Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.
Pagine verdi di ambiente.it

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 dicembre 2001 - Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 289 del 13 dicembre 2001)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Considerato che le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e le caratteristiche intrinseche che devono essere preservate sino al momento del consumo;

Considerato che è contraria alle norme vigenti e sanzionabile sotto il profilo amministrativo, la prassi invalsa negli esercizi pubblici di offrire ai consumatori acqua minerale naturale prelevata da confezioni non integre, esponendo l'acqua minerale a rischi di contaminazione e di perdita di caratteristiche intrinseche a seguito della distruzione del confezionamento e rendendo problematico l'accesso del consumatore all'informazione recata dall'etichetta;

Ritenuto, al fine di garantire la tutela della salute del consumatore, di chiarire quanto sopra e sanare espressamente il divieto della commercializzazione previo frazionamento delle acque minerali naturali;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 settembre 2001;

Vista la notifica effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998;

Decreta:

Negli esercizi pubblici l'acqua minerale naturale originariamente preconfezionata deve essere venduta al consumatore in confezione integra o previa apertura della confezione al momento della consumazione.

Il presente decreto entra in vigore dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro della salute SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive MARZANO