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DECRETO-LEGGE 16 giugno 2000, n.160 - Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2000) (convertito dalla legge n. 224 del 28 luglio 2000.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, che disciplina gli interventi di bonifica ad iniziativa degli interessati;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine per l'attivazione della procedura di bonifica dei siti inquinati   di  cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto n. 471 del 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e della sanita';

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e' differito al 31 marzo 2001. [ nota 1 ]

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 giugno 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bordon, Ministro dell'ambiente

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Veronesi, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: Fassino


NOTE

Nota 1) Il termine originario del differimento della scadenza al 31 gennaio 2001 è stato così modificato dalla legge di conversione n. 224 del 28 luglio 2000.