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Nota del Redattore:
Il decreto-legge 12 ottobre 2000, 279 è stato convertito in legge con modificazioni dalla  LEGGE 11 dicembre 2000, n. 365 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2000)
Sulla Gazzetta 288/2000 è stato pubblicato il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279 - Testo del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2000), coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali.».

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Entrata in vigore del decreto-legge 279/2000 News - difesa del suolo

DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279 - Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1 - Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area e fatte salve le piu' restrittive misure di salvaguardia gia' in vigore:

a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonche' dei comuni o delle localita' indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto;

b) nelle aree ad alta probabilita' di inondazione, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorita' di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.

2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, puo' convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale e' redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale e' data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, e' autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decretolegge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma e' attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

Art. 2 - Attivita' straordinaria di polizia idraulica

1. Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attivita' straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose.

2. Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;

d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

f) l'efficienza e la funzionalita' delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. Di ciascun sopralluogo e' redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessita' di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con intervento non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale e' inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Per l'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica.

5. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Art. 3 - Ulteriori forme di controllo sul territorio

1. Ad integrazione delle attivita' di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunita' montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

2. I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da rappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico.

Art. 4 - Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamita' idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamita' di cui al comma 1, di unita' immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamita', e' assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unita' immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

3. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita' di cui al comma 1, ma ripristinabili, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, con priorita' per le abitazioni principali, al fine del recupero delle medesime unita' immobiliari.

4. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamita' di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresi', finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprieta' in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalita' di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unita' immobiliari sono state realizzate in difformita' o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

8. Le provvidenze concesse, per le calamita' di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.

9. I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a concedere i benefici di cui al comma 5. Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneita' degli interventi.

10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si provvede a carico delle disponibilita' assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Detta disponibilita' e' incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilita' di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza.

Art. 5 - Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali.

1. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorita' agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se gia' in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.

2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad effettuare le relative assegnazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.

Art. 6 - Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni.

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a due anni".

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Art. 7 - Agenzia di protezione civile

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, com-ma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bordon, Ministro dell'ambiente

Bianco, Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile

Nesi, Ministro dei lavori pubblici

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Loiero, Ministro per gli affari regionali

Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie

Del Turco, Ministro delle finanze

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Mattarella, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Fassino

 

TABELLA A

Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuati dalle ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, L 225/92 (**)

