LEGGE 8 agosto 2002, n.178 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nella aree svantaggiate. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 168/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addì 8 agosto 2002
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei MinistriTERMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
SIRCHIA, Ministro della salute
URBANI, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2002, N. 138
Omissis .
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «adottato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e le parole: «direttiva CE n. 91/441» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991»;
al comma 2, le parole: «direttiva CE n. 94/12» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994,» e le parole: «direttiva CE n. 91/441» sono sostituite dalle seguenti: «citata direttiva 91/441/CEE»;
al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci».
Omissis .
All'articolo 13:
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.
4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.
4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale" (PSR) e nei "Programmi operativi regionali" (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso.
4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate.
4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonché della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».
All'articolo 14:
al comma 2, alinea, le parole: «Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c)».
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «agli articoli 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 4-bis,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4-bis, pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».
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LAVORI PREPARATORICamera dei deputati (atto n. 2972):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti), dal Ministro della salute (Sirchia) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (Urbani) l'8 luglio 2002.
Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, l'8 luglio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 10, 11, 16, 17 luglio 2002. Esaminato in aula il 16, 18 luglio 2002 e approvato il 19 luglio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1626): Assegnato alle commissioni riunite 5a (Bilancio) e 6a (Finanze), in sede referente, il 22 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 luglio 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite 5 a (Bilancio) e 6 a (Finanze), in sede referente, il 23, 24, 25 luglio 2002.
Esaminato in aula il 30, 31 luglio 2002 e approvato il 2 agosto 2002.
-------------------------------- AVVERTENZA:Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 16.
02G0217