MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 luglio 2002 - Deroga al valore limite del parametro «trasparenza» regione Sardegna - Spiaggia del Poetto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 196 del 22 agosto 2002)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la richiesta della regione Sardegna volta ad ottenere per l'anno 2002 per le acque prospicienti la spaggia del Poetto, località Cagliari-Quartu S. Elena, la deroga al valore limite del parametro «trasparenza», stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;
Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Sardegna;
Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 aprile 2002.
Decreta:
Il valore limite del parametro «trasparenza» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, per le acque di balneazione prospicienti la spiaggia del «Poetto», località Cagliari-Quartu S.Elena, viene fissato in «0» m, dall'inizio del periodo di campionamento (1° aprile 2002) fino al quindicesimo giorno successivo al completamento delle operazioni di ripascimento della spiaggia «Poetto», e in «0,50» m per il restante periodo della stagione balneare 2002.
Roma, 5 luglio 2002
Il Ministro della salute SIRCHIA
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI
02A10755