CONVERSIONE IN LEGGE: LEGGE 2 luglio 2001, n. 249 - Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2001) DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n.159 - Proroga di termini in materia di acque di balneazione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;
Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;
Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito dalla legge 22 luglio 1998, n. 243, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
Visto il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito dalla legge 9 luglio 1999, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 1999 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 245, che ha prorogato al 31 dicembre 2000 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la facoltà prevista dal predetto decreto-legge n. 109 del 1993, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1 - Acque di balneazione
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2001.
Art. 2 - Entrata in vigare
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
VERONESI, Ministro della sanità
BORDON, Ministro dell'ambiente
NESI, Ministro dei lavori pubblici
BERSANI, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
01G0214