Regione Provincia Comune
1 ABRUZZO CH FURCI
2 ABRUZZO CH MONTAZZOLI
3 BASILICATA PZ LAURIA
4 BASILICATA PZ MELFI (*)
5 BASILICATA PZ TOLVE
6 CALABRIA CS AMANTEA
7 CALABRIA CS AMENDOLARA (*)
8 CALABRIA CS BISIGNANO
9 CALABRIA CS CERISANO
1O CALABRIA CS DIAMANTE
11 CALABRIA CS LONGOBUCCO (*)
12 CALABRIA CS MONGRASSANO
13 CALABRIA CS ROSETO CAPO SPULICO (*)
14 CALABRIA CS SERRA PEDACE
15 CALABRIA CS VILLAPIANA
16 CALABRIA CZ BADOLATO
17 CALABRIA CZ BOTRICELLO
18 CALABRIA CZ CUTINGA
19 CALABRIA CZ DAVOLI
20 CALABRIA CZ FALERNA
21 CALABRIA CZ FEROLETO ANTICO
22 CALABRIA CZ GIZZERA
23 CALABRIA CZ GUARDAVALLE
24 CALABRIA CZ LAMEZIA TERME (*)
25 CALABRIA CZ MAGISANO
26 CALABRIA CZ MARTIRANO LOMBARDO
27 CALABRIA CZ MONTEPAONE
28 CALABRIA CZ NOCERA TERINESE
29 CALABRIA CZ PETRIZZI
30 CALABRIA CZ SANTA CATERINA DELLO IONIO
31 CALABRIA CZ SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO
32 CALABRIA CZ SATRIANO
33 CALABRIA CZ SELLIA MARINA
34 CALABRIA CZ SIMERI CRICHI
35 CALABRIA CZ SOVERATO
36 CALABRIA CZ ZAGARISE
37 CALABRIA KR CIRO'
38 CALABRIA KR CROTONE
39 CALABRIA KR ISOLA DI CAPO RIZZUTO
40 CALABRIA KR SCADALE
41 CALABRIA KR STRONGOLI
42 CALABRIA RC AFRICO
43 CALABRIA RC AGNANA CALABRA (*)
44 CALABRIA RC ANOIA
45 CALABRIA RC ANTONIMINA (*)
46 CALABRIA RC BAGALADI
47 CALABRIA RC BENESTARE
48 CALABRIA RC BIANCO
49 CALABRIA RC BIVONGI
50 CALABRIA RC BOVA MARINA
51 CALABRIA RC BOVALINO
52 CALABRIA RC BRANCALEONE
53 CALABRIA RC BRUZZANO ZEFFIRIO
54 CALABRIA RC CAMINI
55 CALABRIA RC CARDETO
56 CALABRIA RC CARERI
57 CALABRIA RC CASIGNANA
58 CALABRIA RC CAULONIA (*)
59 CALABRIA RC CIMINA'
60 CALABRIA RC CINQUEFRONDI
61 CALABRIA RC CANDOFURI
62 CALABRIA RC COSOLETO
63 CALABRIA RC FEROLETO DELLA CHIESA
64 CALABRIA RC FERRUZZANO
65 CALABRIA RC FIUMARA
66 CALABRIA RC GERACE
67 CALABRIA RC CIOIA TAURO
68 CALABRIA RC GIOIOSA IONICA
69 CALABRIA RC LEGANADI
70 CALABRIA RC LOCRI
71 CALABRIA RC MARINA DI GIOIOSA IONICA
72 CALABRIA RC MARTONE
73 CALABRIA RC MELITO DI PORTO SALVO
74 CALABRIA RC MONTEBELLO IONICO
75 CALABRIA RC MOTTA SAN GIOVANNI
76 CALABRIA RC OPPIDO MAMERTINA
77 CALABRIA RC PALMI
78 CALABRIA RC PAZZANO (*)
79 CALABRIA RC PLACANICA
80 CALABRIA RC PLATI'
81 CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA
82 CALABRIA RC RIACE
83 CALABRIA RC RIZZICONI
84 CALABRIA RC ROCCAFORTE DEL GRECO
85 CALABRIA RC SAMO
86 CALABRIA RC SAN FERDINANDO
87 CALABRIA RC SAN GIOVANNI DI GERACE
88 CALABRIA RC SAN LORENZO
89 CALABRIA RC SAN LUCA (*)
90 CALABRIA RC SAN PIETRO DI CARIDA'
91 CALABRIA RC SAN PROCOPIO
92 CALABRIA RC SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE
93 CALABRIA RC SANT'AGATA DEL BIANCO
94 CALABRIA RC SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
95 CALBRIA RC SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
