IMPORTANTE: Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199 è stato convertito, con modifiche, dalla LEGGE 25 luglio 2001, n. 305 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 173 del 27 luglio 2001) TESTI COORDINATI E AGGIORNATI" - - Testo del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001), coordinato con la legge di conversione 25 luglio 2001, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 5), recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. (pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2001) AVVISO: Il documento sotto riportato è il testo originario del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199
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DECRETO-LEGGE 25 maggio 2001, n. 199 - Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 122 del 28 maggio 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione del 29 giugno 2000;
Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000;
Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati, nonché all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2001»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2001».
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
PECORARO SCANIO, Ministro per le politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: FASSINO01G0256