In rapporto al predetto differimento dei termini di operativita' della "tariffa Ronchi", la legge finanziaria, all'art. 33, commi 4, 6 e 7, ha inoltre sancito l'abrogazione dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 11, commi 2, 3 e 4, nonche' del n. 5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, relativi agli adempimenti prescritti per i comuni originariamente tenuti all'immediata attuazione del metodo normalizzato e per i comuni esonerati in fase di prima applicazione della tariffa dalla suddivisione della stessa in parte fissa ed in parte variabile.