MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 21 gennaio 2000, n.107 - Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2000)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INTERNO, DELLA SANITA', DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione dei carburanti;
Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;
Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137, concernente la sanatoria dei decreti-legge, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto l'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada, recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, e suoi decreti attuativi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Considerata la capillarita' del sistema distributivo nazionale e della relativa logistica della tutela della salute umana e dell'ambiente, e per perseguire il fine sono assoggettati alla normativa i terminali esistenti con una quantita' movimentata di benzina inferiore a 10.000 tonnellate, consentendo un congruo termine per l'adeguamento;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 27 gennaio 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 - Campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le norme tecniche per l'adeguamento degli impianti, dei veicoli e delle navi adibite al deposito, al carico e al trasporto della benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione dei carburanti, nonche' le relative procedure operative.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "benzina": ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 27100026 - 27100027 - 27100029 - 27100032 - 27100034 - 27100036, o che abbia una tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);
b) "vapori": composti aeriformi che evaporano dalla benzina;
c) "vapori di ritorno": vapori provenienti dagli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione carburante in fase di caricazione;
d) "vapori residui": vapori che rimangono nella cisterna dopo lo scarico di benzina all'impianto di distribuzione carburanti;
e) "terminale": ogni struttura adibita al caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della struttura;
f) "impianto di distribuzione dei carburanti": ogni impianto in cui la benzina e' erogata nei serbatoi di carburante dei veicoli a motore da un impianto di deposito fisso;
g) "impianto di deposito": ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di benzina presso un terminale;
h) "impianto di caricamento": ogni impianto di un terminale ove la benzina puo' essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o piu' "torri di caricamento";
i) "torre di caricamento": ogni struttura di un terminale mediante la quale la benzina puo' essere, in un dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;
l) "deposito temporaneo di vapori": il deposito temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della presente direttiva;
m) "dispositivo di recupero dei vapori": l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori, compresi gli eventuali sistemi di deposito temporaneo dei vapori di un terminale;
n) "cisterna mobile": una cisterna di capacita' superiore ad 1 m3, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;
o) "veicolo-cisterna": un veicolo adibito al trasporto su strada della benzina che comprenda una o piu' cisterne;
p) "cisterna fissa": una cisterna fissata per costruzione stabilmente su di un veicolo (che diviene veicolo- cisterna) o facente parte integrante del telaio di un veicolo;
q) "carro-cisterna": un complesso costituito da una sovrastruttura che comprende una o piu' cisterne ed i loro equipaggiamenti, ed un telaio munito dei propri equipaggiamenti (ruote, sospensioni) destinato al trasporto di benzine su rotaia;
r) "nave, nave-cisterna": una nave destinata alla navigazione interna quale definita nel capitolo 1 della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, destinata al trasporto di benzine in cisterne da carico;
s) "preesistente":
1) riferito agli impianti di deposito e di caricamento della benzina, ogni impianto per il quale e' stata concessa un'autorizzazione specifica di costruzione prima del 3 dicembre 1997, in conformita' alla legislazione nazionale vigente;
2) riferito agli impianti di distribuzione dei carburanti, ogni installazione realizzata con concessione rilasciata antecedentemente al 3 dicembre 1997;
3) riferito alle cisterne mobili, ogni cisterna di tipo omologato prima del 3 dicembre 1997 e costruita entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ogni cisterna costruita ed approvata in unico esemplare prima del 3 dicembre 1997;
t) "nuovo": impianto di deposito della benzina, impianto di caricamento, impianto di distribuzione dei carburanti e cisterna mobile non rientrante nella definizione della lettera s);
u) "quantita' movimentata": la quantita' totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili da un impianto di deposito di un terminale o scaricata da cisterne mobili presso un impianto di distribuzione dei carburanti nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
v) "valore di riferimento": il valore orientativo fornito per la valutazione generale della congruita' delle misure tecniche che figurano negli allegati; non e' un valore limite rispetto al quale misurare le prestazioni dei singoli impianti, terminali e impianti di distribuzione dei carburanti;
z) "responsabile del terminale": soggetto preposto alla gestione dell'impianto;
aa) "amministrazione competente": l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Art. 3 - Valori di riferimento
1. Ai fini del presente decreto i valori di riferimento per le perdite di vapori di benzina sono:
a) 0,01 m/m % (massa/massa) della quantita' movimentata, per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dal deposito in ogni impianto adibito a tale scopo nei terminali e negli impianti di distribuzione dei carburanti;
b) 0,005 m/m % (massa/massa) della quantita' movimentata, per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dallo scaricamento di cisterne mobili nei terminali.
Art. 4 - Impianti di deposito presso i terminali
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di deposito devono essere conformi per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato I.
2. Le disposizioni tecniche dell'allegato I si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413, per gli impianti nuovi;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti preesistenti, se la quantita' movimentata presso un terminale e' superiore a 50.000 tonnellate/anno;
c) dal 1° gennaio 2002 agli impianti preesistenti, se la quantita' movimentata presso un terminale e' superiore a 25.000 tonnellate/anno;
d) dal 1° gennaio 2005 a tutti gli impianti di deposito preesistenti.
Art. 5 - Caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di caricamento devono essere conformi, per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato II i nuovi terminali con impianti di caricamento per veicoli-cisterna devono essere dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste dall'allegato III, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413.
2. Le disposizioni tecniche del comma 1 si applicano agli impianti preesistenti per il caricamento dei veicolicisterna, dei carro-cisterna e/o delle navi:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto se la quantita' movimentata e' superiore a 150.000 tonnellate/anno;
b) dal 1o gennaio 2002 se la quantita' movimentata e' superiore a 25.000 tonnellate/anno;
c) dal 1o gennaio 2005 negli altri casi.
3. dal 1o gennaio 2005 le prescrizioni relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste nell'allegato III si applicano a tutte le torri di caricamento di veicoli-cisterna di tutti i terminali.
4. In via derogatoria le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano ai terminali preesistenti con una quantita' movimentata inferiore a 10.000 tonnellate/anno entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Fino alle date di adeguamento di cui ai commi 3 e 4 deve essere garantita presso i terminali l'agibilita' delle operazioni di caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento dall'alto. Dopo tali date, fermo restando quanto previsto al comma 3, e' consentita l'agibilita' delle operazioni di caricamento ai veicoli cisterna a scomparti tarati adeguati come previsto al comma 5 dell'articolo 6.
Art. 6 - Cisterne mobili
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, le cisterne mobili nuove devono soddisfare, per progettazione e funzionamento, le seguenti prescrizioni:
a) i vapori residui devono essere trattenuti nella cisterna mobile dopo lo scarico della benzina;
b) le cisterne mobili che forniscono la benzina alle stazioni di servizio e ai terminali sono progettate e utilizzate in modo che i vapori di ritorno provenienti dagli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti o dei terminali devono essere raccolti e trattenuti nella cisterna. Il sistema di raccolta deve consentire la tenuta dei vapori durante le operazioni di movimentazione. Per i carro-cisterna questa prescrizione trova applicazione solo se essi forniscono la benzina a impianti di distribuzione dei carburanti o terminali in cui e' utilizzato il deposito temporaneo dei vapori;
c) salva l'emissione attraverso le valvole di sfiato previste dalla vigente normativa, i vapori menzionati alle lettere a) e b) sono trattenuti nella cisterna mobile sino alla;
d) le cisterne montate su veicoli-cisterna devono essere sottoposte a verifiche triennali della tenuta della pressione dei vapori e del corretto funzionamento delle valvole di sfiato.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:
a) alle cisterne mobili nuove a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413;
b) a tutte le cisterne mobili preesistenti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, i veicoli-cisterna collaudati dopo i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle specifiche dell'allegato III per il caricamento dal basso.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a tutti i veicoli-cisterna entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 i veicoli-cisterna a scomparti tarati, collaudati a partire dal 1o gennaio 1990, che vengano attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori in fase di caricamento.
Art. 7 - Caricamento degli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali adibiti al deposito temporaneo dei vapori.
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, le attrezzature di caricamento e deposito presso i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali nuovi in cui e' consentito il deposito temporaneo dei vapori, devono essere conformi, per progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato IV a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413.
2. Le disposizioni tecniche dell'allegato IV si applicano agli impianti di distribuzione dei carburanti e ai terminali preesistenti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8 - Modifiche degli allegati
1. Il Ministero dell'ambiente procedera', tramite conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'aggiornamento del presente decreto in vista dell'adeguamento al progresso tecnico nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 gennaio 2000
Il Ministro dell'ambiente Ronchi
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro dell'interno Bianco
Il Ministro della sanita' Bindi
Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani
Il Ministro delle finanze Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2000 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 35
ALLEGATO I - Requisiti per gli impianti di deposito presso i terminali
ALLEGATO II - Requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento presso i terminali
ALLEGATO III - Specifiche per il caricamento dal basso, la raccolta dei vapori e la protezione contro il troppo pieno nel veicolo cisterna.