Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS è possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.
Pagine verdi di ambiente.it

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2002 - Sospensione del decreto 3 dicembre 2001, recante «Commercializzazione delle acque minerali negli esercizi pubblici». (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 39 del 15 febbraio 2002)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto 3 dicembre 2001, adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive recante «Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2001;

Considerate le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni del suddetto decreto segnalate dalle associazioni di categoria;

Considerato il rischio di aggravamento del carico ambientale conseguente all'aumento dei contenitori da smaltire, rappresentato dalle medesime associazioni;

Vista la notifica effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, prot. n. 782779, del 20 dicembre 2001, con cui si comunica, in relazione alla menzionata notifica, che la Commissione delle Comunità europee ha fissato al 18 marzo 2002 la scadenza del termine di sospensione del citato decreto;

Ritenuto, pertanto, di sospendere l'efficacia del decreto 3 dicembre 2001, anche al fine di predisporre adeguate modifiche alle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa, è sospesa l'efficacia del decreto 3 dicembre 2001, recante «Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici».

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il Ministro della salute SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive MARZANO