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In vigore

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2000, n.434 - Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, e in particolare l'articolo 1, comma 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, di recepimento della direttiva 93/12/CE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro per le politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze, 10 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2000;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada»;

Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2000, che ha espresso parere positivo sullo schema di provvedimento, salvo che per la parte che si pone in contrasto con disposizioni di legge;

Considerato che per quanto riguarda il riferimento alla legge 4 novembre 1997, n. 413, si tratta di norma ricognitiva di un precetto di legge che non viene modificato ma riportato, alla nota n. 8 dell'allegato I, solo per esigenze di completezza espositiva di valori già stabiliti dalla legge;

Considerato altresì che, per quanto riguarda la materia dei composti ossigenati, l'Amministrazione può intervenire in detta materia ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 1994 e si è, pertanto, separatamente avviato tale diverso procedimento, eliminando ogni riferimento dal presente regolamento;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentiti il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36;

b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 00 66, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE, 88/77/CEE, 97/68/CE, 77/537/CEE e 92/61/CE, nonché per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna e per le automotrici ferroviarie.

Art. 3 - Benzina

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato I.

2. L'immissione sul mercato di benzina contenente piombo è consentita fino al 31 dicembre 2001, purché conforme alle specifiche fissate dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 e purché il contenuto di piombo non sia superiore a 0.15 g/l.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato III, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

4. In deroga al comma 2, è consentita l'immissione sul mercato di benzina contenente piombo e conforme alle specifiche di cui allo stesso comma 2, per un quantitativo massimo annuale pari allo 0.5 % delle vendite di benzina totali dell'anno precedente. Tale quantitativo è destinato ad essere utilizzato da auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilità delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche. Il produttore trasmette, conformemente alle procedure di cui all'articolo 8, comma 4 del presente decreto, le informazioni relative ai quantitativi prodotti e alla destinazione di tale benzina.

Art. 4 - Combustibile diesel

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato IV, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

3. In deroga al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa autorizzazione della Commissione europea, può essere consentita fino al 1° gennaio 2007, l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

4. Ai fini di cui al comma 3, i produttori di combustibile diesel trasmettono al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 2002, una istanza che documenti le gravi difficoltà ad effettuare le modifiche necessarie agli stabilimenti di produzione, nell'arco di tempo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 1° gennaio 2005, al fine di assicurare la conformità del combustibile diesel alle specifiche dell'allegato IV.

5. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i predetti Ministeri, nel caso di accoglimento dell'istanza, trasmette la richiesta di autorizzazione, prevista al comma 3, alla Commissione europea entro il 31 agosto 2003.

Art. 5 - Libera circolazione

1. L'immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni del presente decreto non è soggetta a restrizioni o divieti.

Art. 6 - Commercializzazione di combustibili conformi a specifiche ecologiche più severe

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, può essere stabilito che in determinate zone i combustibili destinati a tutti i veicoli, o a parte di essi, possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi a specifiche ecologiche più severe di quelle previste nel presente decreto. Ciò al fine di tutelare la salute della popolazione in determinati agglomerati urbani o l'ambiente in determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nel caso in cui l'inquinamento atmosferico costituisca, o possa presumibilmente costituire, un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, presenta preventivamente alla Commissione europea una domanda contenente la relativa motivazione che dimostri che la deroga rispetta il principio di proporzionalità e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. La domanda deve essere corredata dai dati sulla qualità dell'aria ambiente relativi alla zona interessata, nonché i probabili effetti dei provvedimenti proposti sulla qualità dell'aria ambiente.

3. Eventuali osservazioni alla richiesta di deroghe presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità.

Art. 7 - Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi

1. Qualora, a seguito di avvenimenti eccezionali, un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di oli greggi o di prodotti petroliferi rendesse difficile per i produttori il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, può stabilire con proprio decreto un valore limite più elevato per uno o più componenti dei combustibili per un periodo massimo di sei mesi e previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 8 - Controllo della conformità e presentazione di relazioni

1. Al fine dei controlli sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, si applicano i metodi analitici di cui agli allegati I e II.

2. Per la determinazione del contenuto di benzene ed idrocarburi aromatici si applica inoltre quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto il metodo di riferimento indicato all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, non si applica al combustibile diesel come definito all'articolo 2.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro delle finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito, entro il 30 giugno 2001, un sistema nazionale di controllo della qualità dei combustibili individuati all'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.

5. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alle specifiche dei combustibili esitati sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 4.

6. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sulla qualità dei combustibili relativi all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verrà stabilito dalla Commissione europea.

7. Le competenze in materia di controlli, nonché di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 novembre 2000

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

BORDONO, Ministro dell'ambiente

VERONESI, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2001

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 11

ALLEGATO I: Specifiche ecologiche della banzina senza piombo immessa sul mercato e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata.

ALLEGATO II: Specifiche ecologiche del combustibile diesel immesso sul mercato e destinata ai veicoli con motore ad accensione per compressione.

ALLEGATO III: Specifiche ecologiche della banzina senza piombo immessa sul mercato e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata.

ALLEGATO IV: Specifiche ecologiche del combustibile diesel immesso sul mercato e destinata ai veicoli con motore ad accensione per compressione.

Note