cui al citato decreto 12 luglio 1990, per l'adeguamento delle emissioni di polveri degli impianti per la produzione di vetro cavo e piano, solo a fronte della realizzazione di interventi in linea con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 96/61/CE, con modalita' e tempi tali da non pregiudicare il processo di miglioramento ambientale pianificato dalle regioni;
Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espressa nella seduta del 18 giugno 1999;
Decreta:
Art. 1
1. I termini, previsti nell'art. 5 del decreto ministeriale 12 luglio 1990, per l'adeguamento delle emissionidi polveri totali degli impianti di produzione di vetro cavo e piano, esistenti al 1 luglio 1988, sono differiti al 31 dicembre 2002, a condizione che:
la realizzazione degli interventi sugli impianti comporti, per tutti gli inquinanti emessi in atmosfera, il rispetto di limiti di emissione coerenti con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 96/61/CE;
le modalita' e i tempi di realizzazione degli interventi non pregiudichino il processo di miglioramento ambientale perseguito nella pianificazione regionale in materia di qualita' dell'aria.
2. I titolari degli impianti di cui al comma 1 che intendono avvalersi del termine di adeguamento ivi indicato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono presentare all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, una istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, del tasso di utilizzazione e del valore residuo degli impianti o delle singole linee, descriva le modalita' e i tempi per la realizzazione di interventi sugli impianti in coerenza con le condizioni definite al comma 1.
L'autorita' competente, tenuto conto dello stato dell'ambiente e della pianificazione regionale, autorizza con prescrizioni la continuazione delle emissioni indicando il termine ultimo per la realizzazione degli interventi, che non puo' comunque superare il 31 dicembre 2002.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 1999
Il Ministro dell'ambiente Ronchi
Il Ministro della sanita' Bindi
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 343