96 CALABRIA RC SANT'ILARIO DELLO IONIO
97 CALABRIA RC SCIDO
98 CALABRIA RC SCILLA
99 CALABRIA RC SEMINARA
100 CALABRIA RC SIDERNO
101 CALABRIA RC SINOPOLI
102 CALABRIA RC STAITI
103 CALABRIA RC TERRANOVA SAPPO MINULIO
104 CALABRIA RC VARAPODIO
105 CALABRIA VV DINAMI
106 CALABRIA VV FRANCAVILLA ANGITOLA (*)
107 CALABRIA VV MAIERATO
108 CALABRIA VV MONTEROSSO CALABRO
109 CALABRIA VV NICOTERA (*)
110 CALABRIA VV TROPEA
111 CALABRIA VV VIBO VALENTIA (*)
112 CAMPANIA AV LACEDONIA
113 MOLISE IS PIETRABBONDANTE
114 PUGLIA BA CANOSA DI PUGLIA
115 PUGLIA BA CASSANO DELLE MURGE (*)
116 PUGLIA BA NOCI (*)
117 PUGLIA BA PALO DEL COLLE (*)
118 PUGLIA BA RUTIGLIANO (*)
119 PUGLIA BA RUVO DI PUGLIA (*)
120 PUGLIA BA SPINAZZOLA (*)
121 PUGLIA BR CAROVIGNO (*)
122 PUGLIA BR CELLINO SAN MARCO (*)
123 PUGLIA BR CISTERNINO (*)
124 PUGLIA BR FASANO (*)
125 PUGLIA BR LATIANO (*)
126 PUGLIA BR OSTUNI (*)
127 PUGLIA BR SAN DONACI (*)
128 PUGLIA BR SAN PANCRAZIO SALENTINO (*)
129 PUGLIA BR SAN PIETRO VERNOTICO (*)
130 PUGLIA BR TORCHIAROLO (*)
131 PUGLIA BR VILLA CASTELLI (*)
132 PUGLIA FG CANDELA (*)
133 PUGLIA FG CARLANTINO (*)
134 PUGLIA FG CASALNUOVO MONTEROTARO (*)
135 PUGLIA FG CASALVECCHIO DI PUGLIA (*)
136 PUGLIA FG CELENZA VALFORTORE (*)
137 PUGLIA FG FOGGIA (*)
138 PUGLIA FG ISCHITELLA (*)
139 PUGLIA FG MONTE SANT'ANGELO (*)
140 PUGLIA FG ORSARA DI PUGLIA (*)
141 PUGLIA FG RODI GARGANICO (*)
142 PUGLIA FG SAN MARCO IN LAMIS (*)
143 PUGLIA FG SAN MARCO LA CATOLA (*)
144 PUGLIA FG SANT'AGATA DI PUGLIA (*)
145 PUGLIA FG STORNARELLA (*)
146 PUGLIA FG VICO DEL GARGANO (*)
147 PUGLIA LE CALIMERA (*)
148 PUGLIA LE CAMPI SALENTINA (*)
149 PUGLIA LE CARMIANO (*)
150 PUGLIA LE CASTRO (*)
151 PUGLIA LE CAVALLINO (*)
152 PUGLIA LE COPERTINO (*)
153 PUGLIA LE DISO (*)
154 PUGLIA LE GALANTINA (*)
155 PUGLIA LE GUAGNANO (*)
156 PUGLIA LE LEVERANO (*)
157 PUGLIA LE NARDO (*)
158 PUGLIA LE PORTO CESAREO (*)
159 PUGLIA LE PRESICCE (*)
160 PUGLIA LE SALICE SALENTINO (*)
161 PUGLIA LE SOLETO (*)
162 PUGLIA LE SQUINZANO (*)
163 PUGLIA LE SURBO (*)
164 PUGLIA LE TUGLIE (*)
165 PUGLIA LE UGENTO (*)
166 PUGLIA LE VEGLIE (*)
167 SARDEGNA CA DECIMOMANNU
168 SARDEGNA CA UTA
169 SARDEGNA CA VALLERMOSA
170 SICILIA CL BUTERA
171 SICILIA CT ADRANO
172 SICILIA CT NICOLOSI
173 SICILIA CT PEDARA
174 SICILIA CT ZAFFERANEA ETNEA
175 SICILIA EN CERAMI
176 SICILIA ME SCALETTA ZANCLEA
177 SICILIA ME TORRENOVA
178 TOSCANA GR GAVORRANO
179 TOSCANA LI CAMPO NELL'ELBA
180 TOSCANA LI MARCIANA
181 TOSCANA LU FORTE DEI MARMI
182 TOSCANA SI CETONA
183 UMBRIA PG COSTACCIARO
184 UMBRIA PG GUALDO TADINO
185 UMBRIA PG NOCERA UMBRA
186 UMBRIA PG PIETRALCINA
187 VENETO BL LOZZO DI CADORE
188 VENETO BL SELVA DI CADORE
189 VENETO VE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
 

