MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 19 dicembre 2001 - Avviso per la selezione interna della sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 301 del 29 dicembre 2001)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 403, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991";
Vista la Convenzione delle Alpi pubblicata insieme alla citata legge nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1999 e in particolare, il suo allegato che individua il perimetro della regione alpina della Convenzione stessa;
Visto l'art. 9 della Convenzione delle Alpi che prevede che la Conferenza delle Alpi possa deliberare per consenso l'istituzione di un segretariato permanente;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 22 febbraio 2001 "Costituzione dell'ufficio di presidenza della Convenzione per la protezione delle Alpi per gli anni 2001-2002";
Visto il verbale della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30 e il 31 ottobre 2000, ed in particolare il punto 7 che prevede l'istituzione di un segretariato permanente e che le decisioni concernenti la struttura del segretariato permanente e la sede siano prese in occasione della VII Conferenza delle Alpi che avrà luogo alla fine del 2002;
Considerato che in seno alla VI Conferenza delle Alpi è stato approvato il questionario per mezzo del quale avrà luogo la messa a concorso della sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi;
Vista la decisione del 20o Comitato permanente della Convenzione delle Alpi che ha fissato il termine del 28 febbraio 2002 per la presentazione della candidatura nazionale;
Considerato che viene demandata alle singole parti contraenti della citata Convenzione l'individuazione del comune candidato a sede del segretariato permanente;
Ritenuto che, al fine di individuare il comune che l'Italia candiderà al concorso, è necessario provvedere ad una selezione interna, basata su specifici criteri coerenti con i presupposti della Convenzione delle Alpi e con i parametri contenuti nel citato questionario;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio indice la selezione del comune che l'Italia candiderà al concorso della sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi.
Art. 2.
1. Possono partecipare alla selezione di cui all'art. 1 tutti i comuni italiani rientranti nel perimetro della regione alpina individuata dalla Convenzione per la protezione delle Alpi e la cui candidatura ottenga il parere favorevole della regione o della provincia autonoma di appartenenza.
2. I comuni rientranti nel perimetro della regione alpina sono desumibili dalla carta del territorio alpino di cui in allegato A al presente decreto.
3. Per partecipare alla selezione i comuni devono compilare il modulo di partecipazione secondo la struttura dell'allegato B al presente decreto ed il questionario approvato dalla VI Conferenza delle Alpi secondo la struttura dell'allegato C al presente decreto.
4. Il modulo di partecipazione e il questionario, compilati in ogni loro parte e sottoscritti in calce dal sindaco o da un suo delegato, la documentazione a supporto della candidatura e quella richiesta dal questionario, e il parere favorevole a partecipare espresso dalla regione o dalla provincia autonoma, vanno inseriti in un'unica busta contenente sul frontespizio la dicitura: selezione interna per la sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, candidatura del comune di ...................
5. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata in 2 copie cartacee nonché su supporto magnetico e pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12 del 15 gennaio 2002 al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, selezione interna per la sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
Art. 3.
1. Non saranno ammessi alla selezione interna i comuni:
a) che non rientrano nel perimetro della regione alpina, desumibile dalla carta del territorio alpino di cui all'allegato A;
b) che non risultano accompagnate dal parere favorevole a partecipare alla selezione espresso dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza del comune; che non risultano accompagnate dal modulo di partecipazione di cui in allegato B, opportunamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto in calce dal sindaco o da un suo delegato;
c) che non risultano accompagnate dal questionario di cui in allegato C, comprensivo delle risposte a quanto richiesto da ciascun punto;
d) che pervengono con indirizzo incompleto;
e) che pervengono all'indirizzo indicato all'art. 2, comma 5, oltre le ore 12 del giorno 15 gennaio 2002.
Art. 4.
1. La valutazione delle candidature e la selezione del comune vincitore viene effettuata da una commissione composta da quattro membri così individuati: il direttore generale del servizio per la protezione internazionale dell'ambiente con funzioni di presidente; tre membri nominati dal presidente dell'ufficio di presidenza della Convenzione per la protezione delle Alpi, di cui: un componente dell'ufficio di presidenza della convenzione per la protezione delle Alpi; un componente della segreteria dell'ufficio di presidenza della convenzione per la protezione delle Alpi; un esperto di diritto internazionale.
2. La commissione esaminatrice, nel corso della sua prima riunione, approva il proprio regolamento interno ed approva la lista dei candidati ammessi alla selezione e le candidature dichiarate inammissibili secondo i criteri di cui all'art. 3.
3. La valutazione dei comuni candidati viene effettuata assegnando un punteggio ad ogni risposta data al questionario, fatta eccezione per quelle relative ai punti 2.2. e 2.7. ai quali non sarà assegnato punteggio alcuno. La commissione può assegnare a ciascuna risposta da 0 a 4 punti. Il punteggio massimo totale che un candidato può raggiungere è 40/quarantesimi (40/40).
4. Il comune candidato che ottiene il punteggio più elevato è dichiarato vincitore della selezione interna e concorre, insieme ai candidati degli altri Paesi-Parte della Convenzione, alla messa a concorso per l'individuazione della sede del segretariato permanente della Convenzione delle Alpi stessa.
5. Nello svolgimento dei propri lavori la commissione può essere sostenuta, ai fini della elaborazione della prima istruttoria valutativa delle candidature, dalla segreteria dell'ufficio di presidenza della Convenzione delle Alpi.
Art. 5.
1. Il presente provvedimento non comporta per la sua attuazione alcun onere di spesa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2001
Il Ministro: MATTEOLI
ALLEGATI:
Allegato A - Selezione interna per la sede del Segretariato permanente della conferenza delle Alpi. Pianta di riferimento dell'arco alpino. Omissis ....
Allegato B - Modulo di partecipazione. Omissis ....
Allegato C - Questionario approvato dalla VI Conferenza delle Alpi. Omissis ....