MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 30 aprile 2001 - Modificazione della tabella A allegata al decreto ministeriale 9 marzo 1999, recante: «Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412». (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2001)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CONIL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;
Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, recante «istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche»;
Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come integrato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che con la locuzione di comune si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;
Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 183/L alla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999, con il quale si è provveduto all'individuazione, nella tabella A allegata allo stesso decreto, dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, con il quale sono state apportate modificazioni alla predetta tabella A; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla citata tabella A;
Considerato che, anche in base al citato combinato disposto delle norme legislative, occorre integrare la medesima tabella A con l'inserimento di altri comuni aventi titolo al beneficio;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:
Codice ISTAT Comune Provincia - - - 6106 Montechiaro d'Acqui AL 6125 Pareto AL 44067 Santa Vittoria in Matenano AP 66027 Castel di Ieri AQ 66052 Lucoli AQ 66059 Ocre AQ 66090 Sant'Eusanio Forconese AQ 66101 Tornimparte AQ 66102 Trasacco AQ 5121 Montiglio Monferrato AT 37015 Castel di Casio BO 37029 Granaglione BO 37031 Grizzana Morandi BO 70022 Duronia CB 70054 Pietracupa CB 13216 Sorico CO 13178 Peglio CO 101006 Cerenzia KR 101023 Savelli KR 46025 Pieve Fosciana LU 46034 Villa Basilica LU 43002 Apiro MC 33017 Corte Brugnatella PC 28071 Rovolon PD 54033 Montone PG 93011 Castelnovo del Friuli PN 41016 Fratte Rosa PS 9039 Mioglia SV 103047 Montescheno VB 23031 Dolcè VR Art. 2
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2001
Il Ministro delle finanze DEL TURCO
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato LETTA
01A6807