Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 luglio 2001 - Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle trombe d'aria che il 7 luglio 2001 hanno colpito i comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate ed Usmate Velate in provincia di Milano e i comuni di Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo e Gorno in provincia di Bergamo, nonché integrazioni all'ordinanza 2 luglio 2001, n. 3141. (Ordinanza n. 3143). (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n 161 del 13 luglio 2001)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 23-sexies, comma 4 della legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2001, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate ed Usmate Velate, in provincia di Milano; nei comuni di Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo, Gorno in provincia di Bergamo;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive;

Considerato che per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

Viste le richieste della regione Lombardia con note n. U1.2001.0037282 e n. U1.2001.0037656 in data 9 luglio 2001;

Sentita la regione Lombardia;

Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici ripetutamente verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;

Viste le proprie ordinanze n. 3090 del l8 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre2000, n. 3110 del 1o marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001, n. 3141 del 2 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Ritenuto di dover impartire alle regioni e province autonome colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 direttive finalizzate al tempestivo ripristino delle arginature consortili danneggiate al fine di mettere in sicurezza i territori e gli insediamenti interessati;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1

1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni di cui alle premesse, o ivi aventi sede operativa alla data dell'evento calamitoso, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata, sono sospesi a decorrere dal 7 luglio 2001, fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sarà considerata nella determinazione del contributo spettante ai sensi del successivo art. 5. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

2. Nei confronti delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 7 luglio 2001 avevano il domicilio o la residenza nei comuni le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata, sono sospesi fino al 10 dicembre 2001 i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sarà considerata nella determinazione del contributo spettante.

3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione.

Art. 2

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto dell'evento calamitoso oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità non è cumulabile con quella di cui al comma 1 ed è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito dell'evento calamitoso di cui alla premessa è sospesa fino al 31 dicembre 2001 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza.

5. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni di cui alle premesse, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 7 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2001, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate in base alla legge n. 223 del 23 luglio 1991 per gli effetti provocati dall'evento calamitoso non saranno computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno altresì avere specifici criteri di ammissibilità. La regione, nell'esprimere motivato parere sulle istanze previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000, segnalerà al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le singole imprese rientranti nell'applicazione del presente articolo.

7. I lavoratori residenti nei comuni di cui alle premesse e iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e all'art. 4 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2001.

Art. 3

1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, è assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi.

2. All'assegnazione del contributo di cui al comma 1 provvede la regione che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

Art. 4

1. I prefetti di Milano e di Bergamo provvedono agli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo e al rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalità della presente ordinanza.

Art. 5

1. Ai fini di assicurare interventi a favore dei privati proprietari di unità abitative distrutte o gravemente danneggiate e per favorire la ripresa delle attività produttive, la regione Lombardia è autorizzata a corrispondere primi contributi con le modalità previste dagli articoli 4 e 4-bis, della legge 1 1 dicembre 2000, n. 365.

2. I contributi sono corrisposti nel limite delle disponibilità di cui all'art. 7 e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dai sopracitati articoli 4 e 4-bis della legge n. 365/2000, applicandosi, altresì, quanto previsto dall'art. 23-sexies, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61.

Art. 6

1. La regione provvede a rimborsare agli enti locali gli oneri per gli interventi da essi disposti in emergenza, a trasferire ai medesimi enti locali le risorse necessarie per gli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché a rimborsare ai prefetti di Milano e Bergamo gli oneri dagli stessi sostenuti per gli interventi di cui all'art. 4.

2. La regione ed i comuni interessati sono autorizzati, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di settanta ore mensili. Ai dirigenti a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base.

3. Nel limite dell'uno per cento delle disponibilità finanziarie assegnate dall'art. 7 della presente ordinanza, la regione Lombardia e gli enti locali interessati sono autorizzati ad assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, ma conformi ai principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore ad un anno. A tal fine possono essere utilizzate anche graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici, università, o enti pubblici di ricerca. La regione, tenuto conto delle proprie esigenze e di quella dei comuni provvede alla ripartizione delle somme necessarie.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, in rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e l8 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegata all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17.

5. L'Agenzia di protezione civile è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 7

1. Agli oneri complessivi derivanti dalla presente ordinanza, valutati in lire 150 miliardi si fa fronte a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

2. Delle disponibilità di cui al comma 1, la somma di lire 145 miliardi è assegnata alla regione Lombardia, e la somma di lire 5 miliardi è accantonata per fronteggiare gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2.

Art. 8

1. Le regioni e le province autonome colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 destinano con priorità, nel limite delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 nonché per l'erogazione dei contributi destinati alle imprese agricole ai sensi della legge n. 365/2000, i fondi necessari al ripristino, in condizioni di sicurezza, degli argini consortili danneggiati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il Ministro: Scajola