MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 15 marzo 2001 - Pressione massima di carica delle bombole di argon, aria, azoto, cripton, elio, neon e ossigeno. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001)
IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRIVisto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, ed in particolare gli articoli 2 e 7, che individuano l'autorità competente ad emanare le disposizioni applicative per dare attuazione a tale decreto;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE e in particolare i marginali 2219 e 2250 che non pongono limiti alle pressioni di carica delle bombole per gas compressi, e 2212 che stabilisce che i recipienti siano progettati e costruiti secondo un codice tecnico riconosciuto dall'autorità competente;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità fino a 1000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;
Preso atto delle istanze provenienti sia da costruttori di bombole, sia da alcune categorie di utenti, perché' sia consentito il trasporto e l'uso in Italia di bombole con pressioni di carica di 300 bar almeno per i gas argon, aria, azoto, cripton, elio, neon e ossigeno;
Considerato che nella maggior parte dei Paesi europei è già consentito per tali gas il trasporto e l'uso di bombole con pressione di carica 300 bar;
Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;
Decreta:
Art. 1
1. La pressione massima di carica ammessa per le bombole dei seguenti gas compressi: argon (UN 1006), aria (UN 1002), azoto (UN 1066), cripton (UN 1056), elio (UN 1046), neon (UN 1065) e ossigeno (UN 1072) è 300 bar.
2. Le bombole di cui al comma 1 con pressione di carica (pressione effettiva a 15 °C) superiore a 250 bar devono essere progettate, costruite e sottoposte ad omologazione e verifica iniziale secondo le seguenti norme o progetti di norme europee:
EN 1964-1 per bombole fabbricate con acciaio avente carico di resistenza a trazione minore di 1100 Mpa di cui all'allegato n. 1 al presente verbale;
EN 1964-2 per bombole fabbricate con acciaio avente carico di resistenza a trazione uguale o superiore a 1100 Mpa di cui all'allegato n. 2 al presente verbale.
Art. 2
1. Per le bombole con pressione di carica (pressione effettiva a 15 °C) superiore a 250 bar devono essere utilizzate valvole con raccordi di uscita diversi da quelli delle bombole con pressione di carica fino a 250 bar incluso.
I raccordi di uscita delle valvole per bombole con pressione di carica superiore a 250 fino 300 bar saranno del tipo a doppia matrice secondo ISO 5145, diametro nominale DN30, come rappresentato nell'Allegato n. 3 al presente verbale, con i seguenti parametri:
Per i gas asfissianti (non infiammabili, non tossici, non ossidanti) FTSC 0170
filettatura destrorsa A = 15,9 - B = 20,1 Per l'aria FTSC 1170
filettatura destrorsa A = 16,6 - B = 19,4 Per l'ossigeno e i gas ossidanti non tossici e non corrosivi FTSC 4170
filettatura destrorsa A = 17,3 - B = 18,7 2. In deroga al comma 1 precedente le valvole delle bombole per autorespiratori con pressione di carica superiore a 250 bar e fino a 300 bar devono avere raccordi di uscita secondo la norma europea EN 144-2. Per l'aria, l'ossigeno e le miscele respirabili ossigeno/azoto tali raccordi sono illustrati nell'Allegato n. 4 al presente verbale.
3. Tutte le valvole per bombole con pressione nominale di carica 300 bar devono portare sul corpo in modo evidente la stampigliatura "300 BAR".
Art. 3
Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successiva serie di norme integrative, in contrasto con gli articoli 1 e 2 precedenti.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2001
Il direttore: ESPOSITO
ALLEGATI --------------------------------- Allegato 1: omissis ....... Allegato 2: omissis ....... Allegato 3: omissis ....... Allegato 4: omissis .......