Decreto 10 febbraio 2000 - Modifiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2000)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ed in particolare l'art. 1, comma 3;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante l'attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, 28 maggio 1988, n. 214, recante l'attuazione della direttiva n. 85/210/CEE ed in particolare il suo allegato;
Decreta:
Art. 1 - Finalita' e campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le metodiche per il campionamento, le analisi e la valutazione dei risultati relativi ai controlli sul tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine destinate all'immissione in consumo.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per "benzina", gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici doganali: NC27100027, 27100029, 27100032, 27100034 e 27100036.
Art. 3 - Definizione della normativa applicabile
1. Per il prelievo dei campioni di benzina si adottano le norme ISO 3170 (norma di riferimento) o ASTM D 4057 per il campionamento manuale da serbatoio, e ISO 3171 per il campionamento automatico in linea.
2. Per la determinazione analitica del contenuto di benzene deve essere utilizzato il metodo di prova UNICHIM 1135, edizione settembre 1996, che riporta i dati di precisione, integrato dall'addendum normativo del febbraio 1999, che ne modifica il testo per quanto concerne il punto 10: "Espressione dei risultati". Il metodo di prova UNICHIM 1135 citato si applica fino all'entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva 98/70/CE. Successivamente deve essere utilizzato il metodo di prova EN 12177:1998 integrato dall'addendum normativo del maggio 1999 riguardante il punto 9 del testo "Espressione dei risultati".
3. Per la determinazione analitica del contenuto di idrocarburi aromatici totali deve essere utilizzato il metodo ASTM D 1319:1995a, senza l'effettuazione della depentanizzazione di cui al paragrafo 10.
4. Per l'interpretazione dei risultati delle misure deve essere utilizzata la procedura descritta nella norma UNI EN ISO 4259.
5. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le linee guida per l'applicazione dei metodi sopra definiti e le procedure operative per l'esecuzione dei controlli.
6. Nell'allegato 2 al presente decreto vengono riportati i criteri per l'interpretazione dei risultati al fine della verifica della conformita' delle benzine ai requisiti previsti all'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413.
Art. 4 - Aggiornamenti
1. Il presente decreto e' aggiornato in accordo con gli ulteriori sviluppi tecnico-scientifici come recepiti dal Comitato europeo di normazione (CEN), nonche' sulla base della pertinente normativa comunitaria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2000
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro delle finanze
Visco
Allegato 1 - LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEI METODI DI CONTROLLO DEL CONTENUTO
DI BENZENE E DI IDROCARBURI AROMATICI TOTALI NELLE BENZINE.Allegato 2 - CRITERI PER L'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AI FINI DELLA VERIFICA DI
CONFORMITA' (in accordo con la UNI EN ISO 4259).