LEGGE 18 Agosto 2000, n. 245 - Proroga di termini in materia di acque di balneazione. (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2000)
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 - (Acque di balneazione)
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazione, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2000.
Art. 2 - (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 agosto 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
VERONESI,
Visto, Il Gardasigilli: FASSINO