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Entra in vigore

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 gennaio 2001 - Periodicità delle verifiche e revisioni dei contenitori-cisterna (comprese le casse mobili cisterna), destinati a contenere gas compressi liquefatti o disciolti. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), è stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovie delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L235 del 17 settembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e della direttiva n. 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 96/49/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità superiore a 1.000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive serie di norme integrative;

Riconosciuta l'opportunità di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930 a quelle previste dalle norme ADR e RID;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 23 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1

Le cisterne dei contenitori-cisterna (nonché delle casse mobili cisterna), come definiti al marginale 10 014 dell'ADR e al marginale 7 (2) del RID, utilizzati per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalità fissate, in funzione della natura del gas, dalla tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

Art. 2

Alle bombole, ai tubi, ai fusti a pressione e alle incastellature di bombole, che sono elementi di contenitore-cisterna, si applicano le revisioni periodiche previste per gli elementi singoli.

Art. 3

I nuovi intervalli di revisione previsti dal presente decreto si applicano a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000; a tal fine le scadenze riportate sui modelli MC 452 perdono di validità.

Art. 4

Le cisterne dei contenitori-cisterna devono essere sottoposte a revisioni periodiche ad intervalli di tempo non superiori a quelli indicati nella tabella allegata.

Art. 5

Le cisterne dei contenitori-cisterna devono inoltre essere sottoposti ad una prova di tenuta e di buon funzionamento di tutti gli equipaggiamenti ad intervalli di tempo non superiori a 2,5 anni, salvo quanto indicato alla nota (4) della tabella allegata.

Art. 6

È abrogato il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 16 ottobre 1998.

Art. 7

1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

p. Il Ministro: Angelini

ALLEGATO: Tabella dei gas appartenenti alla classe 2 (ADR 1.1.1998) ammessi al trasporto e periodicità delle verifiche e delle prove di revisione delle cisterne dei contenitori-cisterna (comprese le classe mobili cisterna) (1)