Nota del Redattore: Il decreto-legge 12 ottobre 2000, 279 è stato convertito in legge con modificazioni dalla LEGGE 11 dicembre 2000, n. 365 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2000) Sulla Gazzetta 288/2000 è stato pubblicato il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279 - Testo del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2000), coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali.». -------------------------------------
DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279 - Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1 - Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile
1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area e fatte salve le piu' restrittive misure di salvaguardia gia' in vigore:
a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonche' dei comuni o delle localita' indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto;
b) nelle aree ad alta probabilita' di inondazione, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorita' di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.
2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, puo' convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale e' redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale e' data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, e' autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.
6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decretolegge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma e' attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.
Art. 2 - Attivita' straordinaria di polizia idraulica
1. Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attivita' straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose.
2. Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;
d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
f) l'efficienza e la funzionalita' delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
3. Di ciascun sopralluogo e' redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessita' di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con intervento non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale e' inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
4. Per l'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica.
5. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 3 - Ulteriori forme di controllo sul territorio
1. Ad integrazione delle attivita' di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunita' montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura.
2. I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da rappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico.
Art. 4 - Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamita' idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.
2. Ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamita' di cui al comma 1, di unita' immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamita', e' assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unita' immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune.
3. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita' di cui al comma 1, ma ripristinabili, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, con priorita' per le abitazioni principali, al fine del recupero delle medesime unita' immobiliari.
4. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamita' di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.
5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresi', finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.
6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprieta' in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalita' di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unita' immobiliari sono state realizzate in difformita' o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.
