Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2001 - Modificazione della tabella A allegata al decreto ministeriale 9 marzo 1999, recante: «Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412». (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2001)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, recante «istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche»;

Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come integrato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che con la locuzione di comune si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 183/L alla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999, con il quale si è provveduto all'individuazione, nella tabella A allegata allo stesso decreto, dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, con il quale sono state apportate modificazioni alla predetta tabella A; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla citata tabella A;

Considerato che, anche in base al citato combinato disposto delle norme legislative, occorre integrare la medesima tabella A con l'inserimento di altri comuni aventi titolo al beneficio;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

Codice ISTAT Comune Provincia
- - -
6106 Montechiaro d'Acqui AL
6125 Pareto AL
44067 Santa Vittoria in Matenano AP
66027 Castel di Ieri AQ
66052 Lucoli AQ
66059 Ocre AQ
66090 Sant'Eusanio Forconese AQ
66101 Tornimparte AQ
66102 Trasacco AQ
5121 Montiglio Monferrato AT
37015 Castel di Casio BO
37029 Granaglione BO
37031 Grizzana Morandi BO
70022 Duronia CB
70054 Pietracupa CB
13216 Sorico CO
13178 Peglio CO
101006 Cerenzia KR
101023 Savelli KR
46025 Pieve Fosciana LU
46034 Villa Basilica LU
43002 Apiro MC
33017 Corte Brugnatella PC
28071 Rovolon PD
54033 Montone PG
93011 Castelnovo del Friuli PN
41016 Fratte Rosa PS
9039 Mioglia SV
103047 Montescheno VB
23031 Dolcè VR

Art. 2

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2001

Il Ministro delle finanze DEL TURCO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato LETTA

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