TOTALE 189

NOTA 1: I comuni di Bracigliano, Sarno e Siano (Campania) non sono inseriti nell'elenco in quanto già oggetto di perimetrazioni ai sensi dell'ordinanza di Protezione Civile n. 2787 del 21.5.98.
NOTA 2: nei 12 Comuni delle regione Calabria già individuati nell'ambito del Piano Straordinario le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizioni
(*) Comune già individuato nell'ambito del Piano Straordinario.
(**) i dati della Protezione Civile sono in fase di ulteriore integrazione

 

TABELLA B

Comuni con situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuate nell'ambiti dei Piani Straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, D.L. 190/98

Regione Provincia Comune
1 BASILICATA PZ RIONERO IN VOLTURE
2 CALABRIA CS ACQUAFORMOSA
3 CALABRIA CS AIELLO CALABRO
4 CALABRIA CS ALESSANDRIA DEL CARRETTO
5 CALABRIA CS APRIGLIANO
6 CALABRIA CS BOCCHIGLIERO
7 CALABRIA CS CALOVETO
8 CALABRIA CS CANNA
9 CALABRIA CS CARIATI
10 CALABRIA CS CASSANO ALLO IONIO
11 CALABRIA CS CASTROVILLARI
12 CALABRIA CS CORIGLIANO CALABRO
13 CALABRIA CS LUNGRO
14 CALABRIA CS MALVITO
15 CALABRIA CS MORMANNO
16 CALABRIA CS ORIOLO
17 CALABRIA CS PAPASIOERO
18 CALABRIA CS ROSSANO
19 CALABRIA CS ROTA GRECA
20 CALABRIA CS SAN BENEDETTO ULLANO
21 CALABRIA CS SAN LORENZO BELLIZZI
22 CALABRIA CS SAN PIETRO IN GUARANO
23 CALABRIA CS VERBICARO
24 CALABRIA CZ BORGIA
25 CALABRIA CZ CARDINALE
26 CALABRIA CZ CATANZARO
27 CALABRIA CZ CHIARAVALLE CENTRALE
28 CALABRIA CZ CONFLENTI
29 CALABRIA CZ GIMIGLIANO
30 CALABRIA KR PETILIA POLICASTRO
31 CALABRIA KR SANTA SEVERINA
32 CALABRIA RC BOVA
33 CALABRIA VV ORAPIA
34 CALABRIA VV POLIA
35 CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
36 FRIULI VENEZIA GIULIA UD BUIA
37 FRIULI VENEZIA GIULIA UD CASACCO
38 FRIULI VENEZIA GIULIA UD CASTIONS DI STRADA
39 FRIULI VENEZIA GIULIA UD COLLERECO DI MONTE ALBANO
40 FRIULI VENEZIA GIULIA UD LESTIZZA
41 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MAGNANO IN RIVIERA
42 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MARTIGNACCO
43 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MONTENARS
44 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MORTEGLIANO
45 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MORUZZO
46 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MUZZANO DEL TURGNANO
47 FRIULI VENEZIA GIULIA UD PAGNACCO
48 FRIULI VENEZIA GIULIA UD REANA DEL ROIALE
49 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TARCENTO
50 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TAVAGNACCO
51 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TREPPO GRANDE
52 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TRICESIMO
53 FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE
54 PIEMONTE VB DOMODOSSOLA
55 PIEMONTE VC BURONZO
56 PIEMONTE VC VERCELLI
57 PUGLIA BA BARLETTA
58 PUGLIA BA CAPURSO
59 PUGLIA BA MOLFETTA
60 PUGLIA BA TRIGGIANO
61 PUGLIA BA VALENZANO
62 PUGLIA BR SAN MICHELE SALENTINO
63 PUGLIA FG ACCADIA
64 PUGLIA FG ALBERONA
65 PUGLIA FG APRICENA
66 PUGLIA FG ASCOLI SATRIANO
67 PUGLIA FG BICARI
68 PUGLIA FG BOVINO
69 PUGLIA FG CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
70 PUGLIA FG CATELNUOVO DELLA DAUNIA
71 PUGLIA FG CELLE DI SAN VITO
72 PUGLIA FG CHIETI
73 PUGLIA FG PIETRAMONTECORVINO
74 PUGLIA FG ROSETO VALFORTORE
75 PUGLIA FG SERRACAPRIOLA
76 PUGLIA LE ALEZIO
77 PUGLIA LE ANDRANO
78 PUGLIA LE BOTRUGNO
79 PUGLIA LE CASTRIGNANO DEL CAPO
80 PUGLIA LE MARTANO
81 PUGLIA LE MELENDUGNO
82 PUGLIA LE MELISSANO
83 PUGLIA LE MIGGIANO
84 PUGLIA LE MINERVINO DI LECCE
85 PUGLIA LE MORCIANO DI LEUCA
86 PUGLIA LE OTRANTO
87 PUGLIA LE SAN PIETRO IN LAMA
88 PUGLIA LE SANTA CESAREA TERME
89 PUGLIA LE SCORRANO
90 PUGLIA LE TIGGIANO
91 SICILIA ME LIPARI
92 SICILIA ME MALFA
93 VALLE D'AOSTA AO MORGEX
94 VENETO BL AGORDO
95 VENETO BL ALLEGHE
96 VENETO BL BELLUNO
97 VENETO BL LA VALLE AGORDINA
98 VENETO BL LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
99 VENETO BL ROCCA PIETORE
100 VENETO BL SEDICO
101 VENETO BL SOSPIROLO
NOTA: nei 33 Comuni della regione Campania le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizioni.

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