Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2001 - Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sicilia. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 220 del 21 settembre 2001)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Sicilia di poter utilizzare le acque della sorgente Presidiana a contenuto elevato di sodio e cloruri in miscela con altre acque allo scopo di aumentare la portata distribuita in alcuni comuni;

Considerato che la regione è in attesa che venga realizzato un impianto di trattamento ad osmosi inversa, delle acque della predetta sorgente, di cui è stato pubblicato il bando di gara e la cui realizzazione permetterà di riportare la situazione a norma;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 20 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sicilia ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare i valori massimi indicati nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni formulate per i parametri.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri sodio e cloruri.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati Valore massimo ammissibile
- -
Sodio (mg/l) Na 245 per i comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria e Villabate
Cloruri (mg/l) Cl 278 per il comune di Palermo
436 per i comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria e Villabate

La deroga ai valori dei cloruri deve essere accompagnata da una sorveglianza per verificare l'assenza di un eventuale impatto negativo sulla rete.

Art. 3.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Sicilia è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio, qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed essere terminati entro il 25 dicembre 2003.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il Ministro della sanità SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI