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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 aprile 2000 - Proroga dei termini di adeguamento dei valori limite di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'art. 3, comma 2, e l'art. 11;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990 recante «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», ed in particolare l'art. 5;

Visto l'accordo di programma stipulato in data 15 novembre 1999 fra il Ministero dell'ambiente, il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia, l'Unindustria, la Confartigianato e le associazioni sindacali, al fine di ridurre gli impatti ambientali delle aziende vetrarie situate sull'isola di Murano oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, in tempi compatibili con il mantenimento della competitività del settore;

Considerato che le soluzioni tecnologiche e gli investimenti prospettati nel citato accordo di Programma, ai fini della riduzione delle emissioni, implicano l'adozione di procedure lunghe, rese più complesse dall'assetto urbanistico dell'isola, dai vincoli imposti dalla Sovrintendenza ai beni artistici ed architettonici e dalle limitate dimensioni aziendali delle sopra indicate attività;

Ravvisata, in conseguenza, l'opportunità di prevedere un nuovo termine per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti per la produzione di vetro artistico;

Decreta

Art. 1

1. Per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, i termini di adeguamento di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'ambiente 12 luglio 1990 sono fissati al 31 dicembre 2002 alle con dizioni riportate all'art. 2.

Art. 2

1. 1 titolari degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano che intendono avvalersi dei termine di adeguamento indicato nell'art. 1

devono:

a) comunicare all'autorità competente la loro adesione all'accordo di programma per il vetro artistico di Murano di cui in premessa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) presentare all'autorità competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un'istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche e del tasso di utilizzazione degli impianti, descriva le misure che si intendono adottare per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera dell'impianto ai valori di cui all'accordo citato.

2. L'autorità competente, tenuto conto delle misure proposte, dello stato dell'ambiente e dei piani di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto dei Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora esistenti, autorizza con eventuali prescrizioni la continuazione delle emissioni. Le opere impiantistiche e gestionali, previste nei progetti presentati ai sensi del comma 1, lettera b), devono comunque essere realizzate entro il termine di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dell'ambiente RONCHI

Il Ministro della sanità BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato LETTA

00A4416

Nota del Redattore   ------------------------------

Vedere anche il comma 12 e 13 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).