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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINSTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° marzo 2001 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 31 10). (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAME DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

Visto il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa al territorio della regione Veneto;

Visto il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Friuli- Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al 16 novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda metà del mese di novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa al territorio della provincia autonoma di Bolzano per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda metà del mese di novembre 2000;

Viste le ordinanze dei Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 dei 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 dei 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 dei 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000;

Viste le leggi 11 dicembre 2000, n. 365, art. 4 e 4-bis e 23 dicembre 2000, n. 388 art. 144, comma 5;

Vista l'ordinanza n. 3030 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 24 dicembre 1999;

Vista l'ordinanza n. 3091 del 20 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000;

Vista l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2001;

Vista la nota dei vice commissario delegato per la gestione dell'emergenza nel territorio della regione Lombardia, di cui alle ordinanze n. 2544/1997 e n. 2622/1997, del 16 febbraio 2001, prot. n. 122/n, con la quale viene richiesta l'autorizzazione ad impiegare alcune residue disponibilità finanziarie per assicurare il funzionamento della struttura commissariale fino al termine dell'anno in corso;

Viste le segnalazioni relative agli ulteriori fabbisogni finanziari per gli interventi necessari al superamento dell'emergenza trasmesse dalle regioni e province autonome colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di cui ai citati decreti del Presidente dei Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto degli esiti della riunione svoltasi il 19 febbraio 2001 presso il Ministero dell'interno, in occasione della quale è stata sottoscritta l'intesa tra il Ministro dell'interno e i rappresentanti delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Puglia e delle province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di primo reparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore delle aree interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. EM/6115/5001 del 29 novembre 2000 con la quale il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno ha rappresentato il fabbisogno relativo al proseguimento fino al 31 dicembre 2000 degli interventi straordinari a carico dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativamente a diverse situazioni di emergenza sul territorio nazionale;

Considerato che nella riunione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiume Po del 31 gennaio 2001, è emersa l'opportunità di disciplinare con un'ordinanza di protezione civile le modalità di verifica della conformità alle prescrizioni delle Autorità di bacino dei piani straordinari predisposti dalle regioni, dalle province autonome e dal magistrato per il Po, anche ai fini della verifica delle priorità degli interventi;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive, il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture danneggiate e la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone colpite;

Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone

Art. 1

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'ordinanza n. 3090/2000 e per la copertura delle spese sostenute dalle regioni, dagli enti locali e dalle prefetture nella fase di prima emergenza, per la copertura deli fabbisogni finanziari previsti dai piani-stralcio degli interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico, nonché per il proseguimento delle erogazioni dei primi contributi previsti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiate ai sensi dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono assegnate le seguenti ulteriori risorse finanziarie: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 197 miliardi; regione Piemonte: lire 275 miliardi; regione Liguria: lire 402 miliardi; regione Lombardia: lire 79 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 118 miliardi; regione Toscana: lire 44 miliardi; regione dei Veneto: lire 32 miliardi; provincia autonoma di Trento: lire 35 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 22 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 7 miliardi; regione Puglia: lire 10 miliardi. Eventuali residui possono essere destinati ad integrazione dei finanziamenti di cui al successivo comma 3.

2. Per assicurare il rispetto delle prescrizioni delle competenti Autorità di bacino, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3095/2000, nonché per garantirne una attuazione coordinata e razionale, tesa alla massima riduzione del rischio idraulico, i piani generali straordinari degli interventi urgenti per il ripristino, in condizione di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/000, ed il piano predisposto dal magistrato per il Po ai sensi dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 3095/2000, per ottenere la presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, devono essere esaminati in seno al comitato tecnico della Autorità di bacino competente per quanto riguarda gli interventi in materia idraulica, anche al fine della conferma delle indicazioni di priorità nell'attuazione degli interventi in essi contenuti. Ove, nel corso della verifica di cui sopra, non si raggiunga un accordo in sede di comitato tecnico, il piano deve essere sottoposto all'esame del comitato istituzionale della competente Autorità di bacino.

