Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 1° luglio 2002 - Proroga dell'ordinanza 30 marzo 2001 recante le misure sanitarie e ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relativa alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 156 del 5 luglio 2002)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Viste le decisioni n. 2000/418/CE della Commissione europea e la n. 2000/766/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001;

Vista l'ordinanza del 23 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 1 febbraio 2002;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49;

Visto il decreto-legge n. 68 del 19 aprile 2002;

Considerando che a livello comunitario è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed, in prima lettura, dal Parlamento europeo il nuovo regolamento sulla trasformazione e commercializzazione dei sottoprodotti di origine animale;

Ritenuto necessario mantenere il controllo sanitario dei sottoprodotti di origine animale a basso ed alto rischio nonché del materiale specifico a rischio come definito dal regolamento 270/2002/CE, secondo le modalità attualmente in essere fino all'emanazione del regolamento innanzi citato relativo alle norme sanitarie riguardanti i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Ritenuto urgente prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001 e successive modifiche;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 2002, già previsto dall'ordinanza 30 marzo 2001, è ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo in premessa citato.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il Ministro della salute SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive MARZANO

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