8. Le provvidenze concesse, per le calamita' di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.
9. I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a concedere i benefici di cui al comma 5. Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneita' degli interventi.
10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si provvede a carico delle disponibilita' assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Detta disponibilita' e' incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilita' di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza.
Art. 5 - Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali.
1. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorita' agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se gia' in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.
2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad effettuare le relative assegnazioni.
4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.
Art. 6 - Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni.
1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a due anni".
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 7 - Agenzia di protezione civile
1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, com-ma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.
Art. 8 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Bianco, Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Del Turco, Ministro delle finanze
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Mattarella, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Fassino
TABELLA A
Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuati dalle ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, L 225/92 (**)
N° Regione Provincia Comune 1 ABRUZZO CH FURCI 2 ABRUZZO CH MONTAZZOLI 3 BASILICATA PZ LAURIA 4 BASILICATA PZ MELFI (*) 5 BASILICATA PZ TOLVE 6 CALABRIA CS AMANTEA 7 CALABRIA CS AMENDOLARA (*) 8 CALABRIA CS BISIGNANO 9 CALABRIA CS CERISANO 1O CALABRIA CS DIAMANTE 11 CALABRIA CS LONGOBUCCO (*) 12 CALABRIA CS MONGRASSANO 13 CALABRIA CS ROSETO CAPO SPULICO (*) 14 CALABRIA CS SERRA PEDACE 15 CALABRIA CS VILLAPIANA 16 CALABRIA CZ BADOLATO 17 CALABRIA CZ BOTRICELLO 18 CALABRIA CZ CUTINGA 19 CALABRIA CZ DAVOLI 20 CALABRIA CZ FALERNA 21 CALABRIA CZ FEROLETO ANTICO 22 CALABRIA CZ GIZZERA 23 CALABRIA CZ GUARDAVALLE 24 CALABRIA CZ LAMEZIA TERME (*) 25 CALABRIA CZ MAGISANO 26 CALABRIA CZ MARTIRANO LOMBARDO 27 CALABRIA CZ MONTEPAONE 28 CALABRIA CZ NOCERA TERINESE 29 CALABRIA CZ PETRIZZI 30 CALABRIA CZ SANTA CATERINA DELLO IONIO 31 CALABRIA CZ SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO 32 CALABRIA CZ SATRIANO 33 CALABRIA CZ SELLIA MARINA 34 CALABRIA CZ SIMERI CRICHI 35 CALABRIA CZ SOVERATO 36 CALABRIA CZ ZAGARISE 37 CALABRIA KR CIRO' 38 CALABRIA KR CROTONE 39 CALABRIA KR ISOLA DI CAPO RIZZUTO 40 CALABRIA KR SCADALE 41 CALABRIA KR STRONGOLI 42 CALABRIA RC AFRICO 43 CALABRIA RC AGNANA CALABRA (*) 44 CALABRIA RC ANOIA 45 CALABRIA RC ANTONIMINA (*) 46 CALABRIA RC BAGALADI 47 CALABRIA RC BENESTARE 48 CALABRIA RC BIANCO 49 CALABRIA RC BIVONGI 50 CALABRIA RC BOVA MARINA 51 CALABRIA RC BOVALINO 52 CALABRIA RC BRANCALEONE 53 CALABRIA RC BRUZZANO ZEFFIRIO 54 CALABRIA RC CAMINI 55 CALABRIA RC CARDETO 56 CALABRIA RC CARERI 57 CALABRIA RC CASIGNANA 58 CALABRIA RC CAULONIA (*) 59 CALABRIA RC CIMINA' 60 CALABRIA RC CINQUEFRONDI 61 CALABRIA RC CANDOFURI 62 CALABRIA RC COSOLETO 63 CALABRIA RC FEROLETO DELLA CHIESA 64 CALABRIA RC FERRUZZANO 65 CALABRIA RC FIUMARA 66 CALABRIA RC GERACE 67 CALABRIA RC CIOIA TAURO 68 CALABRIA RC GIOIOSA IONICA 69 CALABRIA RC LEGANADI 70 CALABRIA RC LOCRI 71 CALABRIA RC MARINA DI GIOIOSA IONICA 72 CALABRIA RC MARTONE 73 CALABRIA RC MELITO DI PORTO SALVO 74 CALABRIA RC MONTEBELLO IONICO 