3. Nelle more dell'esecuzione delle verifiche tecniche di cui al precedente comma, al fine di non interrompere il processo di superamento dell'emergenza nelle aree alluvionate, per l'avvio degli interventi prioritari più urgenti contenuti nei pieni generali straordinari degli interventi urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico è concesso, inoltre, un finanziamento nella misura del 10% degli importi della sezione prioritaria dei predetti piani. Sono, pertanto, assegnate le seguenti ulteriori risorse: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 20 miliardi; regione Piemonte: lire 120 miliardi; regione Liguria: lire 110 miliardi; regione Lombardia: lire 45 miliardi; regione Emilia- Romagna: lire 106 miliardi; regione Toscana: lire 25 miliardi; regione del Veneto: lire 50 miliardi; provincia autonoma di Trento: lire 10 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 18 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 35 miliardi.

4. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'indicazione degli interventi finanziati nell'ambito della quota di risorse assegnata ai sensi del comma precedente, ovvero degli interventi per i quali sono stati finanziati studi e progettazioni.

5. Al fine di assicurare omogeneità di contenuti e consentire un efficace confronto tra le categorie e le priorità degli interventi contenuti nei piani generali straordinari di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000, le regioni e le province autonome, previo confronto con i comuni interessati, ed il magistrato per il Po procedono, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ad un esame congiunto, in sede tecnica, dei piani medesimi, preventivamente all'assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie per la loro attuazione.

6. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 3, per un importo complessivo di lire 853 miliardi, sono poste a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile), ad eccezione delle complessive assegnazioni previste a favore delle regioni Piemonte e Liguria, che sono autorizzate, nei limiti degli importi loro spettanti, pari rispettivamente a lire 395 miliardi e a lire 512 miliardi, e in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, ad attivare mutui a totale carico dello Stato, ai sensi dell'art. 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a carico dell'accantonamento relativo all'anno 2001.

7. Per il proseguimento dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 3, commi 1 e 5, dell'ordinanza n. 3090/2000, si deve assicurare che l'importo finale del contributo sia inferiore o uguale ai limiti massimali cumulati complessivi, stabiliti dall'art. 4-bis della legge n. 365/2000. Per la verifica di cui sopra per limiti massimali stabiliti dalla legge si intende il valore cumulato relativo ai contributi spettanti per i beni immobili e mobili, definito in forma unitaria.

8. I soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati ubicati all'interno di aree golenali, possono impiegare il contributo spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 365/2000 anche per l'acquisto o la nuova costruzione di un immobile diverso da quello gravemente danneggiato e ubicato al di fuori delle predette aree golenali, in aree non esposte a rischio idrogeologico. In questo caso l'immobile non ripristinato deve essere demolito e per gli oneri relativi spetta un contributo a fondo perduto nella misura del 75% della spesa.

9. Per conseguire una rapida ed efficace opera di riduzione del rischio idraulico ed al fine di accelerare il superamento delle condizioni di maggiore criticità nei bacini di rilievo nazionale interessati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225/1992, le Autorità di bacino interessate possono procedere avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000.

Art. 2

I. Per l'attuazione degli interventi disciplinanti delle ordinanze n. 3090/2000, n. 3092/2000, n. 3093/2000, n. 3095/2000, n. 3096/2000, n. 3098/2000 le regioni e le province autonome possono:

a) assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, ma conformi ai principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate anche graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici, università, o enti pubblici di ricerca;

b) prorogare, per un periodo non superiore a due anni, i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dei decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, nonché ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

2. Per le finalità di cui alla lettera a) delcomma 1 è autorizzata una spesa nel limite del 1,5% dei fondi assegnati. Gli oneri connessi alle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 gravano sui bilanci delle regioni e delle province autonome.

3. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può provvedere alle assunzioni di cui al comma 1 per il tramite della direzione regionale della protezione civile in applicazione delle procedure d'urgenza previste dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 3

1. Per le attività straordinarie di supporto svolte dal Corpo nazionale di vigili del fuoco relativamente alle emergenze verificatesi in Campania, Calabria, Puglia e nelle regioni del centro-nord, come illustrate nella nota del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno del 29 novembre 2000, e comprensive degli oneri relativi al lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti vigenti, delle spese di missione del personale, dei costi operativi e per il ripristino e potenziamento di mezzi e materiali è assegnata la somma di lire 16.370 milioni a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). La somma sarà versata in conto entrate dello Stato per la successiva Rassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

2. Il Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, predispone un programma di riorganizzazione dei propri presidi straordinari nelle aree di cui al comma precedente, con l'obiettivo del rientro nelle condizioni di ordinaria operatività, e vi da attuazione entro la fine del mese di aprile 2001.

3. Per il potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, è concesso un ulteriore contributo di lire 1.250 milioni destinato all'acquisizione dei mezzi speciali sperimentati in occasione degli eventi alluvionali dell'autunno 2000 di cui alla citata nota del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del 29 novembre 2000. La somma è posta a carico dell'unità revisionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). La somma sarà versata in conto entrate dello stato per la successiva rassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 4

1. Le prefetture interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza sono autorizzate a corrispondere, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3090/2000 compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti vigenti fino a 50 ore mensili in eccedenza, limitatamente a 5 unità per prefettura e per ulteriori due mesi.

Art. 5

1. La regione Lombardia può inserire nel piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 anche gli interventi non ancora ultimati inseriti nel piano per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina e ricadenti nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2000.

Art. 6

1. Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza della strada statale 45-bis nel tratto esposto a rischio idrogeologico ricadente al confine tra la provincia autonoma di Trento e la regione Lombardia, attualmente interrotta a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre - novembre 2000, è assegnato alla provincia autonoma di Trento, competente agli interventi per delega ANAS, un contributo di lire 28 miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile), quale concorso statale per la realizzazione dell'intervento ricompreso, dalla giunta provinciale, nel piano generale straordinario degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000. Per il completamente della messa in sicurezza nel tratto ricadente nel territorio della provincia di Brescia, in aggiunta agli interventi urgenti già disposti dall'ANAS nell'ambito del piano predisposto ai sensi dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 3095/2000, l'ANAS e la regione Lombardia sono incaricate di elaborare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, un progetto di intervento urgente da inserire in una rimodulazione dei propri piani generali, finalizzato alla rimozione dei pericoli incombenti per i soggetti transitanti sul tratto stradale in questione.

Art. 7

1. La somma di L. 3.400.000.000 assegnata alla regione siciliana a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3030 del 18 dicembre 1999 deve intendersi attribuita come di seguito indicato:

a) L. 1.500.000.000 a favore dell'ufficio del genio civile di Palermo;

b) L. 1.900.000.000 a favore dell'ispettorato ripartimentale forestale di Palermo.

I dirigenti dei predetti uffici sono nominati funzionari delegati e come tali assoggettati alla disciplina di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 8

1. L'assegnazione della somma di lire 5 miliardi di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 deve intendersi attribuita al presidente della regione Umbria - Commissario delegato.

Art. 9

1. Al fine di consentire una più efficace operatività amministrativa del magistrato per il Po, il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica provvede all'apertura di apposita contabilità speciale, per la gestione dei fondi attribuiti a carico del «Fondo per la protezione civile».

2. La somma di lire 45 miliardi di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3093/2000 deve intendersi assegnata direttamente al magistrato per il Po.

Art. 10

1. Il commissario delegato-presidente della regione Lombardia per gli interventi di cui all'ordinanza n. 3091/2000 può utilizzare i fondi residui derivanti dall'attuazione degli interventi disposti con le ordinanze n. 2544/1996 e n. 2622/1997 per far fronte agli oneri del personale della struttura commissariale impiegato fino al 31 dicembre 2001 nella realizzazione degli interventi, nel limite massimo di lire 300 milioni.

Art. 11

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 1° marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

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