MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 febbraio 2002 - Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Biella, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 44 del 21 febbraio 2002)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;
Visto il proprio decreto 12 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 ottobre 2001, n. 252, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 in provincia di Alessandria, Biella, Torino, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli;
Vista la nota 7 novembre 2001, con la quale la regione Piemonte chiede:
1) la rettifica della denominazione del comune «Antrona Schiranco» con «Antrona Schieranco» della provincia di Verbania;
2) l'ampliamento dei territori delimitati ai comuni di: Zubiena (Biella) per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera b); Castelspina, e Grognardo (Alessandria), Paesana (Cuneo), Scopello, Trino Vercellese e Varallo (Vercelli) per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera a);
Ritenuto di accogliere le richieste di rettifica ed integrazione;
Decreta:
La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, disposta con decreto 12 ottobre 2001 richiamato nelle premesse è integrata come di seguito riportato:
per la provincia di Alessandria, le aree danneggiate sono estese ai comuni di Castelspina e Grognardo, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera a);
per la provincia di Biella le aree danneggiate sono estese al comune di Zubiena ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera b);
per la provincia di Cuneo le aree danneggiate sono estese al comune di Paesana ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera a);
per la provincia di Verbano - Cusio - Ossola, la denominazione del comune «Antrona Schiranco» è rettificata in «Antrona Schieranco» ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera a) e b);
per la provincia di Vercelli le aree danneggiate sono estese ai comuni di Scopello, Trino Vercellese e Varallo ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 3, lettera a);
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2002
Il Ministro: ALEMANNO