MINISTERO DELLA SANITÀ
DECRETO 27 luglio 2001 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Veneto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 220 del 21settembre 2001)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CONIL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Veneto;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 dicembre 2000;
Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore tempo per la concessione delle deroghe;
Decreta:
Art. 1.
1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Veneto ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.
2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: ammoniaca, ferro, manganese e solfati.
3. Le deroghe di cui al comma 1, non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:
Parametri ed espressione dei risultati Valore massimo ammissibile (VMA) Osservazioni - - - Ammoniaca (mg/l) NH4 10 Il VMA indicato può essere raggiunto solo quando si accerti che l'ammoniaca è di origine geologica e che l'acqua in origine non presenta indici di contaminazione biologica. Tale VMA è ridotto al valore di 4 mg/l quando l'acqua subisca un trattamento di disinfezione con cloro o suoi derivati, fatta eccezione del biossido di cloro. Ferro (mg/l) Fe 1 Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque. Manganese (mg/l) Mn 0,2 Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque. Solfati (mg/l) SO4 400 Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque. Art. 3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Veneto è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.
Art. 4.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.
2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 25 dicembre 2003.
3. Con i termini temporali di cui al comma 2, decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.
4. I comuni ed i parametri, per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2, sono:
Provincia di Belluno:
Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Alleghe e Cencenighe per il parametro solfati.
Provincia di Treviso:
Revine per il parametro manganese.
Provincia di Verona:
Peschiera per i parametri ferro e manganese;
Lazise e Castelnuovo del Garda per il parametro ammoniaca.
Art. 5.
1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione al 31 dicembre di ogni anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2001
Il Ministro della sanità SIRCHIA
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI