Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 luglio 2001 - Sospensione dei termini degli obblighi tributari a favore dei soggetti colpiti dalla «tromba d'aria» nella regione Lombardia in data 7 luglio 2001, da emanare ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 173 del 27 luglio 2001)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2001, che ha dichiarato lo stato di emergenza a favore dei soggetti colpiti dalla tromba d'aria abbattutasi su parte del territorio della regione Lombardia in data 7 luglio 2001;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per il coordinamento della protezione civile dell'11 luglio 2001 che dispone, fra l'altro, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni interessati dal predetto fenomeno calamitoso la sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2001;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dal predetto evento calamitoso;

Considerato che per effetto dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 al Ministero dell'economia e delle finanze sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 7 luglio 2001 avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati nell'ordinanza citata in premessa, le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al trenta per cento dei beni, attestato mediante perizia giurata, sono sospesi dal 7 luglio 2001 fino al 10 dicembre 2001 i termini relativi agli adempimenti tributari, ivi compresi quelli relativi ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, che alla data dell'evento calamitoso, svolgevano, nel territorio della regione di cui al medesimo comma 1, attività produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale, nei quali avevano:

a) la sede legale;

b) la sede legale e quella operativa;

c) la sede operativa; in tal caso le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nel predetto territorio.

3. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d'imposta, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 si applica esclusivamente alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: Tremonti.