PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 28 dicembre 2001 - Immediati interventi necessari a fronteggiare l'emergenza nella città di Milano, determinatasi nel settore del traffico e della mobilità. (Ordinanza n. 3171). (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 1 del 2 gennaio 2002)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e dalla mobilità nella città di Milano, fino al 31 dicembre 2003;
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella città di Milano;
Considerato che la situazione è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;
Sentiti i Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'ambiente e tutela del territorio;
Acquisita l'intesa con la regione Lombardia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco di Milano è nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella città di Milano, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il sindaco di Milano-Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, nonché all'individuazione di idonee soluzioni volte al controllo della sosta ed al miglioramento della circolazione stradale.
3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il sindaco di Milano-Commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti, individuati dal Commissario stesso, cui potrà affidare specifici compiti attuativi, provvede, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, allo svolgimento dei seguenti compiti:
a) disporre, in deroga alla normativa indicata nel successivo art. 2, misure volte alla realizzazione di una più efficace disciplina del traffico e della mobilità urbana, in particolare:
a.1) istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a traffico limitato;
a.2) avvalendosi di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilità, anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate esclusivamente all'identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
a.3) conferendo, nel territorio comunale, al personale cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per la regolamentazione del traffico, per la contestazione immediata di tutte le infrazioni concernenti il traffico e la sosta, nonché per la rimozione dei veicoli in sosta di intralcio, provvedendo anche alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile;
a.4) estendendo, nel territorio comunale, al personale cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri conferiti ai personale di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come integrati dalla presente ordinanza;
b) disporre per le attività conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e dal decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, n. 460, i cui termini sono ridotti alla metà;
c) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche diretti alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti od in corso di costruzione, anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, e sempreché la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara, avvalendosi delle deroghe alla normativa indicata nel successivo art. 2;
d) interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi già aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilità, che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi anche a trattativa privata, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri;
e) realizzare, su aree comunali a nel sottosuolo delle stesse, parcheggi consentendone l'acquisizione, o comunque la disponibilità, anche a privati; il sindaco di Milano-Commissario delegato, relativamente alle procedure in atto ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione di parcheggi, è autorizzato a derogare a tale disposizione, nei limiti di cui alla presente ordinanza, destinando, in tutto o in parte, le strutture realizzande, rispetto alle quali eventualmente non sia stata conseguita la destinazione pertinenziale, a parcheggi non correlati a rapporti pertinenziali con immobili esistenti. Nell'ipotesi di realizzazione di parcheggi insistenti su aree condominiali da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, le deliberazioni dell'assemblea del condominio sull'intervento da realizzare sono approvate, in prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la metà più uno degli intervenuti e dei valore dell'edificio e, in seconda convocazione, con un numero di voti pari almeno ad un quarto degli intervenuti e del valore dell'edificio;
4. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 5, l'approvazione dei progetti da parte del sindaco di Milano-Commissario delegato è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla metà, e sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
5. Per i progetti degli interventi e delle opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il sindaco di Milano-Commissario delegato procede all'approvazione di cui al precedente comma 4, previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storicoartistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'art. 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà.
6. Il sindaco di Milano-Commissario delegato svolge, altresì, tutte le attività strumentali che si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza.
7. Il sindaco di Milano-Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, così realizzati, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.
Art. 2.
1. Il sindaco di Milano-Commissario delegato, opera, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza di cui alla presente ordinanza, in deroga alle seguenti leggi e conseguenti regolamenti attuativi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f) e comma 9, art. 11, art. 12, comma 5, art. 45, comma 6, art. 103, 159, 195, 200, 215;
legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9;
legge regionale 19 novembre 1999, n. 22, art. 3;
codice civile, art. 1136;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modificazioni;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 e successive modificazioni;
legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, comma 1 e 2, art. 22, comma 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49,151 e 153;
legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, articoli 4 e 5;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;
legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, articoli 3, 4, 5, 6 e 7;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 2, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinques e 37-sexies;
legge regionale 12 settembre 1983, n. 70;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 42, 48, 49, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218.
Art. 3.
1. Per l'esecuzione dei propri compiti il sindaco di Milano-Commissario delegato si avvale di un ufficio costituito da personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché a società partecipate dell'amministrazione comunale, individuato dal Commissario stesso in accordo con l'ente di appartenenza.
2. Per la valutazione dei progetti e per ogni esigenza di supporto tecnico il sindaco di Milano-Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da funzionari ed esperti in numero non superiore a sei unità, nominati dal Commissario stesso.
3. Per le stesse finalità il sindaco di Milano-Commissario delegato può conferire incarichi specifici a professionisti esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative.
4. I compensi spettanti ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, ed ai componenti del Comitato di cui al precedente comma 2, nonché ai professionisti incaricati di cui al precedente comma 3, sono stabiliti dal sindaco di Milano-Commissario delegato all'atto della nomina o dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
5. Il sindaco di Milano-Commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale dell'ufficio di cui al precedente comma 1, compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale od equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennità di funzione goduta, a valere sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
6. Il sindaco di Milano-Commissario delegato è, inoltre, autorizzato ad avvalersi dei servizi e delle prestazioni delle società partecipate del comune o a queste ultime collegate.
Art. 4.
1. Il sindaco di Milano-Commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi.
2. Il sindaco di Milano-Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità.
Art. 5.
1. Il sindaco di Milano-Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione.
2. In considerazione dei compiti conseguenti allo stato di emergenza nella città di Milano, dichiarato fino al 31 dicembre 2003, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, di dieci unità di personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche già in servizio presso il Dipartimento stesso.
Art. 6.
1. Per l'espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione delle eventuali ulteriori opere, incidenti sugli ambiti territoriali limitrofi alla città di Milano, che si rendessero necessarie per consentire il collegamento e la piena funzionalità delle opere e degli interventi da realizzarsi, in attuazione della presente ordinanza, dal sindaco di Milano-Commissario delegato, il prefetto di Milano è nominato Commissario delegato.
2. Il prefetto di Milano-Commissario delegato opera con i medesimi poteri conferiti al sindaco di Milano-Commissario delegato raccordandosi con lo stesso per quanto da realizzarsi per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività dei commissari delegati.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2001
Il Ministro: SCAJOLA