75 CALABRIA RC MOTTA SAN GIOVANNI 76 CALABRIA RC OPPIDO MAMERTINA 77 CALABRIA RC PALMI 78 CALABRIA RC PAZZANO (*) 79 CALABRIA RC PLACANICA 80 CALABRIA RC PLATI' 81 CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA 82 CALABRIA RC RIACE 83 CALABRIA RC RIZZICONI 84 CALABRIA RC ROCCAFORTE DEL GRECO 85 CALABRIA RC SAMO 86 CALABRIA RC SAN FERDINANDO 87 CALABRIA RC SAN GIOVANNI DI GERACE 88 CALABRIA RC SAN LORENZO 89 CALABRIA RC SAN LUCA (*) 90 CALABRIA RC SAN PIETRO DI CARIDA' 91 CALABRIA RC SAN PROCOPIO 92 CALABRIA RC SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE 93 CALABRIA RC SANT'AGATA DEL BIANCO 94 CALABRIA RC SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE 95 CALBRIA RC SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE 96 CALABRIA RC SANT'ILARIO DELLO IONIO 97 CALABRIA RC SCIDO 98 CALABRIA RC SCILLA 99 CALABRIA RC SEMINARA 100 CALABRIA RC SIDERNO 101 CALABRIA RC SINOPOLI 102 CALABRIA RC STAITI 103 CALABRIA RC TERRANOVA SAPPO MINULIO 104 CALABRIA RC VARAPODIO 105 CALABRIA VV DINAMI 106 CALABRIA VV FRANCAVILLA ANGITOLA (*) 107 CALABRIA VV MAIERATO 108 CALABRIA VV MONTEROSSO CALABRO 109 CALABRIA VV NICOTERA (*) 110 CALABRIA VV TROPEA 111 CALABRIA VV VIBO VALENTIA (*) 112 CAMPANIA AV LACEDONIA 113 MOLISE IS PIETRABBONDANTE 114 PUGLIA BA CANOSA DI PUGLIA 115 PUGLIA BA CASSANO DELLE MURGE (*) 116 PUGLIA BA NOCI (*) 117 PUGLIA BA PALO DEL COLLE (*) 118 PUGLIA BA RUTIGLIANO (*) 119 PUGLIA BA RUVO DI PUGLIA (*) 120 PUGLIA BA SPINAZZOLA (*) 121 PUGLIA BR CAROVIGNO (*) 122 PUGLIA BR CELLINO SAN MARCO (*) 123 PUGLIA BR CISTERNINO (*) 124 PUGLIA BR FASANO (*) 125 PUGLIA BR LATIANO (*) 126 PUGLIA BR OSTUNI (*) 127 PUGLIA BR SAN DONACI (*) 128 PUGLIA BR SAN PANCRAZIO SALENTINO (*) 129 PUGLIA BR SAN PIETRO VERNOTICO (*) 130 PUGLIA BR TORCHIAROLO (*) 131 PUGLIA BR VILLA CASTELLI (*) 132 PUGLIA FG CANDELA (*) 133 PUGLIA FG CARLANTINO (*) 134 PUGLIA FG CASALNUOVO MONTEROTARO (*) 135 PUGLIA FG CASALVECCHIO DI PUGLIA (*) 136 PUGLIA FG CELENZA VALFORTORE (*) 137 PUGLIA FG FOGGIA (*) 138 PUGLIA FG ISCHITELLA (*) 139 PUGLIA FG MONTE SANT'ANGELO (*) 140 PUGLIA FG ORSARA DI PUGLIA (*) 141 PUGLIA FG RODI GARGANICO (*) 142 PUGLIA FG SAN MARCO IN LAMIS (*) 143 PUGLIA FG SAN MARCO LA CATOLA (*) 144 PUGLIA FG SANT'AGATA DI PUGLIA (*) 145 PUGLIA FG STORNARELLA (*) 146 PUGLIA FG VICO DEL GARGANO (*) 147 PUGLIA LE CALIMERA (*) 148 PUGLIA LE CAMPI SALENTINA (*) 149 PUGLIA LE CARMIANO (*) 150 PUGLIA LE CASTRO (*) 151 PUGLIA LE CAVALLINO (*) 152 PUGLIA LE COPERTINO (*) 153 PUGLIA LE DISO (*) 154 PUGLIA LE GALANTINA (*) 155 PUGLIA LE GUAGNANO (*) 156 PUGLIA LE LEVERANO (*) 157 PUGLIA LE NARDO (*) 158 PUGLIA LE PORTO CESAREO (*) 159 PUGLIA LE PRESICCE (*) 160 PUGLIA LE SALICE SALENTINO (*) 161 PUGLIA LE SOLETO (*) 162 PUGLIA LE SQUINZANO (*) 163 PUGLIA LE SURBO (*) 164 PUGLIA LE TUGLIE (*) 165 PUGLIA LE UGENTO (*) 166 PUGLIA LE VEGLIE (*) 167 SARDEGNA CA DECIMOMANNU 168 SARDEGNA CA UTA 169 SARDEGNA CA VALLERMOSA 170 SICILIA CL BUTERA 171 SICILIA CT ADRANO 172 SICILIA CT NICOLOSI 173 SICILIA CT PEDARA 174 SICILIA CT ZAFFERANEA ETNEA 175 SICILIA EN CERAMI 176 SICILIA ME SCALETTA ZANCLEA 177 SICILIA ME TORRENOVA 178 TOSCANA GR GAVORRANO 179 TOSCANA LI CAMPO NELL'ELBA 180 TOSCANA LI MARCIANA 181 TOSCANA LU FORTE DEI MARMI 182 TOSCANA SI CETONA 183 UMBRIA PG COSTACCIARO 184 UMBRIA PG GUALDO TADINO 185 UMBRIA PG NOCERA UMBRA 186 UMBRIA PG PIETRALCINA 187 VENETO BL LOZZO DI CADORE 188 VENETO BL SELVA DI CADORE 189 VENETO VE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO TOTALE 189
NOTA 1: I comuni di Bracigliano, Sarno e Siano (Campania) non sono inseriti nell'elenco in quanto già oggetto di perimetrazioni ai sensi dell'ordinanza di Protezione Civile n. 2787 del 21.5.98. NOTA 2: nei 12 Comuni delle regione Calabria già individuati nell'ambito del Piano Straordinario le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizioni
(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano Straordinario. (**) i dati della Protezione Civile sono in fase di ulteriore integrazione
TABELLA B
Comuni con situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuate nell'ambiti dei Piani Straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, D.L. 190/98
N° Regione Provincia Comune 1 BASILICATA PZ RIONERO IN VOLTURE 2 CALABRIA CS ACQUAFORMOSA 3 CALABRIA CS AIELLO CALABRO 4 CALABRIA CS ALESSANDRIA DEL CARRETTO 5 CALABRIA CS APRIGLIANO 6 CALABRIA CS BOCCHIGLIERO 7 CALABRIA CS CALOVETO 8 CALABRIA CS CANNA 9 CALABRIA CS CARIATI 10 CALABRIA CS CASSANO ALLO IONIO 11 CALABRIA CS CASTROVILLARI 12 CALABRIA CS CORIGLIANO CALABRO 13 CALABRIA CS LUNGRO 14 CALABRIA CS MALVITO 15 CALABRIA CS MORMANNO 16 CALABRIA CS ORIOLO 17 CALABRIA CS PAPASIOERO 18 CALABRIA CS ROSSANO 19 CALABRIA CS ROTA GRECA 20 CALABRIA CS SAN BENEDETTO ULLANO 21 CALABRIA CS SAN LORENZO BELLIZZI 22 CALABRIA CS SAN PIETRO IN GUARANO 23 CALABRIA CS VERBICARO 24 CALABRIA CZ BORGIA 25 CALABRIA CZ CARDINALE 26 CALABRIA CZ CATANZARO 27 CALABRIA CZ CHIARAVALLE CENTRALE 28 CALABRIA CZ CONFLENTI 29 CALABRIA CZ GIMIGLIANO 30 CALABRIA KR PETILIA POLICASTRO 31 CALABRIA KR SANTA SEVERINA 32 CALABRIA RC BOVA 33 CALABRIA VV ORAPIA 34 CALABRIA VV POLIA 35 CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 36 FRIULI VENEZIA GIULIA UD BUIA 37 FRIULI VENEZIA GIULIA UD CASACCO 38 FRIULI VENEZIA GIULIA UD CASTIONS DI STRADA 39 FRIULI VENEZIA GIULIA UD COLLERECO DI MONTE ALBANO 40 FRIULI VENEZIA GIULIA UD LESTIZZA 41 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MAGNANO IN RIVIERA 42 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MARTIGNACCO 43 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MONTENARS 44 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MORTEGLIANO 45 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MORUZZO 46 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MUZZANO DEL TURGNANO 47 FRIULI VENEZIA GIULIA UD PAGNACCO 48 FRIULI VENEZIA GIULIA UD REANA DEL ROIALE 49 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TARCENTO 50 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TAVAGNACCO 51 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TREPPO GRANDE 52 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TRICESIMO 53 FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE 54 PIEMONTE VB DOMODOSSOLA 55 PIEMONTE VC BURONZO 56 PIEMONTE VC VERCELLI 57 PUGLIA BA BARLETTA 58 PUGLIA BA CAPURSO 59 PUGLIA BA MOLFETTA 60 PUGLIA BA TRIGGIANO 61 PUGLIA BA VALENZANO 62 PUGLIA BR SAN MICHELE SALENTINO 63 PUGLIA FG ACCADIA 64 PUGLIA FG ALBERONA 65 PUGLIA FG APRICENA 66 PUGLIA FG ASCOLI SATRIANO 67 PUGLIA FG BICARI 68 PUGLIA FG BOVINO 69 PUGLIA FG CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 70 PUGLIA FG CATELNUOVO DELLA DAUNIA 71 PUGLIA FG CELLE DI SAN VITO 72 PUGLIA FG CHIETI 73 PUGLIA FG PIETRAMONTECORVINO 74 PUGLIA FG ROSETO VALFORTORE 75 PUGLIA FG SERRACAPRIOLA 76 PUGLIA LE ALEZIO 77 PUGLIA LE ANDRANO 78 PUGLIA LE BOTRUGNO 79 PUGLIA LE CASTRIGNANO DEL CAPO 80 PUGLIA LE MARTANO 81 PUGLIA LE MELENDUGNO 82 PUGLIA LE MELISSANO 83 PUGLIA LE MIGGIANO 84 PUGLIA LE MINERVINO DI LECCE 85 PUGLIA LE MORCIANO DI LEUCA 86 PUGLIA LE OTRANTO 87 PUGLIA LE SAN PIETRO IN LAMA 88 PUGLIA LE SANTA CESAREA TERME 89 PUGLIA LE SCORRANO 90 PUGLIA LE TIGGIANO 91 SICILIA ME LIPARI 92 SICILIA ME MALFA 93 VALLE D'AOSTA AO MORGEX 94 VENETO BL AGORDO 95 VENETO BL ALLEGHE 96 VENETO BL BELLUNO 97 VENETO BL LA VALLE AGORDINA 98 VENETO BL LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 99 VENETO BL ROCCA PIETORE 100 VENETO BL SEDICO 101 VENETO BL SOSPIROLO
NOTA: nei 33 Comuni della regione Campania le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizioni.
00G0330