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LEGGE 18 Agosto 2000,  n. 245 - Proroga di termini in materia di acque di balneazione. (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2000)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1 - (Acque di balneazione)

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazione, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2000.

Art. 2 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

VERONESI,

Visto, Il Gardasigilli: FASSINO