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IMPORTANTE: Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 è stato convertito, con modifiche, dalla LEGGE 9 marzo 2001, n. 49 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti Per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.». (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001)
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI" - Testo del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 8 dell'11 gennaio 2001), coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale , alla pagina 23), recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina». (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001)

AVVISO: Il documento sotto riportato è il testo originario del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1

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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1  (Raccolta 2001) - Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione n. 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1 - Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio

1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali salvo che, nell'ipotesi di materiale specifico a rischio tal quale, siano esonerati dalle regioni o province autonome competenti per riconosciuta inidoneità degli impianti stessi.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei prodotti, di cui al comma 1, una indennità di lire 726.000 per ogni tonnellata. Tale indennità copre i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, nonché ogni altra spesa connessa. L'indennità è corrisposta solo per i prodotti trasformati, ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001.

3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2.

Art. 2 - Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio

1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti, di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

3. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n.1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

4. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70%, e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85%. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto, moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e il magazzino di ammasso pubblico.

5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire alcun altro compenso per la raccolta dei relativi materiali.

Art. 3 - Controlli

1. L'Agenzia può' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni di incenerimento, di cui all'articolo 1, e sulle operazioni di stoccaggio, di cui all'articolo 2.

Art. 4 - Poteri di ordinanza

1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina può' promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.

Art. 5 - Relazione periodica

1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

Art. 6 - Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: «150 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «200 miliardi»;

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effettuare a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali

Veronesi, Ministro della sanità

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bordon, Ministro dell'ambiente

Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Gurdasigilli: Fassino

01G0014