MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 novembre 2001 - Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Campobasso e Isernia. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 281 del 3 dicembre 2001)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;
Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;
Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:
siccità dal 1° novembre 2000 al 1° giugno 2001, nelle province di Campobasso, Isernia;
venti impetuosi dal 3 marzo 2001 al 5 marzo 2001, nella provincia di Campobasso;
gelate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001, nelle province di Campobasso, Isernia.
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;
Decreta:
È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
Campobasso:
siccità dal 1° novembre 2000 al 1° giugno 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d) nel territorio dei comuni di Colletorto, Gambatesa, Guardialfiera, Lupara, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Provvidenti, Rotello, San Giuliano di Puglia, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Ururi;
venti impetuosi del 3 marzo 2001, del 4 marzo 2001, del 5 marzo 2001;
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e, nel territorio del comune di Larino;
gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001;
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle D'Anchise, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Guardiaregia, Limosano, Lucito, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Vinchiaturo;
Isernia:
siccità dal 1° novembre 2000 al 1° giugno 2001;
provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere b), c), nel territorio dei comuni di Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Macchiagodena, Montenero Val Cocchiara, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Sessano del Molise, Vastogirardi;
gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001; provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere b), c), nel territorio dei comuni di Carpinone, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia,Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise, Pizzone, Pozzilli, Rocchetta a Volturno, Sant'Agapito, Scapoli, Sesto Campano, Venafro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2001
Il Ministro: ALEMANNO
01A12753