MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 15 marzo 2001 - Riconoscimento di un codice tecnico per la progettazione, costruzione e verifica delle bombole in materiale composito interamente avvolte per il trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001)
IL DIRETTORE
DELL'UNITA DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRIVisto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, con cui è stata recepita la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 94/55/CE;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 e 28 settembre 1999, con i quali è stata data attuazione alle direttiva della Commissione dell'Unione europea 96/86/CE e 99/47/CE rispettivamente, che adeguano al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, e in particolare il marginale 2203 - che ammette i materiali compositi per la costruzione dei recipienti per gas del 1°, 2°, 3°, non progettati e costruiti secondo le norme elencate al marginale 2211 (1) devono essere progettati e costruiti secondo un codice tecnico riconosciuto dall'autorità competente;
Visto il decreto 22 gennaio 1998 del Ministero dei trasporti e della navigazione, che ha riconosciuto un codice tecnico con cui devono essere concepite e costruite le bombole senza saldatura in materiale composito con rinforzo circonferenziale;
Considerato che in altri paesi dell'Unione europea sono largamente utilizzate, per applicazioni specialistiche che richiedono particolare leggerezza, bombole in materiale composto interamente avvolte, concepite e costruite secondo norme nazionali derivate dal progetto di norma armonizzata europea EN 12245;
Considerato il legittimo interesse dei fabbricanti e degli utilizzatori nazionali di bombole, affinché tale tipo di recipiente possa essere fabbricato e utilizzato anche in Italia;
Considerato che è di ormai prossima emanazione la norma armonizzata europea EN 12245, riguardante le modalità di progettazione, costruzione e le verifiche di omologazione e produzione delle bombole in materiale composito interamente avvolte, e che tali norme anche se non ufficialmente emanate risultano di fatto complete e richiedono solo la formalizzazione delle procedure di accettazione comunitaria;
Tenute presenti le opportune misure di sicurezza nonché la obiettiva necessità che recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti siano sempre più rispondenti a utilizzi specialistici;
Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti;
Decreta:
Art. 1
1. Nelle more dell'approvazione ufficiale della norma armonizzata europea EN 12245 è consentita la costruzione e l'utilizzo sul territorio nazionale di bombole del tipo senza saldature, in materiale composito interamente avvolte, destinate a contenere gas degli ordinali 1°, 2°, 3° e 4°, qualora non incompatibili con detti recipienti.
2. Le bombole di cui al comma 1 dovranno essere concepite, costruite e verificate nel rispetto delle prescrizioni del codice tecnico di cui all'allegato al presente decreto, desunto dal progetto di norma armonizzata europea EN 12245.
3. Restano in vigore tutte le disposizioni di carattere generale relative al trasporto dei gas, in quanto applicabili e non in contrasto con le disposizioni dei presente decreto.
Art 2
1. Il riconoscimento del codice tecnico si cui al precedente articolo 1, comma 2, ha carattere temporaneo e decadrà a seguito della formale introduzione nella regolamentazione nazionale della norma EN 12245.
2. Le bombole dei lotti ammessi all'uso dovranno essere utilizzate sotto il controllo e la responsabilità della Casa costruttrice e dovranno essere sottoposte a revisione straordinaria nel corso del terzo anno a partire dalla data di messa in uso.
Art. 3
Il presente decreto entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2001
Il direttore: ESPOSITO
Allegato al decreto dirigenziale - RICONOSCIMENTO DI UN CODICE TECNICO PER LA PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E VERIFICA DELLE BOMBOLE IN MATERIALE COMPOSITO INTERAMENTE AVVOLTE PER IL TRASPORTO DI GAS COMPRESSI LIQUEFATTI E DISCIOLTI.
Omissis ........